Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1233 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 17/01/2019), n.1233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15439-2017 proposto da:

STUDIO GMR E ASSOCIATI, DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE SCOLA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 164/2017 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA,

depositato l’08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Lo Studio GMR e Associati, Dottori Commercialisti, propone ricorso per cassazione per tre mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione, contro il decreto con cui il Tribunale di Alessandria ha respinto l’opposizione allo stato passivo da esso Studio proposto al fine della ammissione del proprio credito per prestazioni professionali non già un chirografo ma in privilegio ex art. 2751 bis c.p.c., n. 2, privilegio invece dovuto, secondo lo stesso Studio, essendo stata la prestazione svolta personalmente dal dottor A., componente dell’associazione professionale, al quale la società in bonis l’aveva affidata.

2. – L’intimato Fallimento non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. Fall., art. 95, in relazione agli artt. 2745 e 2751 bis c.c., n. 2, ed in relazione al D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 25, comma 1, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto, in breve, che l’insinuazione del credito da parte dello Studio fosse preclusivo del riconoscimento del privilegio.

Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’esecuzione da parte del dottor A. delle prestazioni professionali.

Il terzo motivo denuncia nullità del decreto impugnato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., comma 2, per avere il Tribunale posto a fondamento della decisione una questione, l’astratta non configurabilità del privilegio in favore dell’associazione professionale, non sottoposta al dibattito processuale.

RAGIONI DELLA DECISIONE:

4. – Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato.

I tre motivi possono per il loro collegamento essere simultaneamente esaminati.

Questa Corte ha avuto modo anche di recente di ribadire che: “La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2, salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale” (Cass. 20 aprile 2018, n. 9927).

Il Tribunale non si è attenuto al menzionato principio, omettendo di considerare la documentazione prodotta a sostegno della dimostrazione della personalità della prestazione svolta, ed omettendo altresì di provvedere sull’ammissione della prova testimoniale appositamente dedotta allo scopo.

Ed inoltre il Tribunale ha palesemente errato anche nel porre a fondamento della decisione un argomento non solo estraneo al dibattito processuale, ossia il contenuto del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 25, comma 1, secondo cui i compensi derivanti dall’attività professionale dei soci costituiscono crediti della società, ma anche fuori bersaglio, giacchè il menzionato D.Lgs. riguarda gli avvocati e non i commercialisti.

Il decreto è cassato e rinviato al Tribunale di Alessandria in diversa composizione che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le

spese al Tribunale di Alessandria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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