Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12335 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11433-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 435, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO LEO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GERARDO CORALLUZZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 582/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 29 novembre 2017, il Tribunale di Bergamo, adito da Agenzia delle Entrate – Riscossione con ricorso del 27 ottobre 2017, pronunciò il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.

1.1. Il reclamo promosso da quest’ultima fu respinto dalla Corte di appello di Brescia, con sentenza del 29 marzo 2018, n. 582, la quale, rigettando la corrispondente, unica, doglianza della reclamante, ribadì la competenza territoriale del giudice di prime cure a dichiarare il fallimento suddetto atteso che, da un lato, l’asserito trasferimento della sede della menzionata società da (OMISSIS) a (OMISSIS) risalente, quanto a quella effettiva, al 24 novembre 2016, e, circa quella legale, al 2 dicembre 2016 – sarebbe avvenuto entro l’anno antecedente l’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento; dall’altro, che, in ogni caso, il bilancio di esercizio della medesima società al 31 dicembre 2015 era stato approvato presso la sede legale di (OMISSIS), a dimostrazione che ivi era il suo centro direttivo.

2. Avverso tale sentenza la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ha proposto `per cassazione affidandosi a due motivi, resistiti, con controricorso, da Agenzia delle Entrate – Riscossione. La curatela fallimentare non ha spiegato difese in questa sede. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che la suddetta Cass., SU, 19 novembre 2019, n. 30008, ha sancito che, “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di impiegare anche propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato, nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fitte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4, – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. dalla L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’ Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

1.1. Alla stregua dei riportati principi, pienamente condivisi da questo Collegio, e tenuto conto della documentazione complessivamente allegata (sulla possibilità di una tale produzione ex art. 372 c.p.c., peraltro, non può dubitarsi riguardando la stessa ammissibilità del controricorso) dall’Agenzia delle Entrate alla propria prima memoria ex art. 380-bis c.p.c., ne consegue la piena ritualità dell’avvenuta costituzione, in questa sede, della menzionata controricorrente con il patrocinio dell’Avv. Pasquale Vari.

2. Fermo quanto precede, i formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 9, commi 1 e 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si ascrive alla corte bresciana di aver erroneamente ritenuto competente territorialmente il Tribunale di Bergamo sull’istanza di fallimento presentata il 27 ottobre 2017 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, malgrado la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione svolgesse la propria attività, dal 4 novembre 2013, nel Comune di (OMISSIS), in (OMISSIS), dopo aver chiuso la propria sede operativa, in pari data, nel (OMISSIS), in (OMISSIS). Solo il 24 novembre 2016 la sede operativa e la sede legale coincidevano, precisamente nel Comune di (OMISSIS), alla (OMISSIS), come da visura camerale allegata agli atti;

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., combinato con l’art. 28 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si assume che l’incompetenza territoriale, al di là della eccezione sollevata dalla reclamante innanzi alla corte bresciana, è rilevabile di ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 28 c.p.c., sicchè il Tribunale di Bergamo avrebbe dovuto pronunciare di ufficio la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, svolgendo, all’epoca, la fallenda attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento in (OMISSIS), e dovendosi considerare la sede legale ubicata in (OMISSIS), presso lo studio del proprio commercialista, come fittizia.

3. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente perchè connesse, non meritano accoglimento.

3.1. Invero, la corte distrettuale ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice di prime cure – ivi ribadita dalla reclamante sul presupposto che la sede legale della (OMISSIS) s.r.l. in (OMISSIS) non sarebbe stata la sua sede effettiva (corrente, invece, a suo dire, in (OMISSIS)), perchè coincidente con lo studio del proprio commercialista – richiamando il tenore letterale dell’art. 9 L.Fall., commi 1 e 2, e rimarcando che Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva depositato la propria istanza di fallimento in danno della menzionata società in liquidazione, innanzi al Tribunale di Bergamo, il 27 ottobre 2017, “mentre, a dire della stessa reclamante, la sede effettiva della società sarebbe stata trasferita a (OMISSIS) solo dal 24 novembre 2016 e, quella legale dal 2 dicembre 2016, e, quindi, entro l’anno antecedente l’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento” (Dott. pag. 4 della sentenza impugnata).

3.1.1. Muovendo da questo rilievo, dunque, la medesima corte, affatto correttamente (Cfr. Cass. n. 3945 del 2019; Cass. n. 23719 del 2014), ha ritenuto, da un lato, che l’asserito trasferimento della sede legale della menzionata società da (OMISSIS) a (OMISSIS), avvenuto entro l’anno antecedente l’esercizio dell’iniziativa di Agenzia delle Entrate – Riscossione, era irrilevante, ai fini della individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento in questione, giusta la L.Fall., art. 9, comma 2; dall’altro, ha comunque accertato, che, in ogni caso, il bilancio di esercizio della medesima società al 31 dicembre 2015 era stato approvato presso la sede legale di (OMISSIS), a dimostrazione che ivi era il suo centro direttivo.

3.1.2. Sono, conseguentemente, inammissibili le odierne affermazioni della ricorrente volte a sostenere (peraltro invocando documentazione nemmeno riprodotta, anche sinteticamente, in ricorso, in violazione, quindi, del principio di cui al combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. (Cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019) l’ubicazione della propria sede legale ed operativa nel Comune di (OMISSIS), anteriormente al suddetto trasferimento del novembre 2016: esse, infatti, si scontrano con il diverso accertamento fattuale compiuto dalla corte bresciana, qui non ulteriormente sindacabile (nè, del resto, adeguatamente criticato dalla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione sotto il profilo motivazionale, seppure nei ristretti limiti oggi imposti, per una siffatta censura, dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e si risolvono sostanzialmente, in una critica allo stesso, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006).

3.2. Alle suesposte argomentazioni va soltanto aggiunto, con specifico riferimento al secondo motivo formulato dalla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, che l’odierno ricorso non può che investire eventuali vizi del solo provvedimento impugnato, vale a dire la sentenza della Corte di appello di Brescia del 29 marzo 2018, n. 582, sicchè risultano inammissibili doglianze volte a censurare l’operato, asseritamente non corretto, del giudice di prime cure.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, restando le spese del giudizio di legittimità, fra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza, con attribuzione all’Avv. Pasquale Vari dichiaratosene antistatario, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà al l’amministrazione giudiziaria verificare la deberv.za in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Pasquale Varì dichiaratosene antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA