Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12336 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 10/05/2021), n.12336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22473-2019 proposto da:

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA S. GODENZO, 15, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

IANNOTTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO DI B.R., TITOLARE DI OMONIMA IMPRESA

INDIVIDUALE;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 6086/201S del TRIBUNALE di VICENZA,

depositato il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d’ora in avanti, più semplicemente, Assicurazione) ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Vicenza del 25 giugno 2019, n. 6086, reiettivo dell’opposizione L. fall. ex artt. 98-99, dalla stessa promossa contro la mancata ammissione del proprio preteso credito di Euro 239.642,13, oltre interessi, al passivo del Fallimento di B.R., titolare dell’omonima impresa individuale. La curatela fallimentare è rimasta solo intimata.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, posto che l’ignoranza dell’Assicurazione circa l’apertura della procedura fallimentare suddetta era venuta meno dal novembre del 2014, allorquando la medesima creditrice aveva presentato una prima domanda di insinuazione “ultratardiva”, per un diverso credito inerente una differente polizza, giudicata ammissibile a fronte del mancato avviso L. fall. ex art. 92, nei suoi confronti, da parte del curatore, ha opinato che l’ulteriore periodo di tempo – circa due anni – trascorso fino alla odierna, nuova richiesta di insinuazione “non trova giustificazione nel mancato avviso di cui alla L. fall. , art. 92 – causa del ritardo della prima domanda di insinuazione – nè il creditore ha dato alcuna diversa ragione per giustificarlo”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il formulato motivo – rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. fall., artt. 92 e 101, degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè dei principi e norme del giusto processo, della ragionevolezza e del giudizio di equità e di discrezionalità, che non possono prescindere dalla individuazione dei criteri di riferimento espliciti che consentono di verificare ex post la correttezza della decisione, che, altrimenti, diventerebbe arbitraria” – ascrive al tribunale vicentino: i) di non aver considerato che l’odierna ricorrente non aveva ricevuto la comunicazione L. fall. ex art. 92, e che “non esisteva e non esiste alcun nuovo termine per la proposizione della domanda ultratardiva”; ii) di non aver “giudicato secondo equità, indicando i criteri di riferimento che sarebbero stati applicati nella decisione impugnata e che, da soli, consentirebbero, in una valutazione ex post, di verificare la correttezza del criterio di ragionevolezza che avrebbe dovuto applicare”, ma di aver “deciso in maniera arbitraria ed apodittica” così impedendo alla medesima ricorrente, di poter individuare, anche ex post, “i criteri secondo cui il periodo intercorso tra la presentazione della prima domanda ultratardiva del 27 novembre 2014 e della seconda domanda ultratardiva non sarebbe un termine predeterminato e congruo, con conseguente inammissibilità della (seconda. Ndr) domanda ultratardiva”; iii) di aver deciso “in palese violazione anche degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè del principio del giusto processo”, avendo addossato sul creditore incolpevole, che, peraltro, non aveva violato alcun termine di legge, le conseguenze del mancato inoltro, da parte del curatore, dell’avviso L. fall. ex art. 92, onerandolo di procedere ad una verifica della sussistenza di altri propri crediti verso la società fallita.

2. Una siffatta doglianza è manifestamente infondata.

2.1. Invero, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il mancato avviso al creditore, dovutogli dal curatore del fallimento, previsto dalla L. fall., art. 92, integra sì la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore stesso, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che questi abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto (cfr. Cass. n. 7109 del 2020; Cass. n. 4787 del 2020; Cass. n. 30760 del 2019; Cass. n. 10121 del 2019; Cass. n. 16103 del 2018; Cass. n. 23302 del 2015; Cass. n. 4310 del 2012).

2.2. Nella specie, è incontroverso che l’odierna ricorrente, malgrado non avesse ricevuto il menzionato avviso L. fall. ex art. 92 dal curatore del Fallimento di B.R., già nel novembre 2014 aveva presentato comunque una prima domanda di insinuazione “ultratardiva”, per un diverso credito inerente una differente polizza, giudicata ammissibile proprio a fronte della mancata ricezione di quell’avviso.

2.2.1. Muovendo, dunque, da questo assunto, il tribunale a quo ha considerato che l’ulteriore periodo di tempo – circa due anni trascorso fino alla odierna, nuova, richiesta di insinuazione (risalente all’ottobre 2016) non potesse giustificarsi analogamente, nè l’Assicurazione aveva diversamente motivato tale ritardo.

2.3. Posto, allora, che nell’ipotesi di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi della L. fall., art. 101, u.c. (cd. supertardiva o ultratardiva, cioè proposta – come nel caso – oltre il termine, di legge o fissato dal tribunale, di cui al comma 1 della medesima norma, computato rispetto al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e pacificamente superato anche nella fattispecie de qua), la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 7109 del 2020; Cass. n. 4787 del 2020; Cass. n. 30760 del 2019; Cass. n. 10121 del 2019; Cass. n. 23159 del 2018; Cass. n. 16103 del 2018; Cass. n. 19017 del 2017; Cass. n. 23302 del 2015; Cass. n. 20686 del 2013), ritiene il Collegio che la riportata conclusione del menzionato tribunale – affatto logica e basata su una motivazione non meramente apparente (cfr. Cass., SU. n. 8053 del 2014) – sia immune dalle censure ad essa ascritte.

2.4. Invero, non è ragionevolmente dubitabile che l’Assicurazione abbia avuto conoscenza del Fallimento di B.R. quanto meno dal novembre 2014, cioè da quando essa stessa aveva proposto la prima domanda “ultratardiva” di cui si è detto precedentemente. Giova evidenziare, poi, che la L. fall., art. 101, comma 4, u.p., si limita a consentire la presentazione dell’istanza “ultratardiva” da parte del creditore se quest’ultimo “prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile”, e non prevede la decorrenza di alcun nuovo termine annuale allorchè sia cessata la causa di giustificazione del ritardo del creditore. Inoltre, se è onere del creditore istante giustificare il ritardo, non potrebbe bastare una giustificazione che non comprenda tutto quel ritardo: se quest’ultimo è giustificato dall’ignoranza dell’apertura del fallimento dovuta alla mancanza dell’avviso di cui alla L. fall., art. 92, come accaduto, nell’ipotesi in esame, in relazione alla prima domanda “ultratardiva” proposta dall’Assicurazione (e giudicata ammissibile), una volta che tale ignoranza sia venuta meno (nella specie, per quanto si è detto, almeno dal novembre 2014), l’ulteriore ritardo dovrà logicamente trovare giustificazione in altre ragioni. Tra le quali rientra certamente quella derivante dall’esigenza di disporre del tempo necessario per valutare l’opportunità di proporre l’istanza di ammissione al passivo e poi di presentarla. Peraltro, assumere che il creditore disponga comunque di un altro anno, o diverso periodo di tempo, per provvedervi, a prescindere da un effettivo impedimento ad una più sollecita presentazione della domanda, significherebbe tradire la lettera ed il senso della norma che richiede la giustificazione del ritardo.

2.4.1. Secondo Cass. n. 23975 del 2015, – che ha escluso corrispondenti dubbi di costituzionalità – non è possibile indicare in astratto quale sia il tempo necessario per la valutazione e la presentazione, di cui si è appena detto, da parte del creditore: “E’ questo, infatti, un apprezzamento che non può effettuarsi se non in concreto, in base alle particolarità di ciascun caso, secondo un criterio di ragionevolezza la cui applicazione è rimessa al giudice”. L’inevitabile elasticità di tale criterio, del resto, non costituisce seria controindicazione, rientrando l’applicazione di norme elastiche o di standards valutativi nell’ordinario svolgimento della funzione giurisdizionale.

2.4.2. Va rimarcato, poi, che la più recente Cass. n. 27590 del 2020, benchè resa nella parzialmente diversa fattispecie (rispetto a quella odierna) dell’insinuazione al passivo invocata da un creditore che aveva ricevuto la comunicazione L. fall. ex art. 92, oltre il termine annuale di cui al successivo L. fall., art. 101, comma 1, ha chiarito che la legittimità di una siffatta insinuazione, ai sensi dell’ultimo comma della medesima disposizione, postula che essa avvenga nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto (Efr., nel, medesimo senso, Cass. n. 21661 del 2018; Cass. n. 19017 del 2017; Cass. n. 6559 del 2016).

2.5. Entrambe tali pronunce, le cui argomentazioni, seppure nella diversità di ipotesi concretamente affrontate, sono condivise da questo Collegio, inducono ad opinare che la conclusione cui è giunto, nella vicenda in esame, il tribunale vicentino rispetto alla tardività (peraltro rimasta ingiustificata, non potendo valere, diversamente da quanto accaduto per la sua prima domanda “ultratardiva”, l’omesso avviso L. fall. ex art. 92, dell’iniziativa dell’Assicurazione rimane esente da emenda, atteso che l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa la ivi ritenuta eccessività del tempo utilizzato dalla menzionata creditrice, sicuramente a conoscenza del Fallimento di B.R. almeno dal novembre 2014, per la presentazione, avvenuta solo nell’ottobre 2016, di una nuova domanda “ultratardiva” non è qui ulteriormente sindacabile perchè, come si è già riferito, corredato da motivazione logica e tutt’altro che apparente.

2.6. Resta solo da osservare che non può venire ad incrinare la ragionevolezza e logicità dell’accertamento compiuto dal tribunale l’assunto della ricorrente secondo cui il suo essere “una nota Compagnia di Assicurazioni, che gestisce, con vari uffici, migliaia di polizze emesse in favore di migliaia di beneficiari e che ha subito, negli anni, diversi passaggi e trasformazioni societarie”, renderebbe oltremodo gravoso “il procedere alla verifica interna della sussistenza di altri crediti nei confronti della società fallita” (cfr. pag. 9 del ricorso), così da pregiudicarla Si tratta, del resto, di un rilievo generico ed anzi indeterminato: non supportato da dati di fatto – che, in ogni caso, dovrebbero particolarmente riguardare, come è evidente, la specifica area operativa di appartenenza di credito di cui si discute – nè da indicazioni sull’eventuale sussistenza, all’epoca dei fatti, di attività ispettive o comunque di verifica della correttezza dell’attività imprenditoriale del creditore da parte dell’Autorità di Vigilanza.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo la curatela fallimentare rimasta solo intimata, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (0-. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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