Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12337 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18373-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FASAP SRL, in persona dell’Amministratore unico, legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MUSCARA’ SALVO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 64/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 7/05/08, depositata

l’11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI Antonio;

udito l’Avvocato Muscarà Salvatore, difensore della controricorrente

e ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. SORRENTINO Federico che si

riporta alla relazione.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 64/08, la CTR della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Siracusa avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla FASAP s.r.l. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione aveva recuperato il credito di imposta conseguente all’applicazione dei benefici fiscali di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8. Il giudice di appello, invero, – pur condividendo la tesi dell’Ufficio, secondo cui l’essersi avvalsa la contribuente del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 non precludeva all’amministrazione la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per fruire del credito di imposta – rigettava, nel merito, il gravame, ritenendo sussistere il requisito della novità dell’investimento, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, nell’acquisto di un immobile in precedenza detenuto in locazione dalla società contribuente.

Avverso la sentenza n. 64/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione del disposto della L. n. 388 del 2000, art. 8, nonchè l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Al ricorso ha resistito la FASAP s.r.l., proponendo ricorso incidentale fondato su tre motivi, con i quali deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, nonchè l’omessa motivazione su punti decisivi della controversia.

Per ragioni di priorità logico-giuridica, vanno esaminati preliminarmente i motivi di ricorso incidentale. Ciò posto, il primo motivo, ad avviso della Corte, si palesa manifestamente infondato, atteso che – contrariamente all’assunto della contribuente – il condono fiscale elide, in tutto o in parte, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti al potere di accertamento e di contestazione dell’Ufficio (C. Cost. 340/05, Cass. 375/09). Il secondo e terzo motivo sono da ritenersi inammissibili, atteso che con essi la FASAP s.r.l. si duole dell’omessa pronuncia del giudice di appello su domande proposte dalla ricorrente; sicchè la medesima avrebbe dovuto censurare tale vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. S.U. 15781/05, 6361/07), e non – come ha fatto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Anche il ricorso principale si palesa, peraltro, del tutto destituito di fondamento. Ed invero, va rilevato che la L. n. 388 del 2000, art. 8, nel riconoscere un credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali “nuovi”, intende il requisito della novità in chiave economica, piuttosto che in termini materiali, in quanto l’obiettivo perseguito dalla norma è quello di incentivare, in determinate zone territoriali, le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo economico (Cass. 1165/10). Ne discende che la suddetta agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di acquisizione di un immobile preesistente, e già utilizzato, sia a pure a titolo provvisorio, come nel caso – ricorrente nella specie – del bene condotto in locazione, poi definitivamente acquisito al ciclo produttivo, mediante acquisto. E tali argomentazioni risultano chiaramente, sia pure sinteticamente, esposte a fondamento dell’impugnata sentenza; sicchè anche il vizio motivazionale risulta insussistente.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; -che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso incidentale e quello principale devono essere rigettati. Ritenuto che le spese processuali debbano essere compensate fra le parti, atteso l’esito complessivo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

rigetta il ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA