Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12336 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. un., 20/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 20/05/2010), n.12336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12082-2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato ROMEO GIUSEPPE GIULIO,

che lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

uditi gli avvocati Gaetana NATALE dell’Avvocatura Generale dello

Stato, Giuseppe Giulio ROMEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – il dr. N.I. conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia, di cui era dipendente, al fine di ottenere – in vista di una procedura di progressione di qualifica per la posizione di contabile (OMISSIS) – la rideterminazione del punteggio di anzianità in complessivi 29,250 punti anzichè nel minor punteggio erroneamente assegnatogli.

Esponeva in punto di fatto che egli dal 1 febbraio 2000, provenendo dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria a seguito di mobilità congiunta per compensazione ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 7 prestava servizio con la qualifica di (OMISSIS) presso la Procura Generale della Corte d’Appello di Reggio Calabria. In precedenza dal 4 luglio 1987 al 31 gennaio 2000 aveva prestato attività lavorativa presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con la qualifica (OMISSIS). I due periodi però andavano considerati entrambi come alle dipendenze del Ministero della Giustizia, ancorchè in due distinte collocazioni lavorative.

Infatti – sosteneva il ricorrente – l’art. 16 del contratto collettivo integrativo, che assegnava 0,15 punti per ogni anno successivo al quinto eventualmente svolto in altre amministrazioni pubbliche, era da interpretarsi nel senso che faceva riferimento al servizio svolto presso amministrazioni diverse dal Ministero della Giustizia. Ne conseguiva che tutto il servizio svolto dal ricorrente, fin dal 4 luglio 1987, doveva essere considerato come prestato in favore del Ministero della Giustizia e, conseguentemente, calcolato con il previsto più favorevole punteggio, sicchè gli doveva essere attribuito il punteggio di anzianità di 29,250 anzichè di 19,250.

2. Con sentenza n. 1923/03, depositata in data 22 maggio 2003, il Tribunale del lavoro di Reggio Calabria accoglieva il ricorso del dr. I. e per l’effetto dichiarava il diritto alla rideterminazione del punteggio di anzianità e quindi il diritto del ricorrente alla collocazione nella graduatoria per le posizioni (OMISSIS) con il punteggio complessivo di 29,250.

3. Con sentenza n. 291/2008, depositata in data 13 maggio 2008, la Corte di Appello di Reggio Calabria – Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull’appello proposto dal Ministero della Giustizia, avverso la sentenza n. 1923/03 del 22 maggio 2003 del giudice del lavoro di Reggio Calabria, rigettava l’appello, confermando la statuizione del giudice di primo grado. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto illegittima l’omessa valutazione del servizio prestato alle dipendenze del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, immotivatamente qualificata come “altra Amministrazione”, riconoscendo il diritto del dipendente ad ottenere la rideterminazione del punteggio nei termini di cui all’appellata sentenza.

4. Con ricorso, notificato in data 13 maggio 2009, il Ministero della Giustizia ha impugnato e la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Ha resistito con controricorso il dipendente intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente Ministero denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente controversia, da ritenersi attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Con il secondo motivo, in via alternativa e subordinata, il ricorrente Ministero deduce la nullità del procedimento per violazione art. 102 c.p.c. non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti degli altri dipendenti inseriti in graduatoria in posizione poziore rispetto a quella del resistente.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte (Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25277) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che in tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di procedure concorsuali, deve riconoscersi: a) la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di interni ammessi alla procedura selettiva, perchè, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad un’area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area funzionale ad un’altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura del concorso all’esterno; d) la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area funzionale; ove, poi, una suddivisione in aree delle qualifiche in cui è ripartito il personale delle p.a. sia identificabile, perchè prevista dalla legge (per i dirigenti articolati anche in “fasce”, nonchè, con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i vicedirigenti) o perchè introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi cd. “interni”), per l’attribuzione a dipendenti di p.a. della qualifica superiore che comporti il passaggio da un’area ad un’altra, ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle “procedure concorsuali per l’assunzione”, e vale a radicare – ed ampliare – la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo alla stregua dell’art. 63, comma 4; fuori da questa ipotesi – ossia laddove il concorso interno riguardi la progressione verso una qualifica superiore appartenente all’ambito della stessa “area” ovvero verso una qualifica superiore tout court, per il fatto che la contrattazione collettiva nazionale non utilizzi affatto il modulo organizzativo dell'”area” per accorpare qualifiche ritenute omogenee – non opera la fattispecie eccettuata dell’art. 63 cit., comma 4, e conseguentemente si riespande la regola del comma 4 della medesima disposizione che predica in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato.

Nella specie la procedura selettiva, in vista della quale rileva la questione dell’esattezza del punteggio di anzianità attribuito all’odierno resistente, è stata indetta nell’ambito della stessa area contrattuale (area (OMISSIS)) e quindi la controversia in esame non riguarda affatto una progressione nella qualifica assimilabile a nuova assunzione, sicchè opera la regola generale della giurisdizione del giudice ordinario, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello e prima ancora dal tribunale.

3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perchè – nulla dicendosi della posizione di altri dipendenti non evocati in giudizio dal Ministero ricorrente con l’atto d’appello – il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., formulato in termini di enunciata necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di altri concorrenti classificatisi in posizione più favorevole, è generico non rapportandosi alla fattispecie che ha visto il giudice di primo grado – e poi anche la Corte d’appello – limitarsi ad esaminare la questione dell’esattezza del punteggio attribuito al dr. I. senza raffrontarlo con quello riconosciuto ad alcun altro concorrente.

4. Il ricorso va quindi nel suo complesso rigettato, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario.

Alla soccombenza consegue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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