Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12332 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 19/05/2010), n.12332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26523/2007 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CALANDRA Girolamo, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. 43/07 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA

del 7.6.07, depositato il 25/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Tiberio Saragò (per delega avv.

Girolamo Calandra) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che aderisce

alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Con ricorso del 21 febbraio 2007 R.M. adiva la Corte d’appello di Caltanissetta allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 per effetto della eccessiva durata di un processo civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Palermo dal 1995 al 2006, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno patito come locatore per l’incendio della cosa locata.

La Corte d’appello, con decreto del 25 giugno 2007, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4.800,00 con interessi legali, a titolo di danno morale, nonchè al rimborso delle spese processuali. A tal fine, ha individuato in sei anni il periodo di irragionevole durata; in punto di liquidazione dell’indennizzo, ha adottato il parametro di Euro 800,00 per anno di ritardo, tenendo conto, al riguardo, dell’esito negativo della controversia, essendo risultate infondate le pretese azionate dal R. ed essendo stata, al contrario, accolta la domanda riconvenzionale del convenuto.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso il R., affidato a due motivi; ha svolto attività difensiva il Ministero della giustizia.

Osserva:

Il primo motivo del ricorso – con cui si censura che la Corte di merito abbia detratto il periodo di almeno quattro anni che è stato necessario per consentire la comparizione del c.t.u. – non coglie nel segno. Difatti, risulta per tabulas che il decreto della Corte d’appello ha addebitato alla responsabilità dell’Amministrazione della giustizia i ritardi conseguenti alla mancata comparizione del c.t.u. A pag. 6 del decreto impugnato si legge che “dal 3.10.2000 al 30.6.2005 la causa viene rinviata per almeno quattro anni al fine di consentire la comparizione del consulente; pertanto, detratti comunque i rinvii disposti ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ., imputabili alle parti, residua una irragionevole durata del processo di anni quattro”.

Il secondo motivo del ricorso, concernente la liquidazione del danno non patrimoniale, è manifestamente infondato, giacchè la somma liquidata per anno di ritardo dalla Corte d’appello di Caltanissetta (Euro 800,00) non si discosta dai parametri elaborati dalla Corte europea e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte. Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di 26523/2007 Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340). In particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630). La Corte di merito, nel discostarsi ragionevolmente dalla soglia minima di Euro 1.000,00 ad anno di ritardo, ha dato motivatamente rilievo all’esito negativo della controversia, ritenuto indicativo di una più ridotta ansia da ritardo.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

3.- II Collegio reputa di non potere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, e ciò alla luce della la più recente giurisprudenza di questa Corte e di quella della Corte di Strasburgo.

Invero, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone una quantificazione che, nell’osservanza della giurisprudenza della Corte EDU, deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo (per i primi tre anni) e ad Euro 1.000,00 per i successivi. La fissazione di detta soglia si impone, alla luce delle sentenze del giudice europeo, in quanto occorre tenere conto del criterio di computo adottato da detta Corte (riferito all’intera durata del giudizio) e di quello stabilito dalla L. n. 89 del 2001 (che ha riguardo soltanto agli anni eccedenti il termine di ragionevole durata), nonchè dell’esigenza di offrire di quest’ultima un’interpretazione idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine di detta L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con la norma della CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dovendosi quantificare il periodo di eccessiva durata del processo 6 anni, tenuto conto dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU, l’indennizzo va liquidato nella misura di Euro 5.250,00, con gli interessi dalla domanda.

Restano assorbite le censure relative alle spese del giudizio di merito, che vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari, mentre in relazione al giudizio di legittimità, il limitato accoglimento dei motivi giustifica la compensazione delle spese in ragione di 1/2, da porre a carico dell’Amministrazione per il resto. Spese distratte.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 330,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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