Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12333 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

Q.T., P.M., P.G.,

P.P.P., in qualità di eredi di Pa.Ge.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 135/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 5.3.08, depositata

il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 135/40/08, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Formia avverso la decisione di primo grado, con la quale veniva accolto il ricorso proposto da Pa.Ge. nei confronti dell’avviso di accertamento, emesso ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 2001. Il giudice di appello – dopo avere esposto, nelle considerazioni in fatto della decisione, sia i motivi di appello dell’Ufficio, sia le controdeduzioni del contribuente – si limitava ad affermare di non poter che condividere queste ultime, e di dovere, pertanto, confermare l’annullamento dell’avviso di accertamento.

Avverso la sentenza n. 135/40/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate – nei confronti degli eredi di Pa.

G. – articolando un unico motivo, con il quale deduce la nullità dell’impugnata sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso appare manifestamente fondato. Ed Invero, sussiste il vizio di omessa motivazione della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 5), nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, nell’ipotesi in cui il giudice di merito omette del tutto di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, in modo da evidenziare il percorso argomentativo seguito (Cass. 16762/06, 16581/09). Nel caso di specie, la CTR – dopo avere esposto le controdeduzioni del contribuente all’appello proposto dall’Ufficio – si è limitata ad affermare di non poter fare altro che condividerle, senza dire per quali ragioni, e senza spendere una sola parola – neppure per confutarli – sui motivi di appello dell’Ufficio. Si palesa evidente, pertanto, la nullità dell’impugnata sentenza per carenza di motivazione.

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; -che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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