Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12334 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.17/05/2017),  n. 12334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21055-2016 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI AREZZO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 197/2016 del GIUDICE DI PACE di AREZZO del

21/07/2016, depositata il 27/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE

CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

il sig. T.B., cittadino (OMISSIS), raggiunto da ordine di allontanamento emesso dal Questore di Lucca in esecuzione di decreto prefettizio di espulsione del 27 novembre 2010, fu poi nuovamente espulso, con decreto emesso l’8 giugno 2016 dal Prefetto di Arezzo ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento;

il ricorso del sig. T. avverso il nuovo decreto di espulsione è stato respinto dall’adito Giudice di pace di Arezzo;

il sig. T. ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, cui non ha resistito l’autorità intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione di norme di diritto, si insiste nel dedurre l’illegittimità del decreto espulsivo in quanto emesso sul presupposto di precedente ordine di allontanamento illegittimo perchè adottato – secondo quanto disponeva all’epoca il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4, – in via automatica;

questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire che il divieto di adottare ordini di allontanamento, in via automatica e immediata, correlati alla sola presenza di una misura espulsiva, contenuto nella direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri), così come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 28 aprile 2011, caso El Dridi (C-61/11), determina l’illegittimità, e la conseguente disapplicazione da parte del giudice nazionale, del meccanismo d’intimazione immediata con brevissimo temine per l’esecuzione spontanea – la cui effettività è affidata alla sola sanzione penale detentiva – previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis (come modificato, da ultimo, dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. M); con la conseguenza che, in applicazione delle previsioni immediate e puntuali della citata direttiva e coerentemente con le modifiche introdotte dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89 (conv., con modif., in L. 2 agosto 2011, n. 129), l’espulsione, disposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, che tragga la sua esclusiva ragione legittimante dall’inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis, del citato decreto, deve essere dichiarata illegittima, anche se l’intimazione sia stata emanata anteriormente all’entrata in vigore della direttiva medesima (Cass. 18481/2011, 26629/2011, 28771/2011, 12334/2012);

l’ordinanza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso al Giudice di pace e l’annullamento del decreto di espulsione sopra indicato;

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso al Giudice di pace ed annulla il decreto di espulsione indicato in motivazione. Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di primo grado, e in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese forfetarie nella misura del 15 % e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Alessandro Ferrara.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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