Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12336 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 13/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato RITA BRUNO, rappresentato

e difeso dall’avvocato LORENZO CILIENTO;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

109, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO D’ANDREA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO P.

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

C.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’impugnata sentenza che aveva posto a suo carico l’obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore dell’ex moglie F.L..

Entrambi i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione) sono inammissibili in tutti i profili articolati: non è ravvisabile una violazione dell’art. 115 c.p.c. nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., sez. un., n. 16598/2016); la censura di violazione della L. n. 898 del 1970, succ. mod., art. 5 è del tutto generica e finalizzata ad un impropria revisione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, in concreto, in ordine all’an e al quantum debeatur (senza assurgere a critica dei pertinenti parametri normativi sotto il profilo della loro interpretazione o applicazione); inammissibile è anche la censura di vizi motivazionali, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle SU n. 8053/2014.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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