Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12337 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 13/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22453-2015 proposto da:

B.A. E R.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA

CICCOTTI, rappresentati e difesi dagli avvocati DARIO LATELLA e SARO

ROBERTI;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore

fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 5,

presso lo studio dell’avvocato TIZIANA TANCREDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE RIZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO P.

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 17.2 2015, la Corte di Appello di Messina accoglieva l’azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela del fallimento (OMISSIS) s.p.a., ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall., e per l’effetto dichiarava inefficace rispetto al fallimento l’atto di compravendita, stipulato in data 16.12.1994, avente ad oggetto un appartamento per civile abitazione acquistato dagli appellati nel corso del periodo sospetto.

Avverso questa sentenza R.V. e B.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo, essi hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, legge fall. (vecchio testo) e dell’art. 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè la omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui la Corte di merito ha desunto la consapevolezza effettiva dello stato di insolvenza della società, poi fallita, dall’esistenza di decreti ingiuntivi a carico della società e di ipoteche giudiziali iscritte a favore di due istituti di credito; la Corte avrebbe dunque trascurato sia di considerare che nel contratto era stata indicata solo l’esistenza delle ipoteche (e non il relativo importo o la definitività dei provvedimenti in forza dei quali le ipoteche erano state iscritte), sia di valutare la qualità soggettiva del convenuto in revocatoria e, dunque, lo status professionale e le capacità cognitive dell’acquirente; con il secondo motivo è dedotta l’illegittima compensazione delle spese dei due gradi di giudizio che, invece, avrebbero dovuto essere poste a carico della curatela.

La curatela fallimentare ha depositato controricorso.

Comunicato il decreto di fissazione di adunanza in camera di consiglio, a seguito della proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nella nuova formulazione applicabile, ratione temporis, a seguito delle modifiche intervenute con D.L. 31 agosto 2016, n. 168 conv. con modif. dalla L. n. 197 del 2016), le parti non hanno depositato memorie difensive. Il primo motivo è infondato.

Si deve premettere che “in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria proporsta ex art. 67, comma 2, l. Fall., la scientia decoctionis in capo al terzo è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens” (Cass. n. 8827 del 2011).

La Corte territoriale ha desunto la conoscenza dello stato di insolvenza dalla circostanza che nel contratto di compravendita erano chiaramente indicati, nell’ambito delle formalità pregiudizievoli, provvedimenti monitori ed ipoteche giudiziali, sicchè, se è vero che la conoscenza dello stato di insolvenza deve essere effettiva e non meramente potenziale, è anche vero che, a fronte di tali circostanze, la denuncia di violazione di legge perde ogni fondamento, perchè il ricorso alle presunzioni è stato correttamente praticato, sia nell’utilizzazione di elementi indiziari plurimi, concordati tra loro, sia nella valutazione globale che ne è stata fatta, mentre è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento operato al riguardo) dal giudice di merito (Cass. n. 15939 del 2007).

Un ulteriore argomento che ha indotto la Corte territoriale ad accogliere la revocatoria è stato tratto da Cass. n. 25379 del 2013, secondo cui “in tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67, comma 2, L. Fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall’esistenza di un’ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo”.

I ricorrenti contestano la conferenza di tale precedente, ribadendo che nel caso in esame il contratto) si limitava a dare atto dell’esistenza dei decreti ingiuntivi e delle ipoteche ma nulla aggiungeva riguardo all’importo e alla definitività del provvedimento giudiziale. Questo argomento) è infondato, perchè anche nel precedente di cui si discute il contratto si limitava a dare atto dell’esistenza di formalità pregiudizievoli, senza precisare nè l’importo nè la definitività dei provvedimenti, confermandosi il giudizio della Corte di merito secondo cui il ricorrente non poteva non esserne a conoscenza, essendo inverosimile che egli non avesse provveduto) ai relativi accertamenti.

Quanto all’asserita omessa considerazione della qualità soggettiva del convenuto in revocatoria, la Corte territoriale ha esattamente assunto quale parametro di riferimento quello del “soggetto di normale prudenza ed avvedutezza”, laddove il richiamo alle concrete opportunità cognitive della categoria di appartenenza costituisce un fatto nuovo, non posto in discussione nelle precedenti fasi di giudizio, oltre che generico.

Il secondo motivo concernente le spese processuali è assorbito.

Il ricorso va pertanto rigettato.

L spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in Euro 5.200,00, oltre 100,00 per esborsi, in favore del controricorrente.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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