Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12338 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. un., 20/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4496/2009 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA LA SUPERCHIA DI ANSELMI S. & C.

S.S.

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio

dell’avvocato GIUFFRE’ Adriano, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BARBINI ELISA, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELLARANO ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 12, presso lo

studio dell’avvocato COLARIZI MASSIMO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato COLI PAOLO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 390/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE J SALVAGO;

uditi gli avvocati Elisa BARBINI, Massimo COLARIZI per delega

dell’avvocato Paolo Coli;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso (A.G.A.).

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 2 luglio 2003, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento del danno nonchè di restituzione dell’immobile proposta dall’azienda Agricola La Superchia soc. sempl.

di S & C per l’illegittima occupazione di un terreno di sua proprietà (in catasto all’art. 7821, fg. (OMISSIS), part. (OMISSIS); fg. (OMISSIS) part. (OMISSIS)) da parte del comune di Castellarano onde realizzare un crossodromo.

L’impugnazione della proprietaria è stata respinta dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 27 febbraio 2008 perchè nel caso si era verificata la c.d. occupazione espropriativa per l’avvenuta trasformazione del terreno onde realizzare l’opera pubblica programmata con Delib. G.C. 12 dicembre 1994: perciò devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a nulla rilevando che detta dichiarazione di p.u. non contenesse i termini per l’inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni,perchè apposti nella delibera immediatamente successiva ed integrativa del 19 marzo 1996, antecedente all’avvio della procedura ablatoria. Per la cassazione della sentenza l’azienda la Superchia ha proposto ricorso per due motivi, illustrati da memoria; cui resiste il comune di Castellerano con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso,l’Azienda Agricola La Superchia, deducendo violazione del D.Lgs. 80 del 1998, artt. 34 e 35, nonchè art. 5 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per declinato la giurisdizione del giudice ordinario in applicazione delle menzionate norme del D.Lgs. n. 80, senza considerare che nel caso occorreva applicare la legge esistente al tempo della citazione introduttiva del giudizio che devolveva pacificamente la controversia al giudice ordinario,in quanto detto D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, istitutivo della giurisdizione esclusiva in materia urbanistica è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla nota decisione 281/2004 della Corte Costituzionale.

Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite,dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, degli art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, come recepito e modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nonchè del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, hanno ritenuto (Cass. 7442/2008; 14794/2007; 7256/2007) che la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno da occupazione o espropriazione illegittima di immobili rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ove i “comportamenti” causativi di danno ingiusto – e cioè, nella specie, l’occupazione e/o la realizzazione dell’opera – costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all’esercizio del pubblico potere dell’amministrazione;

laddove solo se la dichiarazione di p.u. manchi, il collegamento con l’azione amministrativa secondo la Consulta, viene meno e la controversia,sia che il proprietario invochi la tutela restitutoria,sia che attraverso una abdicazione implicita al diritto dominicale opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Poichè tuttavia il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, è entrato in vigore il 10 agosto 2000, la medesima giurisprudenza ha ripetutamente affermato che soltanto le controversie iniziate successivamente a tale data sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nel caso concreto, invece, il giudizio è stato iniziato con citazione del 20 agosto 1998, perciò antecedente al 10 agosto 2000;

per cui lo stesso resta attribuito al giudice ordinario,davanti al quale è stato intrapreso, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte Costituzionale, che ravvisando nel D.Lgs. 80 del 1998, art. 34, anteriormente alla riscrittura operata dalla L. n. 205 del 2000, un eccesso di delega, ha dichiarato l’incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva (Cass. 20 aprile 2005, n. 8204; 21 aprile 2006, n. 9343; 9 giugno 2006, n. 13432).

E, d’altra parte, dal giorno successivo alla pubblicazione di questa decisione (art. 136 Cost. e L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3), come la Consulta ha più volte avvertito, non è più possibile applicare la menzionata norma; nè conseguentemente il successivo del D.Lgs. n. 80, art. 45, comma 18, per il quale “le controversie di cui all’art. 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1 luglio 1998”: presupponendo lo stesso all’evidenza,la vigenza di quest’ultima norma, invece caducata con effetto ex tunc da altrettante decisioni della Consulta.

Pertanto il Collegio deve nuovamente ribadire che la domanda proposta in epoca anteriore al 10 agosto 2000, con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto della ed.

occupazione appropriativa derivante da irreversibile incorporazione del suolo ad un’opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa di pagamento del controvalore del terreno occupato, a titolo di risarcimento del danno – ed a maggior ragione quando quest’ultima ponga quale presupposto dell’azione risarcitoria per la manipolazione del proprio immobile la mancanza di una dichiarazione di p.u. – attiene ad un diritto soggettivo ed è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un. 12245/2009; 8999/2009;

14993/2007; 14794/2007; 3042/2007).

Assorbito il secondo motivo del ricorso,la sentenza impugnata va pertanto cassata unitamente a quella del Tribunale di Reggio Emilia e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con conseguente rinvio del procedimento al Tribunale di Reggio Emilia; che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Reggio Emilia; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario,e rimette gli atti del provvedimento al Tribunale di Reggio Emilia che provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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