Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12330 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 15/06/2016), n.12330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10766-2012 proposto da:

S.B. S.R.L., C.F. (OMISSIS), già GIOCHI E SCOMMESSE

SCANDICCI DI U.M. & C. SNC, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

CASTELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO

SIMONCINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS –

S.C.C.I. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1211/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/01/2012 R.G.N. 203/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato SIMONCINI ALDO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1211 del 15 novembre 2011 – 4 gennaio 2012, notificata il 23-2-2012, in riforma della pronuncia n. 1340 in data 16 dic. 2008 – 16 febbraio 2009, impugnata dall’INPS e dalla S.p.a. S.C.C.I., rigettava la domanda proposta da GIOCHI e SCOMMESSE Scandicci s.n.c. di U.M. & C., cui era succeduta S.B. srl di cui al ricorso in data sette dicembre 2005, avverso il verbale di accertamento in data 28 novembre 2002 in ordine alla somma di 118.825,00 rivendicata dall’I.N.P.S. a titolo di omessi contributi previdenziali, maggiorati da somme aggiuntive, rigettando altresì l’opposizione della medesima società avverso la cartella esattoriale opposta con ricorso depositato il 13 marzo 2006, condannando quindi S.B. srl al pagamento delle spese per entrambi i gradi del giudizio in favore dell’I.N.P.S., siccome ivi liquidate, dichiarandole invece compensate nei confronti della Società di Cartolarizzazione dei crediti del medesimo Istituto.

In sintesi, la sentenza de qua nel riformare quella di primo grado riteneva anche alla stregua delle acquisite risultanze istruttorie fosse provata la natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti dalla società dal gennaio 2001 al 31 mazzo 2002 con gli addetti agli sportelli delle agenzie di scommesse gestite dalla medesima in base a contratti di collaborazione autonoma, tenuto conto dei citati principi giurisprudenziali operanti in materia e del fatto che i lavoratori di cui al contestato verbale di accertamento operavano di norma secondo modalità standardizzate, che non necessitavano di costanti controlli e direttive, impartite dai responsabili in caso di necessità, che vi era fungibilità tra gli sportellisti inquadrati come prestatori autonomi e i dipendenti delle agenzie, i quali all’occorrenza svolgevano anche le mansioni di sportellista, ciò che denotava un inserimento dei collaboratori nella struttura imprenditoriale della società; il compenso era erogato in misura fissa, con conseguente insussistenza di rischio economico, mentre non aveva rilievo la possibilità per i collaboratori di indicare la collocazione dei turni che erano disponibili a coprire e di farsi sostitutore in caso di sopraggiunta indisponibilità al fine di poter escludere la ritenuta subordinazione (citando Cass. n. 9343/05), attesa inoltre la sostanziale ripetitività delle mansioni espletate, l’assenza di ordini specifici e reiterati inerenti alle prestazioni de quibus non poteva escludere la subordinazione, ravvisabile nella soggezione del prestatore alle direttive, che, almeno inizialmente, gli erano state impartite circa le modalità di espletamento dell’attività di lavoro.

Avverso la suddetta sentenza n. 1211/11, notificata il 23-02-12, ha proposto ricorso per cassazione S.B. srl come da atto notificato il 23-04-2012, affidati a due motivi.

L’I.N.P.S. ha resistito al suddetto come da controricorso notificato il primo giugno 2012.

Sono state depositate memorie da entrambe le parti ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo S.B. Srl ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. e sgg. in relazione all’art. 2697 c.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettate dalla parte ricorrente, in relazione quindi all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Al riguardo, in ordine alla prima parte del motivo la società ricorrente richiamava le argomentazioni della sentenza di primo grado ed un precedente giurisprudenziale e di merito (C. Appello Milano sei novembre 2004, secondo cui nella specie i poteri d’ingerenza nell’attività del collaboratore da parte del responsabile d’agenzia erano riconducibili a quel potere di coordinamento che il committente di un rapporto di collaborazione ha comunque verso i suoi collaboratori, che rimangono tuttavia estranei alla compagine organizzativa datoriale, istruzioni e direttive generali del tutto compatibili con il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nomen juris dato al rapporto di lavoro dalle parti, corrispondente alle concrete modalità di svolgimento del rapporto in questione).

Richiamava, quindi, l’orientamento di legittimità, secondo cui la stessa prestazione lavorativa può formare oggetto sia di un rapporto di lavoro autonomo sia di un rapporto di lavoro subordinato, ove le parti nel regolare i reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro, sicchè è possibile pervenire ad una diversa qualificazione di esso soltanto se si dimostra in concreto l’elemento della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale, che assoggetta il prestatore di lavoro al potere organizzativo disciplinare datore, che si deve estrinsecare nella specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore medesimo, subordinazione che deve essere In fatto provata nello svolgimento del rapporto di lavoro. La corte di merito, per contro, messo del tutto di uniformarsi a tale principio, incorrendo perciò in entrambi i vizi denunciati, in quanto non aveva considerato che la qualificazione di collaborazione coordinata e continuativa, espressamente attribuita dalle parti del rapporto tra esse intercorso, le imponeva, da un lato, di tenere conto e, dall’altro, di fornire una motivazione puntuale ed esauriente sull’eventuale esistenza di indici caratterizzanti del rapporto di lavoro subordinato, ovvero sull’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione della prestazione stessa.

In secondo luogo, la corte distrettuale non aveva considerato che la subordinazione postula, per la sua concreta sussistenza, non già semplici direttive programmatiche prescrizioni predeterminate, ovvero un controllo estrinseco dell’attività dei prestatore attinente risultato della medesima, essendo tanto le une quanto le altre compatibili anche con la prestazione d’opera autonoma, a maggior ragione se di natura parasubordinata; bensì, la necessità che la prestazione d’opera sia regolata nel suo svolgimento e che, quindi, il potere direttivo del datore di lavoro abbia ad oggetto l’intrinseca esecuzione della prestazione medesima. Conseguentemente, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, li datore di lavoro può utilizzare le energie lavorative messe a disposizione dal dipendente, secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri costante di intervento attraverso ordini specifici, implicanti la possibilità di variazione, ancorchè nel rispetto della professionalità del lavoratore, del compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini di abbia ricevuto. Di tali mutevoli direttive del datore di lavoro non era stato indicato nella sentenza impugnata alcun esempio.

Contraddittoriamente, si era osservato che alla stregua dell’orientamento seguito dalla Corte (di merito) doveva ritenersi la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, laddove in altra parte della sentenza la stessa Corte di appello aveva riconosciuto che i collaboratori o per secondo modalità standardizzate che non necessitavano di controlli e direttive, e che a loro scelta indicavano quali fossero le possibilità concrete di coprire un determinato turno… Pertanto, le anzidette risultanze istruttorie non solo non escludevano, ma confermavano l’autonomia operativa degli sportellisti e le effettive modalità di svolgimento del rapporto coincidenti con la sua qualificazione. La ritenuta negazione di ogni profilo di autonomia, alla luce delle anzidette emergenze, costituiva un evidente vizio dell’iter logico seguito nella pronuncia impugnata meritevole di essere cessato.

Inoltre, parte ricorrente osservava che nell’attribuire rilevanza al principio di presunzione di subordinazione, negando la rilevanza della libertà del lavoratore di accettare o meno la proposta di collaborazione, di presentarsi o non presentarsi al lavoro senza necessità di giustificazione, i precedenti di Cassazione nn. 9343/05, 5340/99, 5045/99 e n. 6761/99, erano completamente estranei all’oggetto di questo giudizio, poichè riguardavano l’individuazione della natura di rapporti diversi sia nei titolo giuridico che nelle modalità di svolgimento. Tali precedenti, Infatti, non riguardavano lavoratori inquadrati, come nel caso di specie, quali collaboratori coordinati e continuativi, per i quali la determinazione del confine tra l’autonomia della subordinazione era particolarmente difficile, al punto da indurre i giuslavoristi a definire parasubordinazione il rapporto che lega i cosiddetti co.co.co. al datore di lavoro. La circostanza che nel caso in esame fosse pacifico tra le parti la sussistenza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non era stata nemmeno presi in considerazione dell’Impugnata sentenza, che sembrava ignorare come le due tipologie di rapporti (parasubordinazione e subordinazione) avessero del confini particolarmente sfumati ed ampie zone di sovrapposizione.

Come noto, nell’ambito dei rapporti di parasubordinazione, per definizione è previsto da parte del datore di lavoro un potere di coordinare i collaboratori, i quali, seppure in maniera non stabile e senza vincoli di subordinazione e senza soggezione ad alcun potere disciplinare, sono di fatto inseriti nella struttura aziendale.

Invece, la Corte territoriale non aveva nemmeno preso in considerazione le deduzioni dell’appellata, per rimettersi totalmente a precedenti giurisprudenziali però inconferenti, visto che il caso esaminato dalla sentenza n. 6761/99 riguardava un addetto alla ricezione delle scommesse, cui il compenso era stato corrisposto in misura fissa, con relativa gratifica natalizia, unitamente poi al t.f.r.. Tale errore commesso dalla Corte di Appello non era scusabile, visto che nel caso di specie era sempre stato pacifico tra le parti che i 18 lavoratori, in relazione ai quali l’Inps aveva provveduto all’iscrizione a ruolo del crediti contributivi e delle relative sanzioni civili, avessero stipulato con la società ricorrente contratti di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo gennaio 2001 – marzo 2002 (verbale congiunto I.N.P.S. –

D.P.L. – INAIL 28 novembre 2002 con le deduzioni di cui a pagina tre della memoria di costituzione dell’impresa nel giudizio di primo grado).

Inoltre, la sentenza impugnata, nell’esaminare le risultanze istruttorie, aveva completamente ignorato la pacifica qualificazione del rapporto di lavoro operata dall’odierna ricorrente e dal richiamati quaranta lavoratori addetti alla ricezione delle scommesse, come rapporti dl collaborazione coordinata e continuativa, omettendo dunque di spiegare se e in quale misura il comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto di lavoro avesse contraddetto in misura decisiva alla originaria volontà negoziale di qualificazione del rapporto come coordinato e continuativo, tanto da determinare che le parti avessero viceversa perseguito quell’assetto di interessi che corrisponde alla funzione tipica del contratto di lavoro subordinato. Anche tale carenza viziava la sentenza sotto il profilo dell’insufficiente motivazione.

Con il secondo motivo di ricorso la srl S.B. (già GIOCHI e Scommesse Scandicci s.n.c. di U.M. & c.) deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e art. 409 c.p.c., n. 3, osservando in particolare come le collaborazioni coordinate e continuative relativa alla fattispecie in esame fossero anteriori all’anno 2003 e quindi in virtù del pacifico principio della irretroattività della legge fossero al di fuori delle previsioni del D.Lgs. n. 276 del 2003. Di conseguenza la corte dl appello fiorentina avrebbe dovuto considerare che istruzioni e direttive sono presenti anche nel lavoro autonomo, specie se coordinato, che possono riguardare anche il tempo e li luogo dello svolgimento dell’attività, ovvero il come, il quando e il dove (Cass. 25 settembre 2007 numero 19723). La ricorrente richiamava, altresì, Il precedente di cui alla sentenza n. 5645 / 2009, secondo cui la presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l’organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro non fa venir meno del requisito dell’autonomia che caratterizza detto rapporto, e ne determina la disciplina sostanziale, atteso che la necessità di una presenza quotidiana nella struttura per l’adempimento dei propri compiti e la responsabilità verso l’amministrazione sono elementi non esclusivi del rapporto di lavoro subordinato, che ricorrono anche nel lavoro autonomo.

Per contro, la Corte dl merito, richiamando altra sua precedente pronuncia però non del tutto coincidente con l’oggetto di questo giudizio, nella sentenza impugnata a semplicemente osservato che le mansioni degli sportellisti erano standardizzate, non necessitavano di controlli e direttive, tenuto altresì conto dell’anzidetta fungibilità, donde un inserimento del collaboratori nella struttura aziendale di parte datoriale (per contro, il giudice di primo grado aveva correttamente rilevato che i dipendenti dell’agenzia stavano allo sportello solo in caso di necessità, svolgendo in agenzia compiti diversi e ulteriori), mentre la paga non era fissa ma proporzionata alle ore di lavoro prestato, con conseguente insussistenza di rischio economico, mentre era rilevante la possibilità per i collaboratori d’indicare i turni da ricoprire e di farsi sostituire, potendo a tal riguardo configurarsi rapporti instaurati di volta in volta in ordine ad ipotesi di lavoro part time e ad orario flessibile, sicchè era riscontrabile nelle attività di detti lavoratori tutti i caratteri della subordinazione ex art. 2094 c.c., mancando una sicura prova del contrario. Secondo la ricorrente, nel caso di specie in particolare dall’Istruttoria era emerso che erano i lavoratori a loro scelta dl indicare quando avrebbero lavorato, in quanto non erano tenuti ad una cadenza fissa della loro prestazione. Nel caso in esame erano stati stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che presuppongono una collaborazione sistematica in un funzionale, la correlazione con istruzioni fornite a lavoratori, lo svolgimento di prestazioni funzionali all’attività svolte nella struttura durante l’orario di apertura al pubblico osservato, in cui gli scommettitori possono accedere al servizio, prestazioni elementari perchè devono essere uniformi per tutti, in controllo sul risultato della prestazione, non sulla prestazione medesima, nè sul suo svolgimento. Se tali elementi interpretati dell’impugnata sentenza ignorando il presupposto dei contratti di quibus, dovessero ritenersi sufficienti a determinare la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, ne deriverebbe un assioma tanto assurdo quanto definitivo: data una determinata prestazione produttiva, il fattore lavoro può essere acquisito solo con rapporto di lavoro subordinato. Ma così non è, a meno di voler deliberatamente ignorare la volontà del legislatore e la realtà del fatti. Il criterio differenziatore tra lavoro subordinato e parasubordinato dovrebbe infatti ricordare cosa fare:

il collaboratore coordinato e continuativo può infatti ricevere direttive istruzioni su come seguire l’attività dedotta in contratto, ma non deve subire imposizioni in ogni momento dal committente su cosa fare, differenti dalla programmazione consensuale ex ante delle diverse prestazioni che collaboratore autonomo parasubordinato è obbligato a svolgere nel tempo. Non solo, il fulcro dell’indagine avrebbe dovuto essere centrato sulla libertà o meno del lavoratore di svolgere la prestazione. Tale libertà, ampiamente provata nel corso dell’istruttoria, dal giudice di secondo grado era stata inopinatamente considerata irrilevante ai fini della qualificazione della natura del rapporto di lavoro sul presupposto di una pluralità di rapporti di lavoro imputabile a ciascun sportellista, peraltro contraddittorio rispetto alle stesse conclusioni cui era pervenuta l’impugnata pronuncia.

La sentenza impugnata poi aveva completamente ignorato l’art. 409 c.p.c., n. 3 e art. 2094 c.c. e per sostenere il proprio illogico convincimento ha voluto richiamare precedenti pronunce della suprema corte riguardanti fattispecie completamente diverse da quelle in esame, ignorando invece l’orientamento della stessa S.C., proprio in tema di collaboratori coordinati continuativi addetti alla ricezione delle scommesse, quale emerge ad esempio nella sentenza numero 26986 del 22 dicembre 2009, laddove si era ribadito che una certa organizzazione del lavoro attraverso disposizioni di direttive, ove le stesse non siano assolutamente pregnanti assidue traducendosi in un’attività di direzione costante agente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, si inserisce in quell’attività di coordinamento e di etera direzione che caratterizza qualsiasi organizzazione aziendale si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento; ciò in quanto il potere gerarchico direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici reiterati e intrinsecamente inerente alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch’esso compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

La società ricorrente ha osservato, altresì, che la Corte distrettuale, non compiendo una corretta applicazione dei principi dell’onere della prova, secondo il quale sarebbe spettato all’Inps attore sostanziale dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, si è limitata ad evidenziare elementi, quali la ripetitività delle mansioni espletate etc., dl per sè assolutamente insufficienti a derogare alla volontà negoziale espressa dalle parti contraenti di inquadrare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso con i collaboratori come autonomo.

L’impugnata sentenza ha inoltre totalmente ignorato o comunque spiegato le proprie convinzioni, scaturenti dal l’erronea presunzione di subordinazione, alcuni elementi emersi dall’istruttoria svolta. La disponibilità data di volta in volta dagli sportellisti ad essere inseriti nei turni predisposti in base al calendario degli eventi sportivi e dunque la possibilità di gestione della singola disponibilità o di cessare a piacimento la collaborazione non era stata considerata indice di autonomia, nè la possibilità di scambio era stata ritenuta sufficiente a far venir meno la personalità della prestazione, laddove era stata incredibilmente ipotizzata l’eventualità del lavoro a tempo parziale e con orario flessibile, così dimenticando che erano gli stessi sportellisti a dare la disponibilità, scegliendo i turni disponibili, non rimanendo dunque a disposizione dell’azienda tra una prestazione e l’altra, a dimostrazione di un effettivo potere dl autoorganizzazione dei prestatori e della loro libertà di scelta.

La libertà per gli sportellisti di revocare la loro disponibilità, anche per lunghi periodi, era stata considerata dal giudici di appello un aspetto non attinente a questo contenuto, bensì esterno, sul piano non solo logico bensì temporale, in quanto anteriore allo svolgimento.

La contraddittorietà di tali argomentazioni, rispetto alle conclusioni raggiunte dalla sentenza di appello, era del tutto evidente e non consentiva di individuare il procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata.

Avendo sostenuto l’impugnata sentenza la tesi secondo cui la libertà del lavoratore di accettare o meno l’offerta e di presentarsi o meno al lavoro, senza necessità di giustificazioni e per lungo tempo, non incideva sulla forma e sul contenuto della prestazione, in quanto elemento esterno temporale, sicchè ad ogni sportellista corrispondevano una molteplicità di rapporti di volta in volta instaurati, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto trarre le logiche conseguenze nel valutare la prova raccolta sul punto nel giudizio di primo grado.

La corte di appello avrebbe dovuto constatare che l’INPS non aveva, comunque, provato per ciascun sportellista la natura subordinata di ogni singolo rapporto, anche giornaliero, e la durata dello stesso, laddove viceversa era stato richiesto dall’Inps il versamento del contributi previdenziali e delle relative sanzioni in base al rapporti accertati come subordinati per l’intero periodo gennaio 2001 – marzo 2002, considerando dunque che ciascuno del diciotto addetti alla ricezione delle scommesse avesse lavorato nel detto periodo per la società ricorrente senza soluzione di continuità.

Coerentemente, poi, la Corte di Appello, attesa la pluralità di rapporti per ciascun sportellista, avrebbe dovuto presupporre, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, l’esistenza di una clausola della contrattazione collettiva che consentisse quella specifica ipotesi di assunzione a termine, così come un part-time ad orario flessibile avrebbe dovuto presupporre una regolamentazione specifica nella contrattazione sia individuale, che soprattutto collettiva. Però la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare che tali verifiche in sede di merito non erano state mai eseguite.

La Corte di merito, da ultimo, sul presupposto della saltuarietà della prestazione, tutt’altro che marginale, e dunque dell’esistenza per ciascun collaboratore di una pluralità dl rapporti -salvo poi aggiungere a conclusioni opposte considerandoli nel loro insieme-

avrebbe dovuto disporre di sua iniziativa una c.t.u. al fine del calcolo del contributi delle sanzioni civili dovuti all’I.N.P.S., sicuramente ben diversi da quelli inizialmente richiesti, calcolati sulla base di un rapporto di lavoro dipendente, continuativo e non saltuario e a tempo pieno. Nulla di quanto sopra essendo avvenuto, nella motivazione della sentenza mancava il nesso logico tra la premessa e le conclusioni cui giungeva.

Tanto premesso, i due motivi, evidentemente tra loro connessi, possono esaminarsi congiuntamente e con unica contestuale motivazione, disattendendo però le doglianze esposte in base alle seguenti considerazioni.

Invero, alla stregua di quanto complessivamente motivato dalla impugnata sentenza, che in riforma della decisione dl primo grado, rigettava le opposizioni della società, non si riscontrano gli estremi dei vizi sopra denunciati dalle stesse, inerenti al verbale ispettivo di accertamento del 28 novembre 2002 per l’omesso pagamento di contributi previdenziali durante il periodo gennaio 2001 – marzo 2002, riguardanti 18 collaboratori, ritenuti lavoratori subordinati, nonchè la successiva cartella esattoriale di 158.465,19 Euro.

Ve, inoltre, subito evidenziato che il ricorso non precisa sufficientemente lo svolgimento dei fatti della causa, nulla chiarisce in ordine alla portata delle contestazioni mosse con gli atti di opposizione, omette di riportare il contenuto del verbale di accertamento, nonchè delle deposizioni testimoniali (tra cui quelle degli ispettori verbalizzanti), ivi pure menzionati, nonchè qualsiasi indicazione circa i motivi di appello, in virtù dei quali era stata adita la competente Corte distrettuale, e le difese (ed eventuali reiterate richieste ed eccezioni ex art. 346 c.p.c.) spiegate nell’occasione da essa appellata. Di conseguenza, non è neanche possibile stabilire se ed in quali termini effettivi termini sia stata adito il giudice di secondo grado in relazione alle censure, poi solevate con i ricorsi de quibus, tanto più che nel caso di specie alcune questioni prospettate in qualche modo dalla ricorrente, soprattutto in tema di prova e di quantificazione, non risultano espressamente affrontate nella pronuncia di cui si chiede, invece, la cassazione.

Al riguardo, del resto, basti solo ricordare la natura, di revisio prioris instantiae, dell’appello (che perciò non costituisce un novum judicium – cfr. tra la altre Cass. sez. un. civ. n. 3033 del 08/02/2013, secondo cui nel vigente ordinamento processuale il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata, ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata – in senso analogo S.U. n. 28498 del 2005; v. d’altro canto l’art. 434 c.p.c. che anche nel testo ratione temporis qui applicabile richiedeva specifici motivi a sostegno del ricorso d’appello, nonchè Il successivo art. 438 c.p.c., che non ammette nuove domande ed eccezioni, alla luce pure della rigorosa giurisprudenza formatasi sul punto – v. tra l’altro Cass. lav. n. 25588 del 17/12/2010, secondo cui al fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c. e, nel rito del lavoro, dall’art. 434 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione deve risolversi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice – v.

ancora tra le altre Cass. lav. n. 16298 del 12/07/2010, secondo cui nel processo del lavoro si ha introduzione dl una domanda nuova per modificazione della “causa petendi”, non consentita in appello, non solo quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio, se pur già esposti nell’atto introduttivo, vengano dedotti in grado d’appello, In modo da introdurre un nuovo tema d’indagine, che alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia).

In tale contesto, pertanto, attese le anzidette evidenziate carenze il ricorso in esame deve ritenersi inammissibile per difetto delle prescrizioni, imposte, invece, dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, nonchè art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), quanto meno in relazione poi alle più vaste problematiche di cui agli anzidetti motivi, che però non trovano adeguato riscontro nei contenuto della sentenza qui impugnata, in relazione alla quale, d’altro canto, non sono state però dedotte specifiche censure di omesse pronunce.

Pertanto, alla stregua degli elementi di fatto accertati con la gravata pronuncia di merito, non si ravvisano errori logico-giuridici meritevoli di censura.

Del resto, va anche rammentato che la motivazione omessa o insufficiente (nei limiti qui ancora ammessi in base al testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella specie ratione temporis applicabile) è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed al fini del giudizio di cassazione (così tra le altre Cass. sez. un. civ. n. 24148 del 25/10/2013).

Va appena soggiunto che le richiamate regole processuali, siccome destinate a disciplinare l’ammissibilità delle impugnazioni, costituiscono materia di ordine pubblico, in quanto tale sottratta alla disponibilità delle parti, la cui violazione è quindi rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

Precisati, dunque, i limiti in cui l’impugnazione de qua può considerarsi ammissibile, la sentenza d’appello risulta correttamente pronunciata, conformemente agli enunciati principi di diritto, già espressi da questa Corte di legittimità, sicchè tra l’altro è irrilevante, ai fini della subordinazione, che il singolo lavoratore sia libero di accettare o non accettare l’offerta, di presentarsi o non presentarsi al lavoro e senza necessità di giustificazione, nonchè, con li preventivo consenso del datore di lavoro, di farsi sostituire da altri, atteso che il singolo rapporto può anche instaurarsi volta per volta, anche giorno per giorno, sulla base dell’accettazione della prestazione data dal lavoratore ed in funzione del suo effettivo svolgimento, e la preventiva sostituibilità incide sull’individuazione del lavoratore quale parte del singolo specifico contingente rapporto, restando la subordinazione riferita a colui che del rapporto è effettivamente soggetto, svolgendo la prestazione e percependo la retribuzione (Caso. lav. n. 9343 del 05/05/2005, con riferimento, nella specie, a sportellisti presso un’agenzia ippica; v. anche in senso analogo Cass. lav. n. 2970 del 01/03/2001, secondo la quale elemento essenziale e determinante del lavoro subordinato, costituente elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo, è il vincolo della subordinazione – la quale consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per li datore di lavoro nel potere di imporre direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all’intrinseco svolgimento della funzione -, mentre altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l’osservanza di un determinato orario, assumono invece valore sussidiario; ne consegue che, in materia di qualificazione giuridica del rapporto di personale addetto alla ricezione di scommesse in sala corse, elementi di fatto dai quali è desumibile la natura subordinata del rapporto sono l’inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione di sole energie lavorative corrispondenti all’attività dell’impresa, nei rispetto di un orario di lavoro strettamente collegato con gli orari di apertura e chiusura delle sale corse, nonchè li pagamento della retribuzione non in base al risultato raggiunto, ma secondo le ore prestate nei diversi turni, mentre resta irrilevante la discontinuità della prestazione che non sia dovuta ad una libera scelta del lavoratore, ma risponda, al contrario, a criteri di distribuzione del lavoro in turni prefissati dal datore e con modalità di erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali. Conformi Cass. n. 3926 del 19/03/2001, nonchè n. 7025 del 05/04/2005).

Invero, poi, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione del criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad Includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, da Cass. Sez. 6 – L, con ordinanza n. 9808 del 04/05/2011).

Parimenti, la Corte fiorentina si è, in effetti, attenuta al principio secondo cui, in tema di distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo, le concrete modalità di svolgimento del rapporto prevalgono sulla diversa volontà manifestata nella scrittura privata eventualmente sottoscritta dalle parti, ben potendo le qualificazioni riportate nell’atto scritto risultare non esatte, per mero errore delle parti o per volontà delle stesse, che intendano usufruire di una normativa specifica o eluderla. La valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l’interpretazione degli atti scritti, è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione, se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Casa. lav. n. 17455 del 27/07/2009).

Di conseguenza, è irrilevante che nella specie siano intervenuti contratti definititi di collaborazione coordinata e continuativa, prevalendo, come è noto, in materia di lavoro subordinato l’elemento fattuale su quello formale attinente al nomen fede attribuito al rapporto (v. Cass. lav. n. 22289 del 21/10/2014, secondo cui, ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l’effettiva volontà delle parti – iniziale o sopravvenuta- rispetto al “nomen iuris” adottato dalle parti e ciò anche nel caso di contratto di lavoro a progetto, normativamente delineato come forma particolare di lavoro autonomo, ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61. In senso analogo v. tra le altre Cass. n. 19568 del 2013). Da ultimo, conviene ancora precisare (v. Cass. 3 civ. n. 22348 del 24/10/2007) che, riguardando il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, soltanto una questione di fatto e mai di diritto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (“id est”: del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l’erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, i motivi per i quali chiede la cassazione (conforme Cass. lav. n. 26307 del 15/12/2014. V.,altrest Cass. 5 civ. n. 8315 del 04/04/2013, secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultane di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. In senso analogo Cass. sez. un. civ. n. 10313 del 05/05/2006, secondo cui inoltre il discrimino tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Conformi Cass. n. 4178 del 22/02/2007, n. 16698 del 16/07/2010, n. 7394 del 2010 e n. 15499 del 2004). Pertanto, nei sensi anzidetti il ricorso va respinto, con conseguente condanna della soccombente alle spese.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida nella misura di Euro 3000,00 oltre accessori di legge a favore di parte controricorrente.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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