Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12339 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 10/05/2021), n.12339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9695-2020 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURO CASELOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 138/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.A., cittadino senegalese, ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 138/2020, depositata il 21 gennaio 2020, dichiarativa dell’inammissibilità del gravame da lui promosso contro l’ordinanza ex artt. 702-bis e c.p.c. ss., del 20/25 luglio 2018, reiettiva della sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Quella corte, premettendo che l’appello era stato proposto “nella forma dell’atto di citazione, anzichè del ricorso”, e che il deposito dell’utilizzato atto introduttivo, risalente al 3 settembre 2018, doveva considerarsi avvenuto “… nel termine di legge per la proposizione dell’appello (a fronte del deposito del 25.7.2018 e della comunica.zi.one, in pari data, dell’ordinanza impugnata, pronunciata fuori udienza)…”, ha ritenuto di non potere, “… tuttavia, fare luogo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., a conversione dell’atto non conformato allo ipecifico modello legale del procedimento che intendeva introdurre, posto che tale conversione può realizzarsi “solo se l’atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell’utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto””: circostanza, quest’ultima, a suo dire insussistente nella specie, perchè la notificazione della citazione introduttiva di quel grado era stata eseguita nei confronti del Ministero dell’Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, così risultando violato quanto imposto dal combinato disposto dell’art. 144 c.p.c., comma 1, , e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11. Pertanto, non essendosi costituito il Ministero predetto, la descritta nullità non poteva essere sanata, sicchè il gravame doveva considerarsi tardivo perchè sprovvisto di valida notificazione eseguita nel termine di legge.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi espongono, rispettivamente:

I) “Validità della notifica dell’atto di citazione all’Amministrazione dello Stato”. Muovendosi dall’assunto che il R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, sarebbe applicabile solo “agli atti relativi ai giudizi amministrativi, speciali ed a quelli innanzi agli arbitri”, si invoca l’art. 144 c.p.c., comma 2, al fine di affermare la correttezza dell’avvenuta notificazione del gravame, nei confronti del Ministero dell’Interno, effettuata presso la Commissione territoriale per la protezione internazionale di Verona;

II) “Falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c”. Si sostiene che, pure se la notificazione predetta fosse stata considerata nulla, comunque se ne sarebbe dovuta ordinare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.;

III) “Tempestività della notifica dell’atto di citazione d’appello”. Si deduce che il gravame era stato proposto con citazione, anzichè con ricorso, perchè questo era l’orientamento sul punto già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale solo successivamente, con la sentenza delle Sezioni Unite dell’8 novembre 2018, n. 28575, aveva, invece, sancito che il gravame in controversie analoghe avrebbe dovuto proporsi con ricorso;

IV) “Sospensione feriale del termine perchè l’appello scadeva in agosto”. Si ascrive alla decisione impugnata di non aver tenuto conto, ai fin della valutazione della tempestività del gravame suddetto, della sospensione feriale dei termini processuali;

V) “Il contumace vittorioso non ha diritto al rimborso delle spese”. Ci si duole della disposta condanna dell’appellante soccombente al pagamento delle spese del gravame malgrado la mancata costituzione, in quella sede, del Ministero appellato.

2. I primi quattro motivi, scrutinabili congiuntamente perchè chiaramente connessi, si rivelano fondati nei limiti di cui appresso.

2.1. Dalla sentenza oggi impugnata si ricava, espressamente, che l’appello di D.A. avverso l’ordinanza ex artt. 702-bis c.p.c. e ss., depositata il 25 luglio 2018 e comunicata in pari data, era stato proposto “nella forma dell’atto di citazione, anzichè del ricorso”, e che detta citazione, notificata al Ministero dell’Interno presso la Commissione territoriale di Verona, era stata poi depositata presso la cancelleria della corte lagunare il 3 settembre 2018. Quel deposito, peraltro, secondo la medesima corte, doveva considerarsi avvenuto “… nel termine di legge per la proposizione dell’appello (a fronte del deposito del 25.7.2018 e della comunicazione, in pari data, dell’ordinanza impugnata, pronunciata fuori udienza)…”.

2.2. E’ indubbio, poi, che la notificazione suddetta fosse da considerarsi nulla R.D. n. 1611 del 1933 ex art. 11, comma 4, atteso che, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, le notifiche dirette agli organi dell’Amministrazione centrale dello Stato vanno indirizzate all’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale pende la causa (una deroga a tale regola è prevista per il solo caso – non dedotto nella specie – in cui l’Amministrazione stia in giudizio in persona del proprio funzionario). Essa, quindi, era suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5853 del 2017), non essendosi il Ministero dell’Interno costituito in quella sede.

2.3. E’ noto, inoltre, che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza dell’8 novembre 2018, n. 28575, disattendendo il diverso orientamento inaugurato dall’ordinanza n. 17420 del 2017 della Prima Sezione civile, hanno sancito che, “nel regime del D.Lgs. n. 142 del 2011, art. 19, risultante dalle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., tanto avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale quanto contro la decisione di accoglimento doveva essere introdotto con ricorso e non con citazione, atteso che il riferimento al “deposito del ricorso” introdotto nel comma 9 della norma dell’art. 19 dal testo sostituito dall’art. 27, comma 1, lett. J, implicava la volontà del legislatore di innovare la forma dell’appello, così derogando, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 19, rispetto a quella individuabile anteriormente nella citazione ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c.” (in senso sostanzialmente conforme si vedano anche le successive Cass. n. 29506 del 2018; Cass. n. 32059 del 2018).

2.3.1. Esse, dunque, hanno proposto una nuova esegesi della richiamata disposizione in virtù della quale l’appello avverso il provvedimento di primo grado – di accoglimento o di rigetto della domanda di protezione internazionale – si propone con ricorso e non con atto di citazione.

2.3.2. La medesima decisione, peraltro, ha esaminato pure l’ulteriore tema relativo alle conseguenze della scelta di una forma di atto introduttivo del giudizio di impugnazione difforme rispetto a quella prescritta dalla legge. In proposito, ha confermato la soluzione interpretativa adottata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2907 del 2014, secondo cui l’errore nella scelta dell’atto introduttivo del giudizio di appello è suscettibile di sanatoria a condizione che entro il termine decadenziale previsto dalla legge l’atto venga, rispettivamente, depositato nella cancelleria del giudice o notificato alla controparte, secondo che la forma prescritta sia il ricorso o la citazione. Infatti, quando il legislatore regola l’esercizio del diritto di impugnazione prescrivendo che l’atto di esercizio debba realizzare la “presa di contatto” con il giudice e quando lo regola prescrivendo invece che detto atto debba realizzare la “presa di contatto” con la controparte tramite la notificazione, la prescrizione della forma da osservare entro il termine di impugnazione è fatta a pena di inammissibilità, il che implica che l’onere formale è relativo ad un’attività che indefettibilmente doveva compiersi nel termine. Il carattere cogente e, dunque, decisivo, del collegamento fra l’uso della forma prescritta ed il termine secondo la categoria della inammissibilità impone di apprezzare l’uso della forma errata come attività che, pur non rispondendo alla forma prescritta, può diventare idonea ad osservare la prescrizione legislativa, solo ove essa si presti ad essere considerata, sebbene con l’apporto di atti aliunde, cioè ulteriori rispetto alla forma erroneamente impiegata, come realizzatrice dello scopo di assicurare pur con una forma complessiva diversa da quella voluta dal legislatore, appunto lo scopo divisato dallo stesso legislatore. Questo scopo non è rappresentato solo dalla verificazione, sebbene con apporti aliunde rispetto alla forma erronea usata, di una fattispecie complessa equipollente a quella che si sarebbe dovuta osservare, ma anche e necessariamente dalla sua realizzazione nel temine previsto per l’impugnazione. La ragione è che l’osservanza del termine è essa stessa parte della forma voluta dal legislatore e, dunque, dev’essere rispettata ex necesse attraverso gli apporti aliunde. Ciò che occorre è che, in presenza di un atto di impugnazione con forma “contenutistica” diversa da quella prescritta, si realizzi la situazione di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, ma tale realizzazione deve avvenire nel termine per l’impugnazione. Solo in tal caso l’atto di esercizio del diritto di impugnazione non rispettoso delle forme quoad contenuto raggiunge lo scopo per cui si doveva compiere l’atto con la forma corretta e, dunque, lo scopo di esercitare validamente il diritto di impugnazione (appunto nel termine previsto dalla legge).

2.3.3. Le Sezioni Unite hanno infine precisato che, nella loro decisione, ricorrevano gli estremi della rilevanza dell’overruling in materia processuale, atteso che la nuova esegesi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 si viene a connotare, alla stregua dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 15144 del 2011, secondo il “carattere dell’imprevedibilità”, per avere “agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso”, sicchè risulta giustificata quella “scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del processo) e l’effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare”. La rilevanza dell’overruling, nel caso di specie, hanno aggiunto le Sezioni Unite, assume carattere peculiare, in quanto il momento temporale con riferimento al quale esso opererà non sarà quello della pubblicazione di Cass. (ord.) n. 17420 del 2017, con cui questa Corte per la prima volta praticò l’esegesi che ora qui si disattende, ma potrà essere anche anteriore, in dipendenza del fatto che l’agire delle parti immediatamente dopo l’entrata in vigore della modifica dell’art. 19 da parte del D.Lgs. n. 142 del 2015 e prima dell’intervento di quella decisione faceva affidamento non tanto su una possibile esegesi della nuova norma quanto sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702-quater c.p.c., risultava proponibile con citazione.

2.4. Da ultimo, va evidenziato che l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, disposta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, per le controversie in materia di protezione internazionale, non opera in relazione ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni territoriali depositate – come nell’odierna vicenda – in data anteriore al 17.8.2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data (cfr. Cass. n. 2464 del 2021; Cass. n. 22304 del 2019; Cass. n. 16420 del 2018).

2.5. Alla stregua di tutti i riportati principi, qui condivisi, ne deriva che, nella specie: i) l’avvenuto deposito, in data 3 settembre 2018, della citazione introduttiva dell’appello del D.A. doveva considerarsi sicuramente avvenuto nel termine di legge per la proposizione del gravame, a fronte del deposito del 25.7.2018 e della comunicazione, in pari data, dell’ordinanza in quella sede impugnata, nonchè dell’operatività della sospensione feriale dei termini processuali; ii) l’errore nella scelta dell’atto introduttivo del giudizio di appello era suscettibile di sanatoria, alla stregua di quanto sancito, sullo specifico punto, da Cass., SU, n. 28575 del 2018 (e della descritta valenza di overruling processuale di quest’ultima), posto che entro il termine decadenziale previsto dalla legge quella citazione era stata comunque depositata nella cancelleria della corte veneziana (essendosi così realizzata la “presa di contatto” con il giudice), giusta quanto imposto per la proposizione di gravami da effettuarsi con la forma del ricorso, e tenendosi conto, altresì, che, nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l’instaurazione del contraddittorio, sicchè la scadenza del termine all’uopo fissato, non preceduta dalla notifica o dalla presentazione di un’istanza di proroga, non comporta alcuna preclusione, ma implica soltanto la necessità di fissare un nuovo termine per notificare, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio sanando ogni vizio con efficacia ex tunc (cfr. Cass. n. 2414 del 2020); iii) la nullità della notificazione della citazione suddetta, per le modalità, già descritte, con cui era concretamente avvenuta, non poteva considerarsi, pertanto, preclusiva dell’ammissibilità del gravame per asserita sua tardività, atteso che la corte lagunare, una volta verificata la tempestività del deposito di quell’atto, avrebbe dovuto considerare tempestivamente proposto il gravame, dichiarandone nulla la sua notificazione (non essendosi costituito il Ministero dell’Interno) e disponendone la rinnovazione (che, peraltro, avrebbe impedito ogni decadenza. Cfr. art. 291 c.p.c., comma 1) entro un termine perentorio.

3. Il quinto motivo è evidentemente assorbito.

4. In definitiva, l’odierno ricorso va accolto in relazione ai primi quattro motivi, assorbito il quinto. La sentenza impugnata, dunque, va cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà, per il corrispondente nuovo esame, alle prescrizioni tutte esposte nel precedente paragrafo 2.5. Al menzionato giudice di rinvio è rimessa anche la statuizione in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà, per il corrispondente nuovo esame, alle prescrizioni tutte esposte nel paragrafo 2.5 di questa motivazione. Il menzionato giudice di rinvio statuirà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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