Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12333 del 15/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12333 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 27426-2009 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO
2015
824

CATALANO e VITO ZAMMATARO, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AMARU’

GIOVANNI S.R.L.,

in persona del legale

Data pubblicazione: 15/06/2015

~Ma. I

-41

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SESTO FIORENTINO 41, presso lo studio
dell’avvocato CARMELO FABRIZIO FERRARA, rappresentata

e difesa dall’avvocato LORENZO SALVATORE INFANTINO,
giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 646/2008 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 10/12/2009 r.g.n.
332/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

-1.

a

– controricorrente –

SVOLGIMENTO’ DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 dicembre 2008 la Corte d’appello di Caltanissetta ha
confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 697 /2007 con cui
era stata dichiarata l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo di cui alla cartella
esattoriale emessa dalla Montepaschi SERIT, notificata alla Amarù

Giovanni s.r.l. in data 2 giugno 2006 e con la quale era stato chiesto il
pagamento di contributi INAIL per un importo di e 10.186,90. La Corte
territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che il credito azionato
dall’INAIL trovava il suo fondamento in un verbale ispettivo dell’INPS del
20 gennaio 2004 annullato dall’autorità giudiziaria a seguito di ricorso
della società debitrice in epoca precedente all’iscrizione a ruolo in
questione. La stessa Corte d’appello ha poi considerato che, ai sensi
dell’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, in caso di impugnazione
dell’accertamento ispettivo, l’iscrizione a ruolo avviene solo a seguito di
provvedimento esecutivo del giudice, mentre, nel caso in esame,
l’accertamento dell’INAIL era avvenuto dopo la dichiarazione di nullità
dell’accertamento dell’INPS posto a fondamento dell’iscrizione a ruolo
stessa.
L’INAIL ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza
articolato su quattro motivi.
Resiste la Amarù Giovanni s.r.l. con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 24
d.lgs. n. 46 del 1999 in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In
particolare si deduce che la norma suddetta si riferirebbe agli uffici dei
singoli enti e non potrebbe essere interpretata nel senso che l’impugnazione

)

9.,

di un verbale di un ente influisca sulla pretesa di un ente diverso, come
avvenuto nel caso in questione.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del
combinato disposto degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 in relazione
all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si assume che il termine di

azionare la propria pretesa in pendenza di gravame amministrativo
sospendendo la riscossione con decreto motivato.
Con il terzo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e rilevabile
d’ufficio in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si
deduce che la motivazione sarebbe carente e contraddittoria nell’affermare
una sorta di condizione sospensiva dell’accertamento in base al quale l’ente
agisce, e nel ritenere la pregiudizialità dell’accertamento dell’INPS per i
contributi INAIL nonostante la pur riconosciuta autonomia dei due istituti.
Con il quarto motivo si assume violazione del principio della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato in riferimento all’art. 112 cod.
proc. civ.; mancata pronuncia e motivazione su una domanda proposta
dalla parte su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360,
nn. 4 e 5 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione, in via analogica,
del disposto dell’art. 645 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 cod.
proc. civ. In particolare si sostiene che il giudice dell’appello si sarebbe
dovuto pronuncia nel merito della pretesa creditoria dell’INAIL
provvedendo in merito alle richieste istruttorie formulate al riguardo
dall’istituto ricorrente.
I primi tre motivi vanno esaminati congiuntamente riferendosi tutti ai
rapporti fra l’accertamento effettuato dall’INPS ed il credito azionato
dall’INAIL attuale ricorrente. I motivi non sono fondati. Come ha più volte

L

decadenza previsto da detto art. 25 imporrebbe comunque agli enti di

affermato questa Corte (per tutte Cass. 9 aprile 2014, n. 8379), l’art. 24,
comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità
a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento
esecutivo del giudice, non distingue affatto tra accertamento eseguito
dall’Istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio, nè
esclude l’inibizione all’emissione del ruolo nell’ipotesi in cui l’accertamento,

su cui il credito dell’ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al
Giudice tributario. Neppure subordina, la norma, la non iscrivibilità a ruolo
alla conoscenza che l’ente previdenziale abbia dell’impugnazione
dell’accertamento davanti alla autorità giudiziaria. La lettera della legge,
infatti, è tale da non consentire alcuna interpretazione che subordini,
nell’ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità a ruolo alla sussistenza di
condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste.
Diversamente si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che,
non essendo avallabile in via interpretativa, non è consentita nel nostro
ordinamento giuridico.
Il quarto motivo è invece fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto
preclusa l’iscrizione a ruolo in forza del disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999,
art. 24, comma 3. Detto decreto legislativo consente agli enti previdenziali,
e solo ad essi per i contributi e premi di cui siano creditori, di procedere
all’iscrizione a ruolo anche in mancanza del titolo esecutivo, che invece è
necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 21. Per i contributi e premi è infatti sufficiente l’esistenza di un
accertamento ispettivo che li riconosca dovuti, a condizione però che detto
accertamento non venga impugnato. Nulla però impedisce all’ente
previdenziale di astenersi dall’iscrizione a ruolo, che lo facoltizzerebbe
direttamente all’esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un
titolo esecutivo giudiziale. Si tratta di un percorso meno agevole rispetto al
primo, che però ha il vantaggio di eliminare tutte le questioni relative alla

;

-g

legittimità dell’iscrizione a ruolo, governata dalle regole di cui al d.lgs. n.
46 del 1999, consentendo di trattare il merito della pretesa, non essendovi
dubbio che l’obbligo di versamento di contributi e premi resti pur sempre
passibile di accertamento in sede giudiziale.
In altri termini, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a

dell’obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che
governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale
si è ritenuto (tra le tante Cass. n. 12311 del 04 dicembre 1997) che
l’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo
giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario
procedimento monitorio (artt. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si
svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento
ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice
dell’opposizione è investito del potere – dovere di pronunciare sulla pretesa
fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte “ex
adverso” ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle
condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può
limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all’esito
dello stesso. La sentenza impugnata non poteva dunque limitarsi ad
affermare l’illegittimità della iscrizione a ruolo, ma al cospetto peraltro di
una specifica richiesta formulata dall’Inali in primo grado e reiterata in
appello, doveva esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell’Inali
al pagamento dei premi.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione al motivo
accolto e rinviata ad altro giudice indicato in dispositivo che provvederà ad
esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell’INAIL adeguandosi al
principio di diritto sopra enunciato, e provvederà anche al regolamento
delle spese del presente giudizio di legittimità.

A

ruolo non esime il giudice dall’accertamento nel merito sulla fondatezza

P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli
altri;
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche

Così deciso in Roma il 18 febbraio 2015.

per le spese, alla Corte d’appello di eluda. :249.t ei C A .4~ .

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