Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12329 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 19/05/2010), n.12329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26405/2007 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso

Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto V.G. 757/06 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

21.6.06, depositata il 18/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” D.M.A. adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Campania, avente ad oggetto una controversia di pubblico impiego, pendente dall’11 giugno 1998 e non ancora decisa.

La Corte d’appello di Napoli, con decreto del 18 settembre 2006, fissata la durata ragionevole del giudizio in anni tre, riteneva violato il relativo termine per cinque anni e liquidava per il danno non patrimoniale Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo, e quindi complessivi Euro 5.000,00 condannando altresì il Presidente del Consiglio dei ministri a pagare le spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 246,00 di cui Euro 81,00 per diritti ed Euro 140,00 per onorari, oltre accessori. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso D.M.A., affidato ad undici motivi. Ha resistito con controricorso il Presidente del Consiglio dei ministri.

Osserva:

1.- Con i primi quattro motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; artt. 112 e 132 c.p.c.) e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:

a) questioni relative alla efficacia della CEDU nell’ordinamento interno ed all’efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte europea e di questa Corte;

in tutti i motivi è anche reiterata la tesi della vincolatività del parametro di liquidazione del danno stabilito dalla Corte EDU; nel primo riassuntivamente, in buona sostanza, sono indicati gli argomenti poi ribaditi negli altri mezzi) ed è formulato il seguente quesito la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU? (primo motivo);

b) questioni concernenti la quantificazione del danno (secondo, terzo e quarto motivo), si deduce che nelle cause aventi ad oggetto la materia del lavoro dovrebbe essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00.

1.1.- I motivi dal quinto all’undicesimo denunciano violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91 e 92, 112 e 132 c.p.c., delle tariffe professionali, nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:

a) la liquidazione delle spese – nonchè la decurtazione della nota spese, operata in difetto di motivazione – incide sul diritto della parte e dell’avvocato e le stesse devono essere poste a carico del soccombente, specie nel giudizio nel quale vi è una parte debole (sono richiamate alcune sentenze della Corte EDU) ed è formulato il seguente quesito di diritto è legittimo, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione di spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’art. 1 prot. add. CEDU direttamente applicabile al caso di specie?;

b) nella specie dovrebbe aversi riguardo alle tariffe per il giudizio innanzi alla Corte EDU e, comunque, non alla tariffa concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, poichè questa Corte, in alcune sentenze (richiamate) avrebbe escluso che quello in esame sia riconducibile a detta categoria di procedimenti, con conseguente applicabilità della tabella B, par. 1 per i diritti e della tabella A, par. 3 per gli onorari ed è formulato il quesito di diritto se alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di V.G.) vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)?. Il decreto sarebbe, comunque carente di motivazione sul capo della liquidazione delle spese e si sarebbe posto in contrasto con le quantificazioni operate da questa Corte; a tale riguardo è formulato il quesito se le spese liquidate dal giudice dì primo grado sono sufficienti in relazione all’attività svolta, alle tariffe professionali vigenti ed alla nota spese;

è riportata la nota spese depositata nel giudizio di merito, per sostenere che emergerebbe chiara la violazione di legge ed è formulato il seguente quesito può il giudice, nel liquidare le spese ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa liquidando spese, diritti ed onorar inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? e sul punto è denunciato anche difetto di motivazione riportando nel ricorso la nota spese depositata nel giudizio innanzi alla Corte d’appello.

2.- Il primo motivo è inammissibile, perchè si risolve in generiche deduzioni sulla diretta applicabilità delle sentenze della Corte di Strasburgo, formulate in modo del tutto scollegato dalla motivazione del decreto impugnato.

Posta questa premessa, si osserva:

a) va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sentenza n. 1338 del 2004). In termini analoghi è il principio enunciato dalla Corte costituzionale, che ha affermato che al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117, primo comma, Cost. (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007), Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito posto con il primo motivo.

b) In ordine alla questione (articolata con i motivi dal secondo al quarto) concernente la quantificazione dell’indennizzo, non può essere seguita la censura in ordine al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 giacchè ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro o previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa di lavoro abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass., Sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 6898).

I motivi attinenti alle spese possono essere esaminati congiuntamente, perchè logicamente connessi.

Le questioni poste vanno risolte facendo applicazione dei seguenti principi, già enunciati da questa Corte:

la L. n. 89 del 2001 non reca nessuna specifica norma in ordine al regime delle spese all’esito dello svolgimento del processo camerale di cui all’art. 3, comma 4 e, in virtù del richiamo ivi effettuato, si applicano sul punto le norme del codice di rito, avendo anche il legislatore dimostrato attenzione a questo profilo, esonerando il ricorrente dal contributo unificato (L. n. 89 del 2001, art. 5 bis, e, successivamente, D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 10 e 265) (Cass. n. 23789 del 2004);

le disposizioni dell’art. 91 c.p.c., e segg., in tema di spese processuali trovano applicazione, in linea generale, nel procedimento camerale nel caso in cui questo statuisca su posizioni soggettive in contrasto, come accade nella specie, senza che nessun ostacolo all’applicazione di detta normativa provenga dalla Convenzione CEDU, ovvero dal Protocollo aggiuntivo (Cass. n. 12021 del 2004), restando esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo (Cass. n. 1078 del 2003);

dalla CEDU non discende un obbligo, a carico del legislatore nazionale, dì conformare il processo per l’equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attività dello Stato che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti dalla Convenzione o ad imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione (Cass. n. 182 04 del 2003).

Posta questa premessa, va osservato che il decreto ha liquidato per spese la complessiva somma di Euro 246,00 di cui Euro 81,00 per diritti ed Euro 140,00 per onorario, indicando espressamente di applicare la tariffa per la volontaria giurisdizione.

In questa parte, il decreto non si sottrae alle censure svolte che assurgono al grado di specificità sufficiente, dato che l’applicazione delle suindicate disposizioni della tabella ha comportato una violazione dei minimi di tariffa. Relativamente alle disposizioni della tariffa forense applicabili nella specie, va ricordato che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata la configurazione del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 quale procedimento contenzioso, con conseguente affermazione del potere-dovere del giudice di statuire sulle spese e di applicare le norme dell’art. 91 c.p.c., e segg. (Cass. n. 12021 del 2004; n. 12542 del 2002), costituendo quello in esame uno dei molti casi nei quali il legislatore, in virtù di un’opzione riconosciuta dal giudice delle leggi compatibile con i principi costituzionali (in riferimento a plurime materie, Corte cost., n. 35 del 2002; n. 49 del 1999; n. 121 del 1994; n. 543 del 1989), ha utilizzato la procedura camerale nonostante la presenza di elementi propri della giurisdizione contenziosa, in virtù di valutazioni compiute sulla base della natura degli interessi regolati e dell’opportunità di adottare più celeri forme processuali (tra le molte, Cass., S.U., n. 5629 del 1996; Cass. n. 14200 del 2004).

In considerazione di questa configurazione, la disciplina dei diritti e degli onorari dell’avvocato non può ritenersi governata dall’art. 11 della tariffa professionale approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, che concernente esclusivamente i procedimenti non contenziosi.

Questa disposizione, al primo comma, stabilisce che gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell’opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

La genericità del riferimento ai procedimenti in Camera di consiglio, che pure deporrebbe per una differente conclusione, va infatti letta in correlazione con la successiva puntualizzazione che, identificando il genus di riferimento in quello dei procedimenti non contenziosi – ulteriormente confortata dai commi 2 e 3 – rende quindi certo che la disciplina stabilita dall’art. 11, cit., è applicabile esclusivamente nel caso in cui sussista detto carattere, non riscontrabile nel procedimento ex L. n. 89 del 2001. Infine, va osservato che questa interpretazione è confortata dalla regolamentazione stabilita nelle voci 75 e 76 della Tabella dei diritti, dato che la prima reca una regola specifica per le materie da trattarsi in Camera di consiglio, con la significativa esclusione della cause in materia di famiglia, o di competenza del giudice tutelare, mentre la seconda prevede che per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni dal paragrafo 1.

Tanto conforta l’applicabilità, nella specie, per i diritti della Tab. B-I e per gli onorari della Tab. A-4.

Entro questi limiti le censure vanno accolte.

Non può invece essere accolta la doglianza con cui si addebita alla Corte territoriale di non avere liquidato le spese secondo la nota spese. Nel caso in esame, infatti, la parte ricorrente ha omesso di riportare in ricorso la nota specifica relativa alle spese presentata ai sensi dell’art. 75 disp. att. c.p.c., tale non potendosi ovviamente considerare quella che vi si trova allegata, in quanto costituita da foglio volante non inserito nel fascicolo di parte e privo di annotazione del cancelliere circa l’avvenuto deposito.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni che la sorreggono e che conducono all’accoglimento del ricorso nei limiti innanzi precisati.

Si che l’impugnato decreto deve essere cassato limitatamente alle spese liquidate e, con decisione ex art. 384 c.p.c., l’Amministrazione intimata deve essere condannata al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari.

In ragione del limitato accoglimento dei motivi di ricorso le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità possono essere compensate nella misura di 2/3.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 330,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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