Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12339 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAPPONI 16, presso lo studio dell’avvocato CERMIGNANI

CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARONE

GUGLIELMO, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 23/02/9,

depositata il 30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 178/34/09, la CTR della Sicilia rigettava l’appello proposto da T.G. avverso la decisione di prime cure, con la quale era stata disattesa l’opposizione proposta dal contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento, con il quale erano stati accertati maggiori ricavi, ai fini IRPEF per l’anno 1998, mediante applicazione dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e segg. ed al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. La CTR riteneva che il contribuente non avesse esposto motivi a sua difesa, al fine di giustificare lo scostamento dai parametri suindicati, ma non si pronunciava sul motivo di appello – pure proposto dal T., come si evince dalla stessa decisione di appello – relativo alla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, commi 2 e 3 essendo l’atto impugnato fondato su un contraddittorio che, invece, non si era mai perfezionato nè concluso. Avverso la sentenza n. 178/34/09 ha proposto ricorso per cassazione il T. articolando tre motivi, con i quali deduce l’omessa pronuncia sui motivi di gravame e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e segg. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58.

L’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, assorbite le altre censure. Ed invero, la CTR non si è pronunciata in alcun modo sul motivo di gravame concernente il mancato accoglimento, da parte del primo giudice, della domanda di declaratoria di nullità dell’accertamento per difetto di contraddittorio sul procedimento induttivo, prescritto a pena di nullità dalla normativa di settore (Cass. S.U. 26635/09). Si profila pertanto, nella specie, il vizio di omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. 12952/07, 25825/09).

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria della Sicilia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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