Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12332 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Giorgio Vecchione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello

stesso in Roma, via Giambattista Vico n. 22, come da procura a

margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Alfieri ed elettivamente

domiciliata in Napoli Via Manzoni n. 132 presso lo studio dell’avv.

Fabio Cisbani, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

GAS & POWER s.p.a., in persona del l.r.p.t.;

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Napoli;

– intimati-

per la cassazione della sentenza App. Napoli 08/05/2017, n. 100/2017,

in R.G. n. 2170/2016, rep. 2230/2017;

vista la memoria del controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 26 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Massimo

Ferro.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza App. Napoli 08/05/2017, n. 100/2017, in R.G. n. 2170/2016, che ha rigettato il suo reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento emanata da Trib. Avellino 22.12.2016, su ricorso del creditore Gas & Power s.p.a.;

2. la corte ha ritenuto l’avvenuto rispetto, nell’istruttoria avanti al tribunale, del meccanismo notificatorio previsto dalla L.Fall. art. 15, comma 3, quale introdotto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, comma 1, lett. a), in caso di esito negativo della notifica a mezzo PEC – poichè, nel caso in esame, impossibile il ricorso alla PEC, vi era stato accesso dell’ufficiale giudiziario presso la sede legale della società e, dato il mancato rinvenimento della stessa, era stato effettuato il deposito presso la casa comunale di (OMISSIS);

3. quanto alla querela di falso, la corte ne ha esclusa l’ammissione, per incompatibilità con le esigenze di celerità e snellezza del procedimento prefallimentare;

4. il ricorso è su tre motivi e ad esso resiste con controricorso il fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

5. con il ricorso si deduce: a) (primo motivo) la sospetta incostituzionalità dell’art. 15 L. Fall. con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella partein cui – creando irragionevole disparità di trattamento rispetto alle norme in tema di notifiche alle persone giuridiche – dichiara come eseguita la notifica dell’atto – nel caso di specie il ricorso per dichiarazione di fallimento – che non si sia potuto consegnare presso la sede della società con il solo adempimento del deposito presso la casa comunale, risultando tale incombente inidoneo alla conoscibilità dell’atto; b) (secondo motivo) l’erroneità della sentenza ove non ha rilevato la nullità, ex art. 15 L.Fall. e artt. 160 e 143 c.p.c., della notificazione del ricorso introduttivo prefallimentare per non aver compiuto e documentato l’ufficiale giudiziario l’attività in concreto svolta per la ricerca del soggetto destinatario dell’atto; c) (terzo motivo) la violazione dell’art. 221 c.p.c. per non avere la corte ritenuto in realtà ammissibile in quella sede la querela del falso, proposta dalla reclamante nel giudizio di reclamo ex art. 18 L. Fall.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo è inammissibile, avendo già questa Corte statuito che “in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 15L. Fall., comma 3 (come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all’art. 145 c.p.c.. Invero, come già affermato da Corte costituzionale 16 giugno 2016, n. 146, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l’art. 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell’impresa” (Cass. 26333/2016);

2. il secondo motivo è inammissibile; appare incontestata la circostanza che la notifica del ricorso di fallimento sia stata esperita, negativo l’adempimento alla PEC, alla società presso la sede legale risultante dal Registro delle Imprese, ed abbia avuto esito negativo poichè la società “non figura al civico indicato”, con “informazioni in loco negative”; il D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, comma 1, dispone che l’ufficiale giudiziario si avvalga del servizio postale per la notificazione degli atti fuori dal Comune ove ha sede l’Ufficio, eccetto che la notifica avvenga di persona, su espressa richiesta scritta della parte; nel caso di specie la notifica è stata tentata dall’ufficiale giudiziario presso la sede legale della società (OMISSIS) s.r.l. risultante dal registro delle imprese e poi, non avendo il procedente trovato traccia della società, perfezionata con il prescritto deposito presso la casa comunale di (OMISSIS), stante il mancato rinvenimento della stessa; la corte, motivando (Cass. s.u. 8053/2014), nel richiamo espresso alle attività dell’ufficiale giudiziario ha dato atto di una sequenza adempiuta con regolarità e dalla quale pure, per dati testuali, si evincono le attività di ricerca effettuate; va così ripetuto, dandovi continuità, l’indirizzo – espresso su fattispecie analoga quanto ad inutile tentativo di notifica alla PEC – per cui “la notificazione del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento presso la casa comunale, in mancanza di indirizzo PEC, è condizionata all’irreperibilità della società presso la sua sede come risultante dal registro delle imprese. Tale presupposto dell’irreperibilità ricorre anche laddove si accerti che, in precedenza, la società sia stata in concreto rintracciata presso la sede risultante dal registro, purchè l’ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche documentate nella relazione di notifica e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che il diverso esito delle precedenti notificazioni sia riconducibile non ad una doverosa e diligente attività di ricerca del destinatario ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili. (Cass. 28803/2018);

3. il terzo motivo è inammissibile, per difetto di specificità della censura (Cass. 15936/2018, 11603/2018), avendo omesso il ricorrente di riportare, almeno nei tratti essenziali, il contenuto indefettibile della querela di falso, cioè gli elementi e le prove della falsità prescritti dall’art. 221 c.p.c., comma 2 (Cass. 4720/2019, 2126/2019) e a pena di nullità (Cass. 10874/2018) ed inoltre gli estremi dello stesso atto di proposizione, che esige il riferimento alla parte personalmente o la procura speciale, e cioè che “dall’atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorchè la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale” (Cass. 16919/2015), scopo assolto dall’eventuale collegamento con l’atto su cui è apposta, la cui idoneità ad eliminare ogni incertezza sull’oggetto di essa presuppone tuttavia la sua inequivocità, qui non esaminabile per i limiti della doglianza;

il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne conseguono la condanna alle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 6.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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