Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12337 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 10/05/2021), n.12337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22632-2019 proposto da:

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO, 76,

presso lo studio dell’avvocato FAUSTO TARSITANO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato KATJA BESSEGHINI;

– ricorrente –

contro

FINO 2 SECURITISATION SRL, e per essa quale mandataria DOVALUE SPA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE B.BUOZZI 77, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DAVIDE DALMASSO;

– controricorrenti –

contro

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se stesso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 3017/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 28 giugno 2013, il Tribunale di Tortona accolse il ricorso L. fall. ex art. 98, comma 3, di Unicredit s.p.a. (e, per essa, la s.p.a. Unicredit Credit Management Bank), creditrice chirografaria ammessa al passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., contro l’avvenuta insinuazione ivi della Wolters Kluver Italia s.r.l. (d’ora in avanti, più semplicemente, WKI s.r.l.), socia della fallita: in particolare, ritenne che il credito di quest’ultima rappresentasse un’ipotesi di finanziamento di cui all’art. 2467 c.c., comma 2, e ne dispose la postergazione rispetto al soddisfacimento degli altri creditori.

2. Il successivo ricorso per cassazione della WKI s.r.l. avverso quel decreto è stato respinto da questa Corte con ordinanza del 31 gennaio 2019, n. 3017, oggetto dell’odierna impugnazione per revocazione, ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, promossa dalla medesima società. Resistono, con distinti controricorsi, A.D. e la Fino 2 Securitisation s.r.l. (tramite la mandataria doValue s.p.a.), quale cessionaria di Unicredit s.p.a.. Il fallimento (OMISSIS) s.r.l. è rimasto solo intimato. Risulta depositata memoria ex art. 380-bis c.p.c. dalla sola Fino 2 Securitisation s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va accolta l’istanza del 6 novembre 2019 con cui l’ A. ha invocato la rimessione in termini in relazione all’avvenuto deposito del suo controricorso.

1.1. Infatti, il ritardo di questo adempimento, effettuato solo il 29 ottobre 2019 (oltre, dunque, il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 3, rispetto al giorno – 7 ottobre 2019 – di notificazione dell’atto alle altre parti), non è imputabile al controricorrente suddetto, come agevolmente emerge dall’attestazione rilasciatagli, in pari data, dal Direttore dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questa Corte.

2. Venendo alla presente impugnazione, WKI s.r.l. chiede, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la revocazione dell’ordinanza n. 3017/2019 di questa Corte assumendo che in essa sarebbe stato erroneamente supposto che: a) per l’intera durata del rapporto di distribuzione tra loro intercorso, (OMISSIS) s.r.l. mai avesse pagato a WKI s.r.l. il canone di concessione contrattualmente pattuito; b) l’accertamento di questa circostanza fattuale fosse contenuto nel decreto del Tribunale di Tortona del 28 giugno 2013, oggetto del ricorso per cassazione deciso da quella ordinanza.

2.1. A suo dire, infatti, dal solo esame visivo di detto decreto, senza necessità di attività ermeneutica e ragionamenti induttivi, emergerebbe il contrasto delle descritte supposizioni: i) con la circostanza – risultante in atti ed incontroversa – che la morosità della concessionaria (OMISSIS) s.r.l. (e, dunque, il credito della ricorrente insinuato al passivo fallimentare) avesse ad oggetto fatture scadute negli anni 2011 e 2012; ii) con il tenore letterale del menzionato ricorso per cassazione della WKI s.r.l., nel quale, da un lato, non è contenuta l’enunciazione di tale circostanza fattuale erroneamente attribuita al tribunale piemontese dall’estensore dell’ordinanza; dall’altro, è contestata l’enunciazione, ad opera del medesimo tribunale, del principio della irrilevanza di ogni indagine sull’elemento causale del rapporto obbligatorio.

2.1.1. Sulla base di questa errata percezione del contenuto del decreto innanzi ad essa impugnato, dunque, la Suprema Corte ne ha ritenuto la correttezza ed esaustività della motivazione nella parte in cui aveva riqualificato il credito commerciale di WKI s.r.l., nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. in bonis, alla stregua di “finanziamento indiretto” ex art. 2467 c.c., comma 2, e, come tale, da postergarsi rispetto al soddisfacimento degli altri creditori.

3. Orbene, giova premettere che, come ancora recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 24395 del 2020; Cass. n. 4344 del 2020, in motivazione; Cass. n. 16138 del 2019; Cass. n. 27570 del 2018; Cass. n. 442 del 2018), l’istanza di revocazione di una decisione della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e consistente in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile, escluso (o accertato) in base agli atti ed ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali (cfr. Cass., SU, n. 31032 del 2019), semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. n. 13915 del 2005; Cass. n. 2425 del 2006; Cass. n. 22171 del 2010; Cass., SU, n. 9882 del 2001; Cass., SU, n. 23856 del 2008; Cass., SU, n. 4413 del 2016; Cass. n. 16138 del 2019). Il vizio revocatorio, invece, non ricorre ove la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr. Cass. n. 20635 del 2017, menzionata, in motivazione, anche dalla più recente Cass. n. 16138 del 2019). Un siffatto errore, poi, deve: i) essere essenziale e decisivo Cass. n. 8051 del 2020; Cass. n. 11200 del 2018, in motivazione; Cass. n. 25871 del 2017; Cass. 24334 del 2014), nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la statuizione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza l’errore, la pronuncia sarebbe stata diversa (cfr., tra le ultime, Cass. n. 16138 del 2019; Cass. n. 14656 del 2017); ii) rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la decisione impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi.

4. Fermi, allora, i principi tutti finora esposti, ad avviso di questo Collegio non è configurabile, nell’ordinanza oggi impugnata, l’asserito duplice errore di fatto, ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, come innanzi denunciato.

4.1. La Corte, infatti, nell’esporre ivi i “Fatti di causa”, ha riferito che “il Tribunale ha in specie rilevato” che: i) “”WKI è socia di (OMISSIS)””; ii) “prima della dichiarazione di fallimento, WKI era unica fornitrice dei prodotti informatici venduti da (OMISSIS) sul mercato, e ciò in esclusiva dal 2008”; iii) “il patrimonio netto di (OMISSIS) era pari a Euro 108.000,00, come da ultimo bilancio approvata”; iv) il “credito di WKI nei confronti di (OMISSIS) si è incrementato negli anni fino a Euro 441.038,44 al 31.12.2008, a Euro 707.124,42 al 31.12.2009, a Euro 594.617,38 al 31.12.2010, a Euro 1.308.041,00 al 31.12.2011 e a Euro 1.543.750,17 al 31.12.2012”; “in tale modo WKI ha continuato a vedere crescere la misura del proprio credito, “nonostante la sproporzione notevole tra il valore dell’insoluto e il patrimonio netto della società” debitrice”; v) “sulla base di questi elementi, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento di WKI abbia “dato luogo a un vero e proprio finanziamento nei confronti di (OMISSIS)” ai sensi della norma dell’art. 2467 c.c.. Ai fini di questa disposizione – si è così rilevato – per “finanziamento” “deve intendersi non solo la messa a disposizione di una somma di danaro, ma qualunque forma di agevolazione finanziaria”; “tra le condotte agevolatorie” così prese in considerazione – si è poi aggiunto – “rientra anche una fornitura quando, per le condizioni contrattuali in cui versa la società debitrice, è probabile il mancato pagamento del corrispettivo, secondo il disposto dell’art. 2467 c.c., comma 2; vi) nessuna importanza aveva la circostanza che la partecipazione di WKI s.r.l. al capitale di (OMISSIS) s.r.l. avesse raggiunto soltanto il 4% del capitale sociale: “la ratio della disposizione è quella di evitare il concorso tra soci finanziatori e creditori a fronte di una evidente asimmetria informativa” tra gli uni e gli altri, e tale ratio – (“per i maggiori diritti informativi facenti capo ai soci” della s.r.l. “a prescindere dall’entità della partecipazione societaria”) – “sussiste senza differenziazioni tra soci di maggioranza e soci di minoranza”; vii) neppure aveva pregio l’assunto che, a un certo punto, fosse emersa la volontà di WKI di “recuperare il proprio credito”: “la valutazione di cui all’art. 2467 c.c., deve essere svolta sul piano oggettivo (come sproporzione tra l’ammontare del credito del socio e il patrimonio netto della società”. “Questo tipo di valutazione, di natura oggettiva, nulla ha a che vedere con l’analisi del fondamento causale dell’attribuzione o la ricostruzione della volontà delle parti”: “secondo quanto sottolineato dalla sentenza di Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, la norma dell’art. 2467 c.c. ha un introdotto, “per le imprese che siano entrate o stiano per entrare in una situazione di crisi, un principio di corretto finanziamento”, la cui violazione determina una “riqualificazione imperativa” dell’operazione in termini di “prestito postergato””.

4.1.1. Successivamente, ha proceduto allo scrutinio del primo motivo di ricorso della WKI s.r.l. (recante violazione dell’art. 2467 c.c., comma 2, con riferimento alla definizione del perimetro oggettivo delle fattispecie che vi vengono a ricadere), e lo ha disatteso rimarcando, “prima di tutto”, la non condivisibilità, per le ragioni esposte (cfr. amplius, pag. 8-9 dell’ordinanza in esame) della “impostazione fatta propria dalla ricorrente, come intesa a limitare l’applicazione della regola di postergazione di cui all’art. 2467 c.c. alla categoria dei contratti di credito (tali appunto essendo le figure di mutuo, apertura di credito e anticipazione bancaria, cui la ricorrente fà esplicito richiamo), con il conseguente esaurimento delle ipotesi rilevanti di cd. finanziamento indiretto a casi di dissimulazione – ovvero occultamento – di simili figure”.

4.1.2. La Corte ha poi giustificato il perchè, a suo dire, “neppure può essere seguita l’altra affermazione portante della tesi della ricorrente, per cui in punto di riconduzione della fattispecie concreta alla figura di finanziamento postergato ex art. 2467 c.c. – il Tribunale di Tortona si sarebbe comunque basato solamente sulla sproporzione corrente tra la misura del credito della Wolten Kluver e quella del patrimonio della società di poi fallita”.

4.1.3. In particolare (cfr. amplius, pag. 8-12 dell’ordinanza in esame), ha premesso che la censura proposta dalla ricorrente, piuttosto che integrare gli estremi del cd. vizio di sussunzione, riconducibile alla violazione di legge, “tende piuttosto a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto materiale che è stata effettuata dal giudice: che è attività riservata esclusivamente al potere del giudice di merito ed è perciò sindacabile unicamente sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nelle specie non dedotto)”.

4.1.4. Ha poi negato anche l’esistenza di un vizio motivazionale, così argomentando (per quanto qui di specifico interesse): “Nel rilevare la sproporzione tra montante del debito e patrimonio del debitore, il Tribunale ha anche sottolineato, e in modo particolare, la sussistenza di un rapporto contrattuale “in esclusiva”, che per concorde volontà delle parti è proseguito per anni e anni; e che è stato caratterizzato, inoltre, dalla circostanza che alla fornitura dei prodotti non faceva riscontro il pagamento del relativo corrispettivo, con conseguente accumulo progressivo e lievitazione del debito: neppure fatto oggetto, peraltro, di atti di rigore da parte del creditore. In buona sostanza, dunque, l’agevolazione finanziaria è consistita, nella specie, in un servizio di fornitura in esclusiva effettuato da un socio a favore della società e significativamente protrattosi nel tempo, senza che a fronte della sua continuativa esecuzione abbia fatto riscontro una qualche attività di pagamento da parte del soggetto societario che dei beni, via via così forniti, si è avvantaggiato. Rispetto a questo tipo di situazione si nota, in dottrina, come si debba “rimproverare al socio di non aver immediatamente percepito la somma dovutagli, per metterla eventualmente a disposizione della società come conferimento, e aver preferito invece, nonostante la situazione di crisi, lasciarla a disposizione della società come finanziamento”: secondo la valutazione compiuta dal Tribunale, questa situazione si è nella specie reiterata per anni. Ciò posto, rimane ancora da rilevare come non vengano ad incrinare la correttezza della soluzione adottata dal Tribunale di Tortona le circostanze indicate dalla ricorrente (…) come fattori ostativi dell’applicazione della regola di postergazione stabilita dalla norma dell’art. 2467 c.c.. Non vale a escludere l’applicazione di questa disposizione, in particolare, la modestia della misura della partecipazione sociale di Wolters Kluver nella (OMISSIS). La norma, infatti, non distingue tra soci e soci; in coerenza con ciò, la ratio della previsione non si lega – ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte – al peso delle quote possedute dal socio, quanto piuttosto al potere di informarsi degli “affari sociali” di cui istituzionalmente dispone, ex art. 2476 c.c., il socio delle s.r.l. (Cass., 20 giugno 2018, n. 16291) e che di regola non ha, invece, il comune creditore (fuor dalla ravvisata presenza di patti e situazioni particolari). A ben vedere, del resto, la previsione dell’art. 2467 c.c. ha come suo termine di riferimento ultimo il divieto fissato dalla norma della L. fall., art. 218, tendendo per l’appunto a impedire, come si è rilevato in dottrina, che la società “prosegua la sua attività quando ormai”, posta l’entità della crisi che l’attraversa, “il relativo rischio verrebbe trasferito a carico dei creditori”. Nemmeno può essere ritenuto fattore di esonero dall’applicazione della regola di postergazione la circostanza che il creditore abbia, a un certo punto, deciso di interrompere il rapporto di fornitura e anche promosso azioni recuperatorie. L’azione postuma non leva, evidentemente, il rilievo quantitativo e qualitativo del pregresso. (..) d’altra parte, la “longevità” del rapporto di fornitura lungi dall’ergersi a scriminante dell’applicazione della regola di postergazione, secondo quanto afferma il ricorrente si pone invece come fattore di reiterazione e incremento del meccanismo di agevolazione che la norma dell’art. 2467 c.c. intende propriamente colpire”.

4.2. Orbene, la lettura dei brani, estratti dall’ordinanza impugnata, solo parzialmente richiamati e riprodotti dalla WKI s.r.l. nel suo odierno ricorso, dimostra, ad avviso di questo Collegio, che nè il Tribunale di Tortona (per quanto qui possa valere), nè, poi, la Cassazione, hanno disatteso la doglianza della prima basandosi esclusivamente sull’assunto per cui, a fronte del rapporto sinallagmatico tra la (OMISSIS) s.r.l. in bonis e la WKI s.r.l., quest’ultima avesse sistematicamente omesso di percepire il pagamento per le prestazioni rese.

4.2.1. Ciò che è stato ivi sostanzialmente sottolineato è, piuttosto, la notevole morosità della (OMISSIS) s.r.l. in bonis accumulatasi nel corso del rapporto predetto, caratterizzata pure, secondo i giudici di legittimità, da un’anomala ed inspiegabile indulgenza della creditrice, nonchè socia, WKI s.r.l., nei confronti della propria privilegiata debitrice.

4.2.2. Non merita condivisione, dunque, l’assunto della odierna ricorrente volto ad attribuire decisiva rilevanza ad un’asserita circostanza (la valorizzazione della morosità ab origine, invece che solo a decorrere da un determinato periodo), desunta attraverso un’operazione esegetica parziale dell’ordinanza oggi impugnata e, comunque – seppure, in thesi, veritiera – da sola non decisiva rispetto alla motivazione complessivamente adottata da quest’ultima a sostegno della qualificazione dei crediti vantati da WKI s.r.l. verso la (OMISSIS) s.r.l. in bonis come “finanziamento soci” ex art. 2467 c.c., comma 2.

4.2.3. Invero, l’intero tessuto motivazionale del provvedimento suddetto ruota intorno al rilievo che il Tribunale di Tortona aveva valutato coerentemente e correttamente la posizione soggettiva della creditrice WKI s.r.l. rispetto alla propria debitrice (OMISSIS) s.r.l. in bonis (di cui era anche socia): in particolare, la “indulgenza” della prima sarebbe stato un comportamento anomalo e non giustificabile, anche con riferimento alla grave ed instabile situazione patrimoniale della seconda, ove non si fosse ritenuto che l’ingente credito inesatto indipendentemente da asseriti pagamenti parziali risalenti all’inizio del rapporto sinallagmatico – dovesse qualificarsi alla stregua di una finanziamento soci, giusta l’ampia formulazione di cui all’art. 2467 c.c., comma 2, e, per l’effetto, doverosamente da postergarsi rispetto ai creditori sociali.

4.3. Le odierne argomentazioni della ricorrente si rivelano, dunque, inammissibilmente volte ad ottenere un nuovo giudizio su circostanze risultate essere già state oggetto di valutazione del giudice di merito (a ciò esclusivamente competente), il cui esito l’ordinanza oggi impugnata ha considerato inadeguatamente censurato con il primo motivo all’epoca formulati innanzi ad essa.

5. In definitiva, il presente ricorso va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza.

5.1. Non può trovare accoglimento, invece, l’istanza del controricorrente Ardi7zone volta ad ottenere la condanna di WKI s.r.l., ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa (cfr. conclusioni del controricorso).

5.1.1. Questa Corte, invero, ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista da tale norma, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell’abuso del processo, sia all’evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi” che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Al riguardo, è stato affermato che “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione” (cfr. Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 27623 del 2017). Tali pronunce sono state precedute da un altro fondamentale arresto secondo il quale “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicchè non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei “risarcimenti punitivi”” (cfr. Cass., SU, n. 16601 del 2017).

5.1.2. Nel caso in esame, le argomentazioni complessivamente svolte dalla WKI s.r.l., sebbene inidonee all’accoglimento del ricorso, non lasciano trasparire un intento abusivo nella sua proposizione.

5.2. Infine, va dato atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la Wolters Kluver Italia s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: i) in favore della Fino 2 Securitisation s.r.l., e per essa quale mandataria doValue s.p.a., in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ii) in favore dell’ A., in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Rigetta la domanda dell’ A. ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Wolters Kluver Italia s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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