Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12333 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

D.L., rappr. e dif. dall’avv. Daria Pesce, elett. dom.

presso il suo studio in Milano, via Colonnetta n. 5,

daria.pesce.milanopecavvocati.it come da procura con in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ope legis dall’Avvocatura dello Stato, elett. dom. presso i relativi

Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

– costituito ai fini della partecipazione all’udienza di discussione

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO di MILANO per la

cassazione della sentenza App. Milano 5.4.2019, n. 1562/2019, R.G.

2370/2018, rep. 1735/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 26.2.2020;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. D.L. impugna la sentenza App. Milano 5.4.2019, n. 1562/2019, R.G. 2370/2018, rep. 1735/2019 che ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso il decreto Trib. Milano 20.4.2018, denegativo delle misure di protezione internazionale ed in ciò confermativo del provvedimento della competente commissione territoriale;

2. il tribunale ha: a) ritenuto manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità relative al requisito dell’urgenza, alla base dell’emanazione del D.L. 13 del 17 febbraio 2017, conv. nella L. n. 46 del 13 aprile 2017 e alla soppressione dell’appello, quale fissata nel D.Lgs. n. 25 del 2008, nuovo art. 35bis; b) dichiarato applicabile, al decreto del Tribunale di Milano, il regime impugnatorio introdotto con le citate novelle, posta l’introduzione della causa successivamente al 18.8.2017 e dunque non appellabile;

3. il ricorso è su un motivo; l’Amministrazione ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. si contesta l’applicazione del nuovo regime impugnatorio introdotto per i procedimenti successivi al 18.8.2017, poichè a quella data già era stato emesso il provvedimento della commissione territoriale (19.5.2017), che però veniva notificato alla parte solo il successivo 18.9.2017, evento successivo che non faceva fede per la individuazione del diritto intertemporale e così derivandone la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 35, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, oltre che il vizio di motivazione;

2. il ricorso – oltre tutto privo di certificazione da parte del difensore della data di conferimento della procura – è inammissibile, perchè inerente a procedimento introdotto con domanda giudiziale depositata il 18.9.2017 al Tribunale di Milano, dunque in data già posteriore al centottantesimo giorno dall’iniziale vigenza del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (conv. nella L. 13 aprile 2017, n. 46), il cui art. 21, comma 1 – modificando ed integrando il D.Lgs. n. 25 del 2008 agli artt. 35 e 35bis – ha statuito l’applicazione del nuovo regime impugnatorio e della competenza alla trattazione delle controversie in materia di protezione internazionale se instaurate dal 18.8.2017; come già questa Corte, più in generale, ha precisato “la disciplina introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi del citato decreto, art. 21, comma 1, alle controversie instaurate successivamente al 18.8.2017; conseguentemente, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pubblicate anteriormente a quella data si applica la precedente disciplina, anche riguardo alla sospensione dei termini durante il periodo feriale” (Cass. 18295/2018, 16420/2018, 22304/2019);

3. in particolare, Cass. 16420/2018 ha puntualizzato che “per i ricorsi introdotti alla data della entrata in vigore della nuova legge, o subito dopo, la novella processuale sarà applicabile soltanto con riferimento allo sviluppo temporale futuro del procedimento. Ne conseguirà che, in caso di pendenza del procedimento (anteriormente instaurato) alla data del 17/8/2017 nel medesimo grado, il giudizio si svolgerà senza la soluzione di continuità costituita dall’applicazione della sospensione feriale dei termini processuali. Correlativamente, ove un grado di giudizio si chiuda nella vigenza del nuovo regime processuale caratterizzato dall’inapplicabilità della sospensione dei termini feriali, tale nuova disciplina sarà applicabile nel computo del termine per la proposizione del ricorso per cassazione”;

4. ne consegue, in attuazione coerente del medesimo principio, che l’appello avverso il decreto del tribunale, adito dopo che per effetto del D.L. n. 13 del 2017, citato art. 21, comma 1, doveva ritenersi applicabile la regola della non reclamabilità, ex D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13, risultava inammissibile, come correttamente deciso nella sentenza impugnata; la disciplina applicabile si ricava invero in modo diretto dalla puntuale locuzione impiegata dal legislatore che, per stabilire la vigenza del nuovo regime ovvero la estensione delle disposizioni anteriori, si riferisce al menzionato centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto legge e con espresso riguardo “alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti” rispettivamente dopo ovvero anteriormente alla scadenza di tale termine;

il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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