Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1233 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6325/16 R.G. proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del

ricorso, dall’avv. Fabio Benincasa, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Alessandro Voglino in Roma, via Francesco Siacci,

n. 4;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Campania n. 7747/48/15 depositata in data 18 agosto 2015.

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. proponeva ricorso per revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 avverso la sentenza n. 227/47/2013 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con la quale era stato accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto fondato il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso dell’imposta IRAP versata in relazione all’anno d’imposta 2004.

Deduceva, tra l’altro, che la sentenza di appello era contraria ad altro giudicato formatosi tra le stesse parti in ordine al medesimo oggetto, giusta sentenza della Commissione regionale n. 256/15/11, di cui allegava copia.

La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava improcedibile il ricorso per revocazione, motivando: “Dalla documentazione di questo ricorso trasmessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Napoli e dall’esame dell’intero fascicolo di questa causa si rileva che non è mai stata depositata la sentenza impugnata per revocazione. Pertanto il ricorso è improcedibile…”.

Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione C.G. con un unico motivo, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 64,65 e 66.

Sostiene che la decisione impugnata contrasta con le norme che disciplinano il ricorso per revocazione nel processo tributario, le quali non prevedono l’obbligatorietà della allegazione della sentenza impugnata e la sanzione dell’improcedibilità del ricorso nel caso di mancata allegazione, e sottolinea che va esclusa l’applicabilità nel processo tributario dell’art. 399 c.p.c., stante l’autonoma regolamentazione del ricorso per revocazione da parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 64 e s.s..

2. La censura è fondata.

3. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 prevede che nel processo tributario si applicano le norme del codice di procedura civile solo per quanto non disposto dallo stesso decreto legislativo e sempre che siano con esse compatibili.

3.1. Con riguardo al ricorso per revocazione, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 richiama espressamente l’art. 395 c.p.c. per quanto concerne i motivi di revocazione, mentre il del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 65 riproduce, adattandolo al rito tributario, l’art. 398 c.p.c..

3.2. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 65, comma 2 prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per revocazione debba contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 53, comma 1, per il ricorso in appello, e precisamente: a) l’indicazione della Commissione tributaria b) l’indicazione delle altre parti che hanno partecipato al giudizio e nei cui confronti è diretto c) gli estremi della sentenza impugnata; d) l’esposizione sommaria dei fatti; e) l’oggetto della domanda, nonchè f) la specifica indicazione del motivo di revocazione g) la prova dei fatti di cui all’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6 e h) il giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento.

3.3. Il successivo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 65, comma 3 stabilisce, inoltre, che “il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell’art. 53, comma 2”, e, quindi, secondo quanto previsto per l’appello, implica che la domanda di revocazione si propone con ricorso che deve essere notificato alle parti in giudizio e deve essere depositato presso la segreteria della Commissione tributaria adita secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1, 2 e 3.

3.4. Le disposizioni normative sopra richiamate non contemplano, dunque, l’onere a carico del contribuente che propone ricorso per revocazione di allegare copia della sentenza impugnata, essendo sufficiente l’indicazione in ricorso degli estremi della sentenza, e, peraltro, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3, da intendersi richiamato dallo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 66, pone a carico della segreteria della Commissione tributaria regionale l’onere di richiedere alla segreteria della Commissione tributaria provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

3.5. L’art. 66 dispone che davanti alla Commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa, salvo che non siano derogate dalle norme dello stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, Sezione IV, che disciplina il giudizio di revocazione (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 66); pertanto, analogamente a quanto è previsto per il giudizio in appello, deve ritenersi che la segreteria debba acquisire d’ufficio il fascicolo della Commissione tributaria contenente la copia autentica della sentenza di cui si chiede la revocazione.

3.6. Va, di conseguenza, esclusa l’applicabilità nel processo tributario dell’art. 399 c.p.c., che opera in caso di revocazione proposta con citazione nel processo civile, trattandosi di disposizione non richiamata da quelle che disciplinano il giudizio di revocazione dinanzi alle Commissioni tributarie, le quali dettano una autonoma regolamentazione incompatibile con quella che impone, nel processo civile, l’onere di allegare la sentenza impugnata per revocazione.

4. La sentenza impugnata, dichiarando improcedibile il ricorso per revocazione, è, quindi, incorsa nel vizio denunciato, in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, insussistente nel caso in esame.

5. In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la decisione nel merito del ricorso per revocazione, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 gennaio 2020

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