Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12334 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. un., 20/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 20/05/2010), n.12334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15993/2009 proposto da:

CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC SOCIETA’ COOPERATIVA

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo

studio dell’avvocato ABBAMONTE Andrea, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIO PISCITELLI, CLAUDIO CORDUAS, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio

dell’avvocato LAURENTI LUCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERRARI Fabio Maria, per delega in calce al controricorso;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTENZIOSO EX TITOLO 8^ L. n.

219 del 1981, elettivamente domiciliatA in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende OPE LEGIS;

I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCIANO RAFFAELE, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 23/2008 della GIUNTA SPECIALE PER LE

ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE D’APELLO di NAPOLI, depositata il

15/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

uditi gli avvocati Francesco ACCARINO per delega dell’avvocato Andrea

Abbamonte, Michele CUPPONE per delega dell’avvocato Raffaele

Marciano, Lucio LAURENTI per delega dell’avvocato Fabio Maria

Ferrari, Gaetana NATALE dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli con sentenza del 15 maggio 2008 ha determinato in Euro 3.341.803,24 l’indennità dovuta dal Consorzio Cooperativa Costruttori, soc. coop. all’Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Napoli (IACP) per l’occupazione temporanea di alcuni terreni di proprietà dell’Istituto (in catasto al fg. (OMISSIS), part. (OMISSIS)) a seguito di verbale del 25 ottobre 1985, nell’ambito della realizzazione del Programma straordinario di cui al titolo 8^ della L. n. 219 del 1981. Ha osservato al riguardo: a) che sussiste la prova che i terreni appartengono all’IACP anche perchè i verbali dell’1 luglio 1982 redatti con la partecipazione del Commissario straordinario di Governo, per il trasferimento di parte di essi al Comune di Napoli non avevano avuto seguito; e d’altra parte la giurisprudenza di legittimità era fermissima nell’attribuire per effetto della L. n. 219 del 1981, artt. 80 ed 81, al concessionario Consorzio la c.d. legittimazione passiva in ordine alle richieste indennitarie del proprietario; b) che doveva essere respinta l’eccezione di prescrizione tardivamente proposta dal Consorzio nella comparsa di costituzione depositata successivamente all’udienza di prima comparizione dell’11 dicembre 2006; c) che gli immobili avevano destinazione edificatoria, e nel secondo semestre 2007 un valore medio di Euro 210-250 mq.; sul quale dunque doveva essere calcolata l’indennità di occupazione a partire dall’anno 1985, nella nota misura degli interessi legali annui su quella virtuale di espropriazione.

Per la cassazione della sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per 10 motivi, illustrati da memoria; cui resiste l’IACP con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi quattro motivi del ricorso, il Consorzio deducendo violazione degli artt. 101 e 167 cod. proc. civ., art. 2969 cod. civ., censura la sentenza impugnata: a) per avere respinto l’eccezione di prescrizione del credito preteso dalla controparte a titolo di indennità di occupazione e rilevato di ufficio la tardività della propria costituzione ai sensi della L. n. 80 del 2005, senza consentire alla propria difesa di poter argomentare sulla questione e rimettere a tal fine la causa sul ruolo; b) per aver rilevato la tardività di detta eccezione di ufficio, e senza che la relativa decadenza fosse eccepita dall’IACP; c) per non avere considerato che la prescrizione al pari della decadenza relativa a crediti vantati nei confronti delle p.u. – e perciò non disponibili – doveva comunque essere rilevata di ufficio dalla Giunta speciale;

d) per non aver considerato che, essendo stato abrogato dall’art. 58 del T.U. il rinvio contenuto nel D.L. n. 219 del 19191, e nel R.D. 17 aprile 1921 alle norme del codice di procedura civile succedutesi nel tempo, non era applicabile nel caso l’art. 167 cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 80 del 2005, bensì il testo precedente che non conteneva la preclusione ritenuta dalla Giunta Speciale.

I suesposti motivi sono infondati.

Non è anzitutto esatto che l’art. 58 del T.U. abbia abrogato con decorrenza dal 30 giugno 2003, il D.L. n. 219 del 1921, art. 17, e segg., sul rito processuale da seguire nei procedimenti davanti alla Giunta speciale per le espropriazioni: avendo il precedente art. 57, comma 1 disposto, come più volte osservato da queste Sezioni Unite proprio con riguardo ai procedimenti suddetti che “Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data”.

E poichè lo stesso Consorzio ha riferito che il progetto da cui è derivato il procedimento ablatorio in esame risale al Programma imposto dal Commissario di Governo, con ordinanza del 24 maggio 1985, cui ha fatto seguito il decreto di pari data che ha autorizzato l’occupazione temporanea e d’urgenza dei terreni appartenenti allo IACP, non può dubitarsi che nella fattispecie debbano trovare applicazione le menzionate disposizioni del D.L. n. 219 del 1981; le quali comportano per il rinvio operato dall’art. 8 e ricordato dallo stesso ente ricorrente, che nel processo che si svolge dinanzi alla Giunta speciale presso la Corte d’appello di Napoli si applicano, salve le deroghe espresse (che qui non rilevano), le regole ordinarie del processo civile di cognizione dinanzi al tribunale: e quindi, anche il regime delle preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990, e da quelle successive (Cass. sez. un. 10831/2006).

Ora, la Giunta speciale ha accertato – ed il Consorzio non ha contestato – che la citazione introduttiva del giudizio gli fu notificata dall’IACP il 10 luglio 2006; che l’udienza di comparizione fu fissata per l’11 dicembre 2006 e che l’ente deposito la propria comparsa di risposta contenente le eccezioni di prescrizione nonchè di difetto della propria titolarità passiva del rapporto controverso soltanto successivamente,in data 14 dicembre 2006: allorchè dunque era ampiamente scaduto il termine introdotto dall’art. 167 cod. proc. civ., comma 2, come modificato dal D.L. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. b ter, convertito nella L. n. 80 del 2005, il quale dispone che il convenuto con la comparsa di risposta “a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio” (mentre antecedentemente detta comparsa doveva a pena di decadenza contenere le sole domande riconvenzionali).

La nuova disciplina, in vigore dall’1.3.2006, per effetto del D.L. n. 273 del 2005, art. 30 quater – quindi applicabile al procedimento in esame – ha sostanzialmente ripristinato il testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, art. 11, che sanzionava con la decadenza l’inosservanza dell’onere di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso proprio con la comparsa di costituzione (Cfr.

Cass. sez. un. 11657/2008); per cui la Corte deve confermare che il regime delle preclusioni introdotto da entrambe le novelle è ispirato a garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, ed ha natura inderogabile. E che il mancato rispetto delle relative prescrizioni va considerato pregiudizievole di un interesse pubblico e non meramente privato, con la conseguenza che la tardività della proposizione delle eccezioni è rilevabile dal giudice d’ufficio ed anche in sede di impugnazione, salvo che sulla questione non si sia formato un giudicato anche implicito:

perciò indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo (Cass. 11318/2005; 4901/2007; 20859/2009).

Neppure il Consorzio ha dubitato, poi, che l’eccezione di prescrizione rientri nell’ambito di quelle di merito, c.d. in senso proprio o in senso stretto, cui fa riferimento la menzionata norma processuale: perciò rilevabili soltanto ad istanza di parte nella comparsa di costituzione da presentare nei termini e con le modalità di cui al menzionato art. 167 cod. proc. civ.. E, d’altra parte, la relativa eccezione non può essere confusa con quella di decadenza sottoposta alla specifica disciplina dell’art. 2969 cod. civ., neppur essa rilevabile di ufficio, a meno che si tratti di materia sottratta alla disponibilità delle parti:nella quale rientra esemplificativamente l’avvenuto decorso del termine concesso all’espropriato per proporre opposizione alla stima delle indennità L. n. 865 del 1971, ex artt. 19 e 20, che deve essere rilevato anche d’ufficio dal giudice, a prescindere da ogni eccezione dell’ente pubblico espropriante, avendo la giurisprudenza di legittimità ripetutamente affermato che (diversamente dal proprietario) non potrebbe il predetto ente, in quanto soggetto alle norme sulla contabilità pubblica, rinunciare alla decadenza, in considerazione degli interessi pubblici che presiedono alla erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci (Cass. 11480/2008; 14893/2000;

3171/1999). Pertanto del tutto correttamente la Giunta speciale ha dichiarato di ufficio l’avvenuta decadenza della eccezione di prescrizione tardivamente proposta dal Consorzio: non avendo l’ente dimostrato ai giudici suddetti, nè prospettato neppure in questa sede di legittimità di essere incorso nella decadenza per causa ad esso non imputabile, come richiesto dall’art. 184 bis cod. proc. civ., a seguito della riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, inglobato nel nuovo art. 153 cod. proc. civ., comma 2, per essere rimesso in termini (cfr. Cass. sez. un. 10216/2006).

Ed infine non costituisce violazione del principio del contraddittorio il fatto che la Giunta abbia preso comunque in esame la questione della tardività dell’eccezione di prescrizione – rilevandola ex officio (senza procedere, per l’effetto, alla sua segnalazione onde consentire, su di essa, l’apertura della discussione alle parti), avendo le Sezioni Unite già posto in evidenza che in tal caso non può la nullità processuale essere, ipso facto, sempre e comunque predicata, quale conseguenza indefettibile di tale omissione,in quanto: A) Per effetto del solo mancato rilievo officioso (e della conseguente, mancata segnalazione tempestiva alle parti) di questioni di puro diritto non è ipotizzabile, pur a fronte della violazione di un dovere “funzionale” del giudicante, la consumazione di altro vizio “processuale” diverso dall’error iuris in iudicando (ovvero ancora in iudicando de iure procedendo), la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza se (e solo se) tale error iuris risulti in concreto predicabile perchè in concreto consumatosi;

B) Per converso, sono le sole questioni di fatto ovvero miste, di fatte e di diritto, a legittimare la parte soccombente (a prescindere dalla censura di erroneità della soluzione) a dolersi del decisum sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove (o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini: Cass. sez. un. 20935/2009).

Con il quinto ed il sesto motivo, il Consorzio deducendo mancanza e carenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia censura la sentenza per avere respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva limitandosi a richiamare in modo inconferente le disposizioni della L. n. 219 del 1981, senza avvedersi che la direttiva n. 16 del Sindaco di Napoli, quale Commissario di Governo aveva esonerato i concessionari dal pagamento delle indennità per l’espropriazione di immobili appartenenti allo Stato o allo stesso Comune; e che a seguito delle autorizzazioni rilasciate dall’Assessore dei L.P., nonchè dal Presidente dell’IACP il Comune di Napoli si era immesso nel possesso dei beni per cui è causa.

Questi motivi sono inconsistenti.

La decisione impugnata,infatti, ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’IACP sollevata dal Consorzio, ribadendo che la proprietà degli immobili occupati si apparteneva a detto istituto; ripercorrendone le vicende storico- catastali ed escludendo che detti beni siano stati mai trasferiti al Comune di Napoli, ovvero dallo stesso acquisiti (pag. 12-13), posto che i verbali di consegna e di consistenza menzionati dal Consorzio non avevano avuto seguito e comunque non erano stati seguiti da alcun atto ablativo o negoziale comportante il trasferimento della loro titolarità all’amministrazione comunale;per cui anche a trascurare che detta direttiva non poteva sovvertire la disciplina posta dalla L. n. 219 del 1981, puntualmente richiamata dalla Corte di appello,dalla parte di detto provvedimento trascritta dal ricorrente risulta: a) che la stessa si riferiva esclusivamente ad aree e/o fabbricati “appartenenti allo Stato ed al comune di Napoli”; b) che la sospensione era prevista per quei beni per cui “sono state già determinate le indennità e notificate le relative ordinanze”.

Laddove nel caso difettavano entrambi i presupposti e doveva quindi trovare applicazione la consueta regola desunta dalla L. n. 219, art. 81, e segg., che identifica nel concessionario il soggetto obbligato al pagamento di tutte le indennità che si collegano all’espletamento delle procedure ablative dallo stesso espletate in nome proprio (Cass. sez. un. 10163/2003; 299/2000; 104/1999).

Inammissibile è il settimo motivo,con cui il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver esaminato l’eccezione di inammissibilità della domanda per avere l’Istituto realizzato l’opera entro il termine di 4 anni e mezzo di scadenza del vincolo preordinato all’espropriazione, a partire dalla data di immissione in possesso. E ciò per almeno due ragioni, e cioè per la mancanza di autosufficienza della censura che non spiega di quale vincolo si tratti,quando sia stato imposto e per quale ragione,e soprattutto come lo stesso possa influire sul diritto dell’espropriando a percepire l’indennità di occupazione attribuitagli ex art. 42 Cost., per il fatto stesso che è stato adottato il relativo decreto; ed a prescindere dalla sorte del bene al termine della vicenda ablativa (restituzione, espropriazione, cessione volontaria, ovvero occupazione espropriativa), che nel caso la Corte di appello ha accertato non essersi ancora conclusa. E quindi perchè la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione, ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l’ha formulata, onde consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione; e perchè, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c., un “error in procedendo”, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, non essendo, però tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere – dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli.

Con il decimo motivo, il Consorzio, deducendo altra violazione di legge e difetto di motivazione si duole che la Giunta speciale abbia attribuito al terreno destinazione edificatoria senza tenere in considerazioni le prescrizioni introdotte dagli artt. 31 e 33 della Variante al P.R.G. del Comune di Napoli che ivi consentivano soltanto trasformazioni, modificazioni e restauri quali previste dalle sottozone; ed ove il Piano di zona aveva destinato le aree a verde privato.

Anche questo motivo è infondato,avendo lo stesso Consorzio dato atto che i terreni occupati erano compresi in una zona “destinata all’edilizia economica e popolare ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167”; sicchè è corretta la statuizione impugnata che proprio su tale presupposto ha applicato il principio ripetutamente enunciato dalle Sezioni Unite per cui il fatto stesso che un terreno sia compreso nel P.E.E.P. ed in esso abbia destinazione all’edilizia economica e popolare, che del P.R.G. costituisce attuazione o variante, è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il P.E.E.P. consente. E che per converso le norme, che direttamente o indirettamente ripartiscono costruzioni e spazi liberi nel singolo fondo da espropriare o in più fondi espropriandi coinvolti dall’opera pubblica o dalle opere pubbliche previste a scopo residenziale, restano interne al programma di edificazione mediante esproprio, mancando della generalità ed astrattezza proprie delle disposizioni conformative della proprietà privata. Per cui la decisione di collocare in alcuni fondi una cubatura diversa rispetto a quella mediamente prevista dal Piano di zona (nel caso spazi destinati a verde), è momento attuativo ed esecutivo dello strumento urbanistico generale attraverso il piano particolareggiato, non esprime una revisione di valutazioni generali inerenti alla densità abitativa, e quindi non incide sull’indennità, insuscettibile di essere incrementata o compressa per mero effetto della sorte assegnata a ciascun terreno nell’ambito di un programma di edificazioni pubbliche mediante espropriazioni.

Con l’ottavo ed il nono motivo, il Consorzio, infine, deducendo violazione della L. n. 219 del 1981, art. 80, e segg., nonchè della L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13, si duole che l’indennità di occupazione temporanea sia stata determinata con riferimento al valore delle aree nell’anno 2007 – Euro 210 mq. – invece che a quello antecedente di ultimazione dell’opera pubblica; ovvero a quelli in cui scadevano le singole annualità dovute in cui il loro prezzo di mercato era stato notoriamente assai inferiore.

Questi motivi sono fondati.

La sentenza impugnata,infatti, ha attribuito agli immobili occupati un unico valore, pari ad Euro 210-250 mq. ricavato sia da quelli accertati dall’Osservatorio immobiliare edito dalla Agenzia del Territorio nel 2 semestre del 2007 nella locale zona (OMISSIS), sia da quelli attribuiti dalla stessa Giunta ad aree omogenee nello stesso perito; e su detto valore ha applicato gli interessi legali per ogni anno di occupazione a partire dalla data di immissione nel possesso dei fondi risalente all’anno 1985.

Ma così argomentando, non ha tenuto in alcuna considerazione la giurisprudenza di legittimità del tutto consolidata al riguardo, che muovendo dal disposto della L. n. 2359 del 1865, art. 72, ha formulato i seguenti principi: a) che anticipando l’occupazione (di regola) gli effetti dell’espropriazione, ed attribuendo la stessa al proprietario un indennizzo necessariamente correlato all’equivalente economico del bene del cui possesso quest’ultimo è stato privato, è conseguente che anche detta indennità vada determinata compiendo dapprima la ricognizione legale delle possibilità di edificazione del fondo all’epoca del decreto di occupazione; ed allorchè se ne accerti la destinazione edificatoria – come è avvenuto nella specie per avere la sentenza impugnata dato atto che i terreni erano inclusi in un piano di zona – stabilendone il valore in comune commercio; b) che siccome il relativo diritto matura al compimento di ogni singola annualità di occupazione, a ciascuno di questi, momenti deve essere calcolato il parametro di riferimento che tiene conto, come termine da mediare, del valore venale attuale del bene: passibile nel tempo di variazioni dipendenti dalla vicenda dello specifico mercato immobiliare di riferimento; con la conseguenza che, se la determinazione monetaria del valore venale del bene abbia subito variazioni apprezzabili nello sviluppo della occupazione legittima e registrabili alle singole consecutive scadenze annuali, ad ogni scadenza dovrà procedersi al calcolo virtuale della indennità di espropriazione fondata anche sul valore venale del bene, come tale soggetto a variazioni nel tempo tempo (Cass. 25011/2006; 10133/2006;

3395/2004; 1225/2002; 6102/2001).

Nel caso, invece, la Corte territoriale ha determinato tale valore esclusivamente con riferimento all’anno 2007 senza neppure accertare quale ne fosse la misura negli anni precedenti, se vi fossero state variazioni nel mercato immobiliare,come era prevedibile trattandosi di un arco di tempo di ben 22 anni, e quale consistenza avessero assunto al termine di ciascuna annualità di occupazione, cui il calcolo andava rapportatole perciò attribuendo all’IACP un indennizzo più elevato di quello effettivamente dovuto, perchè calcolato anche per gli anni precedenti in base al valore di mercato che gli immobili avevano raggiunto nel 2 semestre dell’anno 2007.

Cassata, pertanto la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, la Corte deve rinviare alla stessa Giunta speciale che in diversa composizione provvederà alla rideterminazione dell’indennità di occupazione temporanea dovuta all’IACP attenendosi ai principi esposti; e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie l’ottavo ed il nono motivo del ricorso, rigetta tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Giunta Speciale presso la Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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