Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12331 del 07/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SALVATORE SCUTO & FIGLI SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona
dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO TROPEA, rappresentata e difesa dagli
avvocati RECCA ANTONINO, FONDACARO GIOVANNA, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 171/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 3/07/08,
depositata il 17/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito l’Avvocato Recca Antonino, difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che
aderisce alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 171/18/08, la CTR della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Catania avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Salvatore Scuto e Figli s.r.l. nei confronti dell’avviso di accertamento relativo al recupero, per l’anno 1997, della maggior imposta ILOR ed IRPEG, scaturente dal mancato riconoscimento di costi non deducibili. La C.T.R. -condividendo le argomentazioni dell’Ufficio – riteneva, infatti, che i costi per servizi conseguiti nell’anno 1997 non fossero deducibili nell’anno di imposta in contestazione, essendo state le relative fatture ricevute dalla contribuente nel successivo anno 1998. Avverso la sentenza n. 171/18/08 ha proposto ricorso per cassazione – nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – la Salvatore Scuto e Figli s.r.l., articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2423 bis c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (nel testo applicabile temporalmente alla fattispecie). Il motivo è fondato e va accolto. Ed invero, il principio di competenza, stabilito dalle norme suindicate, prescinde dal momento nel quale il documento giustificativo del costo viene acquisito o viene esibito, dovendo tenersi conto del momento in cui la spesa viene effettivamente affrontata, giacchè – diversamente opinando – si verrebbe a collegare l’imputabilità del costo, non a fatti oggettivi e ad effetti ben precisi, ma alla volontà di soggetti che potrebbero fornire il documento rappresentativo del costo secondo la loro personale convenienza (Cass. 8577/06, 16819/07, 3418/10). E, nel caso concreto, risulta accertato che i costi in discussione erano stati compiutamente affrontati, per opere compiute e servizi acquisiti nell’anno 1997, al quale si riferisce l’accertamento in discussione.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Concorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese dei gradi di merito, ponendosi a carico dell’amministrazione le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00, di cui Euro 100,00 per spese. Dichiara compensate le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011