Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12338 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EDIL PRG SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 46, presso

lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PERSICHETTI MARIO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 72/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 24/04/08, depositata il 26/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 72/06/08, la CTR del Lazio – in riforma della sentenza di primo grado – rigettava il ricorso proposto dalla EDIL pRG s.r.l, nei confronti dell’avviso di accertamento e liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate di Roma, con il quale venivano rettificati in aumento i valori dichiarati di terreni compravenduti.

La CTR – dopo avere letteralmente trascritto l’intero atto di appello dell’Agenzia delle Entrate – deliberava di “riformare la sentenza di primo grado e accogliere l’appello dell’Ufficio”, recependo tout court le argomentazioni dell’amministrazione finanziaria.

Avverso la sentenza n. 72/06/08 ha proposto ricorso per cassazione la EDIL PRG s.r.l. articolando due motivi, con i quali deduce la violazione dell’art. 111 Cost. e l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva .

Il ricorso appare manifestamente fondato, in relazione ad entrambe le censure.

Ed invero, l’impugnata sentenza si palesa fondata sulla mera trascrizione e condivisione della tesi sostenuta dall’Ufficio, senza alcuna precisazione delle ragioni per le quali la tesi condivisa era preferibile a quella avversaria. Ebbene, tal affermazione del tutto apodittica del giudice di appello, oltre a concretare una violazione dell’obbligo di motivazione, sancito dall’art. 111 Cost., – avendo il giudice ignorato del tutto le allegazioni difensive dell’altra parte (Cass. 10033/07) – viene ad integrare una motivazione solo apparente, in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 82/1849, S.U. 26182/06). Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata -ad altra sezione della Commissione Tributaria del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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