Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12337 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. un., 20/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 20/05/2010), n.12337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12920-2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.F., P.N., A.C., F.

R., R.A., S.C., R.P.,

S.M., F.A.M., M.E., D.

D.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1016/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 15/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato Gaetana NATALE dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 14 febbraio 2005 R.A. ed altri ricorrenti trascritti in epigrafe, attuali intimati, tutti dipendenti del Ministero della Giustizia in servizio presso la Corte d’Appello di Salerno ed assunti dopo il 31 dicembre 1995, adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno per sentir dichiarare il loro diritto a vedersi computare l’indennità di amministrazione, ex art. 33 CCNL Ministeri, nonchè ex art. 17, comma 11, e art. 25, comma 2, del relativo contratto integrativo, quale elemento retribuivo dotato dei caratteri della generalità e della continuità, tale da dover essere ricompreso nella base di calcolo della pensione (quota A del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13), senza, dunque, le limitazioni di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il Ministero della Giustizia, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti devolute alla cognizione della Corte dei Conti ex R.D. n. 1214 del 1934; in subordine, eccepiva la prescrizione, ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4, dei crediti antecedenti all’ultimo quinquennio da calcolare a ritroso dalla data di proposizione della domanda; quanto al merito, parte convenuta deduceva, con varie argomentazioni, l’infondatezza dell’avverso ricorso, di cui chiedeva, quindi, il rigetto, con rivalsa delle spese.

2. Autorizzato il deposito di note difensive, l’adito tribunale di Salerno, con sentenza n. 541/2005, emessa in data 25.11.2005, decideva la causa e, in adesione all’eccezione sollevata dal Ministero, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, compensando per intero tra le parti in causa le spese di lite. In particolare il tribunale – premesso che la domanda attrice mirava essenzialmente alla rideterminazione dei criteri di calcolo della base pensionistica “da percepirsi all’esito del rapporto lavorativo ancora in itinere”, con particolare riferimento alla cd. indennità di amministrazione di cui si invocava l’inserimento nel novero degli elementi che contribuivano al computo della quota A) di pensione di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13 – il giudice osservava che tale tipo di controversie, di mero accertamento, comunque afferenti il diritto e la misura pensionistica dei pubblici dipendenti, appartenevano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti anche quando l’azione fosse proposta dal lavoratore nel corso del rapporto e prima della data del collocamento in quiescenza; ed in tal senso, secondo il giudice, dovevano essere interpretati il Testo Unico approvato con R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 62.

3. Avverso tale sentenza proponevano appello gli originari ricorrenti con ricorso depositato in cancelleria in data 12 gennaio 2007, assumendo che l’emessa declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice del lavoro adito non era condivisibile e meritava, perciò, di essere integralmente riformata. In particolare, denunciavano che l’impugnata pronuncia non era sorretta da adeguata e logica motivazione, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, doveva ritenersi che, ai sensi degli artt. 13 e 62, cit. T.U., non ricadeva nell’ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti ogni questione volta all’accertamento del trattamento economico spettante al dipendente al fine della corretta determinazione della base pensionabile. Difatti – evidenziavano gli appellanti medesimi – per il combinato disposto delle disposizioni citate la giurisdizione della Corte dei conti era relativa alla materia delle pensioni a totale o parziale carico dello Stato ed investiva i provvedimenti definitivi di liquidazione del trattamento pensionistico, mentre spettava al giudice del lavoro la cognizione delle controversie, quale quella in esame, dirette all’accertamento, in pendenza del rapporto d’impiego, della base pensionabile, ancorchè incidenti sull’ an e sul quantum del futuro trattamento di quiescenza. Ribadita, pertanto, la fondatezza nel merito della domanda azionata, essi chiedevano all’adita Corte d’appello di Salerno, sezione lavoro, di voler, in accoglimento dell’appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, rimettendo le parti, a norma dell’art. 353 c.p.c., dinanzi al giudice di primo grado per la decisione nel merito, con ogni conseguenza di legge.

Fissata dal Presidente l’udienza collegiale di discussione, ex art. 435 c.p.c., con Decreto del 12.1.2007, si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, deducendo l’infondatezza dell’avversa impugnazione e la correttezza della declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal primo giudice e reiterando le difese nel merito spiegate in prime cure;

concludeva, quindi, per il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese, competenze ed onorari.

4. La Corte d’appello di Salerno con sentenza dell’11 giugno – 15 settembre 2008 accoglieva l’appello; dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva la causa al primo giudice.

5. Avverso questa pronuncia il Ministero della giustizia propone ricorso per cassazione.

Le parti intimate non hanno svolto difesa alcuna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente censura l’impugnata sentenza per aver ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario laddove la controversia doveva ritenersi attratta alla giurisdizione della Corte dei conti. A tal fine ha formulato il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se, in base alla corretta interpretazione degli artt. 13 e 62, cit. T.U., del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13 e dell’art. 386 c.p.c., la giurisdizione in materia di rideterminazione dei criteri di calcolo della base pensionistica con specifico riferimento all’inserimento nella quota A) di pensione di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, cit. art. 13 dell’indennità di amministrazione spetti alla Corte dei conti ovvero al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”.

2. Il ricorso è infondato.

I dipendenti ricorrenti in primo grado hanno chiesto l’accertamento della computabilità dell’indennità di amministrazione nella “retribuzione pensionabile” quale definita dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, comma 1, lett. a), recante la riforma del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici; disposizione questa che prevede che l’importo della pensione è determinato dalla somma di due quote: una quota (A) di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta; una quota (B) di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al medesimo decreto legislativo.

La L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 9, ha poi equiparato la base contributiva e la base pensionabile, richiamando la L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 e quindi opera la nozione onnicomprensiva di retribuzione, sia per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1 iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, sia per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza. Ed è a tale nozione onnicomprensiva di retribuzione che hanno fatto riferimento gli originari ricorrenti per sostenere il computo di un particolare emolumento – l’indennità di amministrazione – di cui appunto hanno predicato la natura retributiva.

Quindi la questione della computabilità di questo emolumento retributivo nella “base contributiva”, insorta nel corso del rapporto di impiego, attiene proprio a quest’ultimo e agli obblighi da esso nascenti, pur con connotazione previdenziale, riguardando essa la base di computo dei contributi che sulla retribuzione l’Amministrazione datrice di lavoro deve calcolare (e versare) per il dipendente. Quindi la controversia rientra – non già nella giurisdizione del giudice del rapporto pensionistico (la Corte dei conti) – bensì nella giurisdizione del giudice del rapporto di impiego: in passato, fino al 30 giugno 1998, il giudice amministrativo; dopo tale data il giudice ordinario.

Invece la questione della computabilità dello stesso elemento retributivo nella pensione, insorta quando il dipendente è in quiescenza, ovvero nella base pensionistica al fine della quantificazione di quest’ultima, quand’anche non ancora attivata, attiene -questa sì – al rapporto pensionistico riguardando, nell’uno e nell’altro caso, la quantificazione dell’ammontare di quello che è – o sarà – il trattamento pensionistico del pubblico dipendente, talchè la controversia che abbia ad oggetto tale computabilità è attratta alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr. in proposito Cass., sez. un., 8 novembre 2006, n. 23732; Cass., sez. un., 19 gennaio 2007, n. 1134).

Si tratta allora di verificare l’oggetto della domanda introduttiva del giudizio.

Nella specie, essendo ancora in servizio tutti i dipendenti del Ministero ricorrente, attualmente intimati, essi hanno interesse in realtà all’accertamento della computabilità dell’emolumento retribuivo denominato “indennità di amministrazione” nella base contributiva per far sì che i contributi previdenziali versati dall’Amministrazione datrice di lavoro siano calcolati su una più ampia base di computo al fine di garantirsi un maggiore montante contributivo e quindi una pensione più elevata. Pertanto la “computabilità” dell’elemento retribuivo di cui si dibatte – rivendicata dai dipendenti del Ministero e da quest’ultimo negata – afferisce direttamente alla base contributiva (in riferimento a rapporti di impiego in corso) e non già – se non in via mediata – al trattamento pensionistico e riguarda gli obblighi derivanti a carico dell’Amministrazione datrice di lavoro da tali rapporti di impiego.

Pertanto la relativa controversia che è insorta tra i dipendenti e l’Amministrazione datrice di lavoro – non sussistendo i presupposti della giurisdizione della Corte dei conti, che riguarda le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti – rientra invece nella giurisdizione del giudice del rapporto di impiego, ossia – dopo il 30 giugno 1998 – il giudice ordinario (per il periodo precedente a tale data la giurisdizione del giudice amministrativo è stata ripetutamente – e correttamente – ritenuta da Cons. Stato, sez. 4, 21 maggio 2007, n. 2562; Cons. Stato, sez. 4, 26 maggio 2006, n. 3171;

Cons. Stato, sez. 6, 23 maggio 2006, n. 3066; Cons. Stato, sez. 6, 20 aprile 2006, n. 2194; Cons. Stato, sez. 6, 29 luglio 2004, n. 5354).

Nella specie gli originari ricorrenti hanno proposto, con ricorso depositato il 14 febbraio 2005. una domanda di mero accertamento dell’obbligo del Ministero di computare un particolare emolumento retributivo (l’indennità di amministrazione) nella base contributiva ai fini pensionistici con riferimento al rapporto di impiego in corso a quella data e non anche una domanda di condanna al pagamento dei maggiori contributi dovuti in riferimento ad un arco di tempo del rapporto di impiego; non occorre quindi operare alcuna distinzione diacronica in riferimento alla data (del 30 giugno 1998) di trasferimento della giurisdizione sul rapporto di impiego dal giudice amministrativo al giudice ordinario. Non rileva quindi quella giurisprudenza che comunque parimenti perviene all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario dal carattere previdenziale degli obblighi dell’Amministrazione pubblica datrice di lavoro nei confronti dei propri dipendenti senza distinzione diacronica (Cass., sez. un., 29 luglio 2003, n. 11631).

3. Il ricorso va quindi rigettato, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, come ha correttamente ritenuto la Corte d’appello.

Non occorre provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolta alcuna difesa.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA