Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1233 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20826/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato CARRIERI Mario, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

e sul ricorso 22352/2007 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO CLAUDIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TRANE PASQUALE, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4157/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2006 R.G.N. 9036/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega CARRIERI MARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e assorbito l’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.E. è stato licenziato da Poste italiane s.p.a.

nell’ambito di un licenziamento collettivo, ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223.

Egli ha impugnato il licenziamento denunziando, per ciò che qui interessa, l’inosservanza della cit. L. n. 223 del 1991, per il ritardo con il quale erano pervenuti alle organizzazioni sindacali ed agli uffici del lavoro le comunicazioni e gli elenchi di cui all’art. 4, comma 9, della legge menzionata.

L’impugnazione, rigettata dal tribunale, è stata accolta dalla Corte d’appello di Roma.

La Corte, in motivazione, richiama la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, nella parte in cui prevede l’onere di comunicazione scritta alle organizzazioni sindacali ed agli uffici del lavoro, contestualmente al licenziamento, dell’elenco dei lavoratori licenziati con specifiche indicazioni relative a ciascuno di essi ed alle modalità applicative dei criteri di scelta.

La Corte nota che la comunicazione, che il cit. art. 4, comma 9 definisce contestuale alla comunicazione dei singoli licenziamenti, era pervenuta oltre 30 giorni dalla comunicazione di questi ultimi.

La Corte ricorda poi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la non contestualità, ove non giustificata da motivi oggettivi, determina l’inefficacia del recesso.

Su tali premesse la Corte dichiara l’inefficacia del recesso, ordina la reintegra del dipendente e condanna Poste Italiane s.p.a. al risarcimento del danno.

Questa sentenza impugnata da Poste italiane s.p.a. con un unico motivo.

L’intimato resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

Vi sono memorie di entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, con riguardo alla pretesa non contestualità delle lettere di recesso rispetto alla comunicazione all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego ed alle associazioni di categoria.

Il motivo è infondato.

In materia di licenziamenti collettivi la giurisprudenza prevalente di questa Corte si è espressa nel senso che la lettera della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4. comma 9, e la sua “ratio” – che è quella di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta – portano a ritenere che il requisito della contestualità della comunicazione del recesso all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente (e alla Commissione regionale dell’impiego e alle Associazioni di categoria) rispetto a quella al lavoratore – comunicazioni entrambe richieste a pena di inefficacia del licenziamento – non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini decisamente ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la predetta sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva la prova dei quali spetta al datore di lavoro.

(Cass. 5578/2004, che, nella specie, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la comunicazione del recesso, effettuata all’ufficio regionale del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo quindici giorni da quella effettuata al lavoratore, potesse considerarsi contestuale rispetto a questa, ai fini della efficacia del recesso medesimo: conf. Cass. 1722/2009, che, nella specie, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la comunicazione del recesso, effettuata ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo trenta giorni da quella effettuata al lavoratore, potesse considerarsi contestuale rispetto a questa, ai fini della efficacia del recesso medesimo: Cass. 16776/2009 che ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la contestualità di una comunicazione di recesso effettuata ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo venti giorni da quella effettuata al lavoratore: Cass. 7407/2010 che ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la contestualità di una comunicazione di recesso effettuata ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali dopo quarantacinque giorni da quella effettuata al lavoratore).

A questi principi, che qui si condividono e vanno ribaditi, la Corte di merito si è uniformata muovendo in definitiva dalla rigorosa nozione di contestualità come sostanziale contemporaneità delle due comunicazioni, apprezzando, in modo palesemente non illogico, quale non contestuale un intervallo di trenta giorni e ritenendo, altresì, con giudizio di merito qui non sindacabile, che il datore di lavoro non avesse dato prova di alcun impedimento a dare una comunicazione conforme, sotto il profilo della tempestività, a quanto richiesto dalla legge.

Il ricorso principale è quindi rigettato.

Il ricorso incidentale, condizionato, deve essere dichiarato inammissibile.

Le oscillazioni della giurisprudenza inducono a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi: rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale: compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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