Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12338 del 17/50/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 13/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25158/2015 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI che lo rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARIOLINO

LEONARDI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., CURATELA FALLIMENTO IMPRESA INDIVIDUALE

A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1272/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21 /07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO P.

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 21.7.2015 la Corte di Appello di Catania respingeva il reclamo proposto da A.G. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. (OMISSIS) emessa dal Tribunale di Catania.

Avverso questa sentenza A.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo, per violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 1 e 15, ha negato la propria qualifica di imprenditore commerciale, assumendo di avere svolto solo attività di agente di commercio di abiti da sposa, di essersi limitato a promuovere la stipulazione di contratti commerciali tra le committenti ed i commercianti al dettaglio e di avere svolto solo per un breve periodo di tempo una modesta attività di commercio dei medesimi prodotti di cui era agente, oltre tre anni prima della pronuncia di fallimento; con il secondo motivo, ha denunciato la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 5, non essendo sufficiente ad integrare lo stato di insolvenza, a norma della L. Fall., art. 5, la sussistenza dell’unico debito per il quale si era chiesto il fallimento.

La curatela del fallimento A. e la (OMISSIS) s.p.a. non hanno svolto difese.

Comunicato il decreto di fissazione di adunanza in camera di consiglio, a seguito della proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., (nella nuova formulazione applicabile, ratione temporis, a seguito delle modifiche intervenute con D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla L. n. 197 del 2016), le parti non hanno depositato memorie difensive.

I motivi sono infondati.

Quanto al primo, si rileva che la mera affermazione dello svolgimento dell’attività di agente di commercio non fa escludere nel ricorrente la qualifica di imprenditore commerciale fallibile: “poichè fra le attività ausiliarie contemplate dall’art. 2195 c.c., n. 5, è compresa quella dell’agente di commercio, che con una propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio, promuove contratti per conto del produttore o fornitore di beni o servizi, ricorrono, anche riguardo all’agente, i presupposti soggettivi per l’assoggettamento alle procedure concorsuali quale imprenditore commerciale” (Cass. n. 6151 del 1978); “gli elementi identificativi dell’impresa commerciale, ai sensi dell’art. 2082 c.c., sono la professionalità e l’organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell’attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, tanto più quando l’attività, come quella dell’agente di commercio, non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti” (Cass. n. 9102 del 2003).

Il secondo motivo è infondato perchè correttamente la Corte territoriale ha desunto lo stato di insolvenza dall’inadempimento dedotto dal creditore ricorrente (e lo stato di insolvenza può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad Euro trentamila, ai sensi della L. Fall., art. 15, u.c.).

Il ricorso va pertanto rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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