Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12336 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS) e M.L.

(OMISSIS), quali eredi di MO.GI., nonchè

M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOTTA LUCIO

giusta mandato ad litem a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BUSSOLENGO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo

studio dell’avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI VENEZIA SEZIONE DISTACCATA di VERONA del 21/4/08, depositata il

19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il controricorrente l’Avvocato BRASCHI FRANCESCO che

aderisce alla relazione;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“Con sentenza depositata il 19.5.2008 la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sezione distaccata di Verona, accoglieva solo in parte l’appello proposto dai contribuenti contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il loro ricorso avverso un avviso di accertamento ICI del Comune di Bussolengo fondato sulla ridetemi inazione del valore di due terreni.

In particolare, per quanto qui interessa, la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello sui capi relativi a:

1) La nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione; al riguardo la Commissione Tributaria Regionale assumeva che correttamente l’avviso era motivato con riferimento ai valori dei terreni fissati nella delibera adottata dalla Giunta comunale in data 20.10.98.

2) La dedotta illegittimità costituzionale della normativa che aveva prorogato i termini di accertamento ICI; al riguardo la Commissione Tributaria Regionale assumeva che la disciplina di proroga dei termini di accertamento non era irragionevole e non contrastava con l’art. 3 Cost.

3) Il mancato riconoscimento delle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), e art. 9; al riguardo la Commissione Tributaria Regionale assumeva che, in base alle risultanze di causa (età e invalidità del contribuente), doveva escludersi che il medesimo conducesse personalmente i terreni.

Ricorrono per cassazione i contribuenti sulla scorta dei seguenti tre motivi, cosi rubricati:

1 Motivo: “in ordine alla nullità dell’accertamento per illegittimità della valutazione e mancanza assoluta e/o carenza di motivazione ed errata o falsa applicazione della norma” nonchè Violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. g).

2 Motivo: “Quanto ai requisiti di imprenditore agricolo con conseguente applicazione delle agevolazioni. Errata e/o impropria applicazione della norma”.

3 Motivo: “Quanto alla decadenza dell’accertamento” Il Comune di Bussolengo si è costituito con controricorso.

Il ricorso si basa su motivi tutti – ad eccezione del terzo (di per sè inammissibile, come infra argomentato) – già dedotti a fondamento del ricorso per cassazione a suo tempo presentato dai medesimi odierni ricorrenti (iscritto a ruolo con il numero 6620 RG) avverso la sentenza n. 106/2004 della stessa Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sezione distaccata di Verona, resa tra le stesse parti e depositata il l’11/01/2005;

ricorso rigettato con la sentenza della Sezione Tributaria della Corte n. 24505, depositata il 20.11.2009, dalla quale non vi è ragione di discostarsi. In particolare, si osserva quanto segue.

Con la prima parte del primo motivo si critica la sentenza di merito per non aver condiviso le argomentazioni del contribuente in punto di nullità della motivazione dell’avviso di accertamento e si reiterano le difese svolte nei gradi di merito in punto di inadeguatezza della motivazione della delibera della Giunta comunale n. 260 del 20.10.98 che (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), aveva attribuito ai terreni de quibus i valori posti a base dell’avviso di accertamento. In proposito vale quanto si legge nella motivazione della citata sentenza 24505/2009, trascritto in caratteri corsivi:

Il contribuente deduce la “nullità dell’accertamento per illegittimità della valutazione e mancanza assoluta e/o carenza di motivazione ed errata o falsa applicazione della norma”. La censura è priva di pregio, anzitutto, perchè difetta il requisito della specificità del motivo, non essendo indicate le ragioni per le quali parte ricorrente ritiene illegittima la decisione della C.T.R. nella parte in cui ha ritenuto insussistente un difetto di motivazione, nè un’illegittimità dell’atto impositivo. Infatti, quando – come nella specie – è denunziata violazione e falsa applicazione della legge e non risultano indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Non è invero sufficiente un’affermazione apodittica (nella specie, il semplice e generico riferimento agli elementi contenuti o richiamati nell’accertamento, senza alcun aggancio al contenuto dell’impugnata sentenza), non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente – viceversa – porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. n. 10295/07; 12984/06), La censura è, inoltre, inammissibile nella parte in cui è dichiaratamente rivolta contro l’atto di accertamento e la motivazione dello stesso, anzichè avverso la sentenza impugnata. E ‘ sufficiente ribadire, al riguardo, che il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 17 luglio 2007 n 15952; Cass. 6 giugno 2006 n. 13259; Cass. 15 marzo 2006 n. 5637; Cass. 15 febbraio 2003 n. 2312); nonchè il principio per cui col ricorso in Cassazione si impugna solo la sentenza di appello, la quale costituisce l’unico oggetto del giudizio di legittimità (Cass. n. 9993/03; n. 8265/02; n. 8852/01; n. 3986/1999; n. 5083/1998) e non anche direttamente l’avviso di accertamento.

Con la seconda parte del primo motivo (graficamente distinta con la sigla 2/b) si critica la sentenza di merito deducendo che il Comune non avrebbe potuto dare valore retroattivo ai criteri adottati nella Delib. n. 260 del 1998 e che comunque tali criteri erano funzionali a limitare i poteri di accertamento del Comune ma non eliminavano il diritto del contribuente di dichiarare un valore inferiore, in quanto corrispondente a quello di mercato.

In proposito – precisato che l’avviso di accertamento di cui si discute in questo giudizio è relativo all’anno di imposta 2000, cosicchè la doglianza sulla pretesa retroattività della delibera del 1998 risulta palesemente incongrua – vale comunque quanto si legge nella motivazione della citata sentenza 24505/2009, trascritto in caratteri corsivi: Non sussiste, inoltre, la violazione di legge lamentata nel motivo sub 2/b, in quanto la decisione impugnata si rivela conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in temei di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1 adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l’altro, “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune” (lettera g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione dei regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l’applicazione di un ragionamento presuntivo (Cass. n. 9135/05;

16702/07). Non sussistendo la lamentata violazione di legge, non assume rilievo il precedente invocato dal ricorrente (Cass. n. 6301 del 2005), in quanto in quella controversia questa S.C. ha confermato la decisione di merito, circa il generico contenuto della medesima delibera comunale richiamata negli atti impositivi oggetto del presente giudizio, essenzialmente perchè il Comune, allora ricorrente, aveva introdotto “una censura di merito inammissibile in sede di legittimità”, risultando, il punto adeguatamente delibato e logicamente deciso.

Con il secondo motivo si critica la sentenza di merito perchè fondata sulla circostanza che il contribuente non sarebbe stato fisicamente in grado di coltivare personalmente il fondo, laddove, secondo i ricorrenti, ai fini del decidere si sarebbe dovuto dare rilievo solo alla qualità, mai contestata dal Comune, di imprenditore agricolo rivestita dal contribuente.

In proposito vale quanto si legge nella motivazione della citata sentenza 24505/2009, trascritto in caratteri corsivi:

La sentenza impugnata ha escluso che gli elementi di prova dedotti da contribuente fossero sufficienti ad attestare lo status di coltivatore diretto. L’affermazione è conforme a diritto, nonchè alle regole sul riparto dell’onere probatorio, dovendosi ribadire che, in tema di ICI, la riduzione per i terreni agricoli, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9 è condizionata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto, o di imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione diretta dei terreni; ai fini di detta norma, si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2 le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 19 gennaio 1963, n. 9, art. 11 soggette a corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidita, vecchiaia e malattia. Ne consegue che, mentre l’iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58 è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell’elenco svolge normalmente a titolo principale quell’attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all’agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione, la quale, pertanto, non compete (Casa. n. 214/05; 9510/08). Non assume rilievo decisivo che il contribuente lamenti di aver dedotto la qualifica di imprenditore agricolo, anzichè quella di coltivatore diretto, espressamente menzionata in sentenza, in quanto comune alle due categorie è, tra l’altro, proprio l’elemento della conduzione diretta del fondo oggetto dell’agevolazione, non ritenuto sufficientemente provato nell’ipotesi.

Con il terzo motivo si critica la sentenza di merito perchè non avrebbe motivato in ordine al dubbio, sollevato dalla difesa del contribuente, di legittimità costituzionale della disciplina di proroga dei termini di accertamento tributario.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto nel ricorso non si precisa nè quale sia la disposizione di legge della cui legittimità costituzionale si dubita, nè – a monte – in quale data sia stato notificato l’avviso di accertamento di cui si lamenterebbe la tardività rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11; in tal modo è preclusa a questa Corte la possibilità di svolgere qualunque vautazione sulla tempestività della notifica dell’avviso di accertamento e quindi, a fortiori sulla legittimità costituzionale delle norme rilevanti ai fini dell’apprezzamento di detta tempestività; vedi l’ordinanza C.Cost.

n. 429 del 12.12.07, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, art. 1 quater (Proroga di termini), aggiunto dalla Legge Di Conversione 1 marzo 2005, n. 26, sollevata dalla Commissione Tributaria provinciale di Ascoli, perchè ” il giudice rimettente non indica le date di notificazione degli avvisi di liquidazione impugnati e, in particolare, non precisa se detti avvisi siano stati notificati nel periodo di tempo per il quale opera la proroga disposta dalla norma denunciata”.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità e manifesta infondatezza, nei termini di cui sopra, dei relativi motivi.”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che il contro ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’intimato le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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