Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12330 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 43/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PERUGIA 21/04/08, depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 43/4/08, la CTR dell’Umbria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Terni avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da F.M. avverso l’avviso di accertamento, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, in rettifica del reddito da partecipazione societaria alla società C.Q.R. di Cicognani Roberto &

C. s.n.c., per l’anno 1997. Il giudice di appello riteneva di applicare tout court alla fattispecie – atteso l’evidente rapporto di pregiudizialità – la sentenza n. 20/05, emessa dalla stessa CTR e non passata in giudicato, con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento del maggior reddito in capo alla predetta società.

Avverso la sentenza n. 43/4/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma, n. 4 nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia. I tre motivi, che vanno congiuntamente esaminati, attesa la loro evidente connessione, appaiono fondati. Osserva, invero, la Corte che il presente giudizio – concernente l’accertamento unitario del reddito della società di persone de qua, dal quale scaturisce l’accertamento del reddito di partecipazione dei singoli soci – avrebbe richiesto l’integrazione del contraddittorio tra tutti i soggetti interessati, quali litisconsorti necessari, secondo il costante insegnamento di questa Corte (v. , tra le tante, Cass. S.U. 14815/08, Cass. 2907/10). Ed, allo stesso modo, si sarebbe dovuto svolgere nel contraddittorio di tutti i soci l’altro giudizio instaurato dalla società, e concernente l’avviso di accertamento del reddito societario, a monte del reddito di partecipazione accertato nei confronti dell’odierna ricorrente; giudizio conclusosi con sentenza – non passata in giudicato – richiamata per relationem a sostegno della decisione impugnata in questa sede.

Orbene, qualora – come nella specie – la sentenza emessa nella causa pregiudiziale, e richiamata dalla decisione di appello emessa nella causa dipendente, non sia ancora passata in giudicato, e – nondimeno – la causa sub iudice venga definita con motivazione per relationem, che richiami pedissequamente la sentenza precedente, viene a profilarsi un’ipotesi di nullità assoluta del giudizio svoltosi a contraddittorio non integro, che comporterà, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. il rinvio della causa al giudice di primo grado (Cass. 14814/08).

Sicchè la CTR non avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, essendosi il processo svolto a contraddittorio non integro, stante la mancata evocazione in giudizio di tutti i soci e della società.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, pronunciando sul ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Terni, la quale procederà a nuovo esame della controversia, nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati.

Concorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTP di Terni; dichiara compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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