Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12336 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/06/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 15/06/2016), n.12336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5765-2013 proposto da:

COOPERATIVA MONTESERVA S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso

lo studio dell’avvocato ALDO SIPALA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ENRICA MARIA ZANIN, GIULIANO MARCHI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

CARIVERONA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 374/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/08/2012 R.G.N. 587/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato SIPALA ALDO;

udito l’Avvocato FRASCONA’ LORELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con ricorso depositato in data 9.2.2007 davanti al Tribunale di Belluno la Cooperativa Monteserva scarl proponeva opposizione nei confronti dell’INAIL e del concessionario del servizio di riscossione CARIVERONA spa avverso la cartella esattoriale nr (OMISSIS), notificata nel gennaio 2007 ed avente ad aggetto il versamento di premi all’INAIL sanzioni civili ed interessi per complessivi Euro 43.880,16, emessa a seguito dell’ accertamento INAIL del 18.2.2005 e dell’accertamento INPS del 15.9.2003, che qualificavano come contratti di collaborazione coordinata e continuativa i rapporti instaurati con i soggetti che avevano partecipato alla manifestazioni fieristiche affidate alla cooperativa dall’ente “Longarone Fiere”.

Espletata la attività istruttoria il Tribunale, con sentenza del 21.5.2009 nr. 56, accoglieva il ricorso, ritenendo sussistere rapporti di collaborazione occasionale.

Con ricorso del 27.4.2009 proponeva appello l’INAIL; resisteva la cooperativa appellata. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 5.6/22.8. 2012 nr. 374, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la opposizione proposta dalla Cooperativa.

Il giudice dell’appello rilevava la inapplicabilità ratione temporis del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 70, riteneva incontroverso che l’attività collaborativa fosse coordinata nonchè accertata la sua continuità sulla base della reiterazione dei contratti e della interazione tra le parti successiva alla conclusione di ciascuno di essi.

Per la Cassazione della sentenza ricorre la cooperativa Monteserva, articolando tre motivi.

Resiste con controricorso l’INAIL. UNICREDIT spa (già CARIVERONA spa) e Riscossione Uno spa sono rimaste intimate.

La Cooperativa Monteserva e l’INAIL hanno depositato memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo la cooperativa ricorrente denunzia carenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo ed omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito dal requisito del coordinamento della attività lavorativa.

La censura investe il punto della sentenza in cui si afferma non essere in discussione tra le parti il fatto che la attività dei lavoratori fosse coordinata, traendone la conseguenza che l’unica circostanza controversa sia la sua continuità.

La ricorrente evidenzia che in giudizio si discuteva se il coordinamento dei lavoratori, che avveniva sì ad opera della cooperativa Monteserva ma da parte dell’ente fieristico “Longarone Fiere”, corrispondesse alla coordinazione individuata dalla legge per la definizione dei rapporti di lavoro come parasubordinati.

Assume di avere contestato con il ricorso di primo grado, nella memoria conclusiva nonchè con la memoria di costituzione in appello la sussistenza della coordinazione, per individuare la quale non era sufficiente una qualunque forma di organizzazione delle prestazioni –

che era inevitabile in caso di lavoro di più persone – ma occorreva un protratto inserimento nella organizzazione aziendale, caratterizzato dall’ingerenza del committente nella attività del prestatore di lavoro.

Evidenzia che i collaboratori, escussi come testi (signori B. e D.B.) avevano escluso tale ingerenza e che la teste F. aveva riferito che la verifica degli orari era affidata alla Longarone Fiere; dagli stessi documenti prodotti dall’INAIL risultava che il coordinamento delle attività era assicurato dai direttori tecnici della mostra.

La Corte territoriale, affermando essere incontroverso che la attività era coordinata, trascurava di considerare il contrasto tra le parti circa la fonte del coordinamento, che faceva capo non alla Cooperativa Monteserva ma alla “Longarone Fiere”; da ciò il difetto di motivazione della sentenza impugnata sotto un duplice profilo:

La mancata indicazione del percorso logico seguito per giungere alla conclusione che l’organizzazione delle prestazioni coincidesse con la coordinazione necessaria alla qualificazione del lavoro parasubordinato;

La mancata indicazione delle fonti di prova – documentali o orali-

dal cui esame la Corte territoriale giungeva alla conclusione della esistenza della suddetta coordinazione.

La sentenza di primo grado, che aveva dato sul punto una valutazione esplicita, era stata riformata in assenza di motivazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, costituito dal requisito della continuità della collaborazione.

La Corte d’appello nel riformare la sentenza di primo grado neppure aveva indicato l’errore in cui era incorso il Tribunale, limitandosi ad indicare la circostanza della reiterazione degli incarichi come elemento decisivo circa la continuità nonchè, ulteriormente, l’elemento della interazione tra le parti dopo la conclusione del contratto, che sussisteva, invece, anche nei rapporti instaurati per un singolo incarico.

Pertanto non era chiaro se la continuità fosse stata affermata dal giudice dell’appello: – per il sol fatto della reiterazione degli incarichi (che era avvenuta anche a distanza di molti mesi o di più di un anno);

– ovvero, alternativamente, in ragione della durata della collaborazione prestata per ciascun evento (che era comunque inferiore ai dieci giorni, tempo massimo di durata di una fiera).

La ricorrente deduce che:

– Nella prima eventualità la motivazione sarebbe stata insufficiente, in quanto ometteva di dar conto: del numero degli incarichi affidati a ciascun soggetto, della loro frequenza, dell’adibizione o meno alle stesse mansioni, dell’elemento unificante che consentiva di ravvisare, nel difetto accertato di un accordo originario, un impegno costante del prestatore a favore del committente.

– Nella seconda eventualità la motivazione sarebbe stata in contrasto, con la affermazione, contenuta nella stessa sentenza, secondo cui non vi era obbligo contributivo per i collaboratori che avevano prestato la loro attività in occasione di un unico evento fieristico.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2000, art. 5.

Rileva che la applicazione della norma, con la quale era stata previsto l’obbligo assicurativo per i lavoratori parasubordinati, presupponeva la qualificazione del rapporto di lavoro come collaborazione coordinata e continuativa laddove nella fattispecie di causa non erano state accertate nè la continuità nè la coordinazione.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

In punto di diritto giova premettere che il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 5 ha sancito l’obbligo assicurativo per i lavoratori parasubordinati indicati al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 2, lett. a), qualora svolgano le attività previste dall’art. 1 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria (D.P.R. n. 1124 del 1965) o, per l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, in via non occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

La norma richiamata (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 2, lett. a – Testo Unico delle Imposte sui Redditi) definisce come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività – (non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente in via abituale) – che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

I premi richiesti attengono al periodo successivo all’entrata in vigore del suddetto art. 5.

Premesso che alla fattispecie di causa non si applica ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5 – così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b (convertito con modifiche nella L. n. 134 del 2012) – va rilevato che la sentenza impugnata appare carente, sia sotto il profilo della obliterazione di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione sia per l’obiettiva lacunosità della esposizione, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice del merito, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento.

Si legge in sentenza che il servizio (biglietteria, assistenza ai parcheggi, informazioni, assistenza agli espositori) veniva svolto dalla Cooperativa Monteserva in favore dell’ente LONGARONE FIERE in forza di convenzioni concluse per il singolo evento fieristico (salvo che per l’anno 1995, non rilevante in causa).

Si dà atto del contrasto tra le parti circa l’esercizio da parte della cooperativa MONTESERVA o – piuttosto – del personale della LONGARONE FIERE del controllo sul rispetto del turno assegnato e sul maneggio di denaro; tale contrasto viene giudicato tout court “irrilevante”. Del pari di dà atto del fatto che i singoli lavoratori, generalmente studenti, contattati nella imminenza dell’evento fieristico, erano liberi di accettare o meno l’offerta, fatto che viene giudicato “irrilevante” in forza della disponibilità di massima in origine manifestata;

Gli elementi trascurati come irrilevanti nella sentenza impugnata sono invece potenzialmente decisivi, nel primo caso ai fini della individuazione del coordinamento e nel secondo in relazione al requisito della continuità dell’attività lavorativa.

Sotto il primo profilo si rileva che la coordinazione del co.co.co.

postula che l’attività sia strutturalmente e funzionalmente collegata alla organizzazione produttiva del committente e che vi siano direttive imprenditoriali circa le attività da svolgere provenienti da quest’ultimo sicchè la Corte di merito avrebbe dovuto verificare la provenienza delle direttive circa lo svolgimento della attività e l’inserimento o meno del lavoro svolto in una organizzazione facente capo alla Cooperativa Monteserva.

In mancanza di tale accertamento ed a fronte della contestazione esistente tra le parti di causa circa la titolarità del potere di coordinamento la Corte di merito contraddittoriamente sostiene, invece, non essere in discussone tra le parti che l’attività collaborativa fosse coordinata.

Sotto il secondo profilo, poi, la Corte di merito, giudicando irrilevante ai fini della continuità della attività la circostanza che i collaboratori fossero liberi di accettare o meno ogni singolo incarico individua come fatti decisivi, in via congiunta:

– La reiterazione nel tempo delle prestazioni da parte di ogni singolo addetto.

La unicità della prestazione, per la presenza – in ragione del luogo della prestazione, delle mansioni e del coordinamento – di una interazione tra le parti dopo la conclusione del contratto.

In tal modo il Giudice dell’appello, da un lato ha negato rilievo ad un fatto potenzialmente decisivo – quale è la autonomia ed indipendenza di ciascuno degli incarichi assunti dallo stesso lavoratore- dall’altro neppure ha chiarito, in riferimento alle singole posizioni cui i premi richiesti si riferivano, quale fosse il fatto decisivo selezionato se la reiterazione nel tempo degli incarichi o – piuttosto – la continuità dell’unico incarico assunto dal collaboratore.

La contraddittorietà è del resto evidente nel precedente passaggio motivazionale; la Corte di merito dopo avere premesso che ” i contributi devono ritenersi non dovuti per i collaboratori che hanno prestato la loro attività in occasione di un solo evento fieristico”, nella proposizione successiva afferma che tale esclusione n se non effettuata in base a quanto richiesto con la cartella opposta è da farsi”.

In sostanza il giudice dell’appello non si è fatto carico di verificare in concreto se la cartella opposta riguardasse o meno i soli premi relativi ai lavoratori che avevano partecipato a più eventi fieristici ed ha rinviato tale accertamento ad un momento successivo e del tutto indeterminato nel tempo (“..è da farsi”).

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso e la causa rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, affinchè provveda a rinnovare, emendandolo dai vizi logici evidenziati, il giudizio di fatto sulla esistenza dei presupposti del coordinamento e della continuità della attività di lavoro in relazione alle singole posizioni lavorative poste a fondamento della pretesa dell’INAIL. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il 1^ ed il 2^ motivo del ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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