Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12339 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/06/2016, (ud. 02/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28099-2014 proposto da:

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI CNPADC, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

PANDOLFO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso studio dell’avvocato RITA

FERA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN

LUIGI BARONE, MATTEO BROVEDANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 29/05/2014 R.G.N. 29/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato LUCANTONI SILVIA per delega verbale Avvocato

PANDOLFO ANGELO;

udito l’Avvocato ADDUCI MATTEO per delega verbale Avvocato BARONE

GIANLUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 219/2014, depositata il 29 maggio 2014, la Corte di appello di Trieste, in accoglimento del gravame di Z.L. e in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, dichiarava il diritto dell’appellante ad una pensione calcolata, ai fini della determinazione della quota reddituale, sulla base della media degli ultimi quindici anni di retribuzione, avendo lo stesso maturato i requisiti anagrafico-contributivi nel mese di dicembre 2004, anzichè sulla base della media degli ultimi diciotto anni, secondo quanto stabilito dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, con il Regolamento approvato nel 2004, per i trattamenti decorrenti dall’1/1/2005.

La Corte territoriale osservava come la data corretta al fine di individuare il periodo di tempo, su cui calcolare la quota reddituale della pensione, fosse quella del 16/12/2004, in cui l’assicurato aveva compiuto l’età di 65 anni, tenuto conto della evidente necessità di garantire parità di trattamento a situazioni simili (come quelle di chi fosse nato il 30 novembre e di chi il giorno successivo nel medesimo anno solare). La Corte rilevava, inoltre, che il Regolamento della Cassa era privo di riferimenti alla data di decorrenza della prestazione ed anzi nell’allegata Tabella B faceva un chiaro riferimento all’anzianità maturata al 31/12/2003; che il reale momento di acquisizione del diritto non era quello della sua decorrenza, previsto al mese successivo per evidenti ragioni burocratiche ed amministrative, ma quello in cui venivano a concorrenza tutte le condizioni necessarie ad ottenere la prestazione; che infine era principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale, in tema di trattamento previdenziale, era illegittimo il provvedimento di liquidazione della pensione che derogasse al regime dettato dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12, prima delle modifiche apportate alla stessa disposizione dalla Legge finanziaria 2007, regime avente carattere generale e che doveva trovare applicazione anche con riferimento ai mutamenti in peius dei criteri di calcolo.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidandosi a plurimi motivi, assistiti da memoria;

Z.L. ha resistito con controricorso, anch’esso assistito da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo (cfr. ricorso, “motivi”, par. 1) la Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 101 Cost., non avendo la sentenza impugnata, nel fare riferimento a “ragioni di parità di trattamento di situazioni consimili”, indicato alcuna disposizione o interpretazione di disposizioni a sostegno della decisione assunta.

Con il secondo motivo (par. 2) la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 1, e art. 3, comma 2, e all’art. 12 preleggi, avendo la sentenza disapplicato il Regolamento della Cassa senza addurre alcun motivo di illegittimità dei suoi deliberati e pur in presenza di disposizioni, come quelle di cui alla censura, che attribuiscono alle casse di previdenza dei professionisti il potere di deliberare in materia di contribuzioni e di prestazioni.

Con il terzo motivo (par. 3) la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, essendosi fin dall’inizio trattato, nella specie, non di pensione di anzianità, come affermato in sentenza, ma di pensione di vecchiaia.

Con il quarto (par. 5) e il sesto motivo (par. 7) la Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del previgente L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, posto che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza e dalle pronunce di legittimità in essa richiamate, il criterio del pro rata temporis, stabilito dalla norma di cui alle censure, garantirebbe soltanto il mantenimento del sistema reddituale di calcolo e non potrebbe trovare applicazione ove, come nella specie, la contestazione riguardi l’incremento del numero dei redditi da includere nella base pensionabile.

Con il quinto motivo (par. 6) la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2, 3, 35 Cost. e art. 38 Cost., comma 2, sul rilievo che la ritenuta limitazione delle possibilità di intervento delle casse, riguardo ai criteri di determinazione del periodo su cui effettuare il calcolo del reddito pensionabile, sarebbe in contrasto con i principi costituzionali che affermano il diritto alla tutela previdenziale del lavoro, di cui l’equilibrio di bilancio è condizione di effettività.

Con il settimo motivo (par. 8) la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, commi 1 e 2, e alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, nella versione previgente, non avendo la Corte di appello considerato che le casse dei liberi professionisti svolgono una funzione pubblica e ciò conferisce loro legittimazione ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la tenuta finanziaria dei regimi previdenziali dalle stesse amministrati.

Con l’ottavo motivo (par. 9) la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, ultimo periodo, e alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, norme che fornirebbero ulteriori argomenti contrari alla creazione di vincoli per le casse, pur quando le loro delibere, come nel caso in esame, siano finalizzate all’attuazione degli equilibri di bilancio voluti dalla legge.

Il terzo motivo è inammissibile.

Esso, infatti, anche volendo prescindere dal tenore letterale della rubrica, nella quale si realizza una fusione tra i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 non individua le norme che si assumono violate, nè enuclea dal corpo motivazionale le parti di sentenza che si porrebbero in contrasto con l’esatta applicazione di tali norme.

Ove, poi, la censura attenga al vizio “motivazionale”, si deve rilevare come la sua formulazione non corrisponda allo schema normativo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nella versione modificata a seguito del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, pur in presenza di sentenza di appello depositata in data 29/5/2014 e, quindi, posteriore all’entrata in vigore della modifica (11 settembre 2012). Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054, l’art. 360 c.p.c., n. 5, così come riformulato a seguito della novella legislativa, configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 il ricorrente è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Risulta altresì inammissibile l’ottavo motivo di ricorso, posto che anche con esso non viene mossa alcuna censura specifica alla sentenza impugnata, in relazione alle norme che la ricorrente assume essere state oggetto di violazione o di falsa applicazione.

I restanti motivi possono esaminarsi in via congiunta, siccome connessi.

Ciò posto, si osserva che la questione essenziale posta dalla sentenza impugnata e dal ricorso della CNPADC attiene all’oggetto e ai limiti del criterio del pro rata, così come delineato nella L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, e, in particolare, se debbano ritenersi consentite da tale criterio, nella formulazione vigente all’epoca, le modifiche introdotte dalla Cassa con il nuovo “Regolamento di disciplina del regime previdenziale”, approvato con D.I. 14 luglio 2004 ed applicato a decorrere dall’1 gennaio 2005, in virtù del quale è stato incrementato (da 15 a 18) il numero degli anni da porsi a base della determinazione della quota di pensione computata secondo il metodo reddituale.

A tale questione ha dato risposta la recente sentenza delle Sezioni Unite 8 settembre 2015, n. 17742, qui da intendersi richiamata, la quale, decidendo in una fattispecie come la presente – di liquidazione di pensione di vecchiaia, ha stabilito il principio, per cui, in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 (nel caso deciso, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali, ma le conclusioni sono del tutto identiche per la CNPADC, anch’essa trasformata in soggetto privato in forza dello stesso decreto), per i trattamenti maturati prima dell’i gennaio 2007, e cioè prima che il testo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, venisse modificato (con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763), il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della disposizione, sicchè non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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