Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12332 del 07/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12332
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 39/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di PERUGIA del 21.4.08, depositata il 29/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 39/4/08, la CTR dell’Umbria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Terni avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da M.G. avverso l’avviso di accertamento, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 TUIR, in rettifica del reddito da partecipazione societaria, alla società INA – ASSITALIA di Gatti Alessandro e Massarini Giorgio s.n.c., per l’anno 1998. Il giudice di appello riteneva illegittimo l’accertamento effettuato dall’Ufficio, per intervenuta definizione della pendenza tributaria da parte della società per condono c.d. tombale, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9.
Avverso la sentenza n. 39/4/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del disposto della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 15 nonchè del D.L. n. 143 del 2003, art. 1.
Osserva, tuttavia, d’ufficio la Corte che il presente giudizio – concernente l’accertamento unitario del reddito della società di persone de qua, dal quale scaturisce l’accertamento del reddito di partecipazione dei singoli soci – avrebbe richiesto l’integrazione del contraddittorio tra tutti i soggetti interessati, quali litisconsorti necessari, secondo il costante insegnamento di questa Corte (v., tra le tante, Cass. S.U. 14815/08, Cass. 2907/10). Sicchè la CTR non avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, essendosi il processo svolto a contraddittorio non integro, stante la mancata evocazione in giudizio di tutti i soci e della società INA – ASSITALIA s.n.c. Tanto più che quest’ultima risulta avere, a sua volta, impugnato l’avviso di accertamento, emesso nei suoi confronti.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, pronunciando sul ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Terni, la quale procederà a nuovo esame della controversia, nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati.
Concorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTP di Terni; dichiara compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Cosi deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011