Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12329 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9895-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ATLANTIS CAPITAL SPECIAL SITUATIONS SPA;

– intimato –

Nonchè da:

ATLANTIS CAPITAL SPECIAL SITUATIONS SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 30/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto ricorso incidentale;

udito per il ricorrente l’Avvocato MONTAGNOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LIZZA per delega

dell’Avvocato ROMANO che si riporta agli atti e alle memorie.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’agenzia delle entrate propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 22/35/13 del 30 gennaio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale notificato alla “Atlantis Capital Special Situations spa” in sede di riqualificazione, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20 dell’operazione complessa con la quale la “G srl” aveva: costituito, quale socio unico, la Are Alfa srl (31 maggio 2007); – conferito a quest’ultima un ramo aziendale (13 giugno 2007); – ceduto alla Atlantis Capital Special Situation spa la totalità della partecipazione da essa detenuta nella neocostituita Are Alfa srl (13 giugno 2007).

In particolare, ha ritenuto la commissione tributaria regionale che: – l’operazione in questione (comportante la tassazione in misura fissa, e non proporzionale) non avesse natura elusiva, non potendo quest’ultima essere fatta valere nè D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis (norma relativa alle sole imposte dirette), nè D.P.R. n. 131 del 1986 cit., ex art. 20 (sussistendo la valida ragione economica rappresentata dalla salvaguardia dei livelli occupazionali di G srl mediante conferimento dell’azienda alla Are Alfa invece che alla Atlantis; avendo quest’ultima natura di holding pura di partecipazione e non di società operativa).

Resiste con controricorso la Atlantis Capital Special Situations spa, la quale formula anche un motivo di ricorso incidentale.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 53 Cost., art. 1362 cod. civ., D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20, 23 e 41, tariffa Prima Parte all. al D.P.R. n. 131 del 1986 cit., art. 4, comma 1; nonchè del divieto generale di abuso del diritto. Per avere la commissione tributaria regionale discostandosi dal dominante orientamento di legittimità – erroneamente escluso il potere dell’amministrazione finanziaria di riqualificare, ex art. 20 citato, un’operazione caratterizzata, come nella specie, dal compimento di negozi giuridici collegati; inoltre, posti in essere allo scopo, esclusivo o prevalente, di conseguire un indebito risparmio d’imposta.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, rappresentato dalla insussistenza, nella specie, di valide ragioni economiche e patrimoniali. Contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione tributaria regionale, la natura di holding finanziaria della Atlantis non ostava infatti all’acquisto diretto da parte sua del ramo aziendale, posto che – ex art. 2384 bis cod. civ. – l’atto eccedente l’oggetto sociale non comportava nullità negoziale ma, al più, l’inefficacia ed inopponibilità dell’atto nei rapporti con i terzi consapevoli. Con la conseguenza che l’acquisizione diretta dell’azienda da parte di Atlantis non trovava impedimento giuridico nella natura di holding da quest’ultima rivestita; tanto più che lo strumento utilizzato (cessione della partecipazione della società conferitaria di ramo aziendale) comportava esso stesso l’aggiramento di istituti tipici della cessione di azienda, in primo luogo quello della responsabilità patrimoniale dell’acquirente per i debiti aziendali ex art. 2560 c.c., comma 2.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce analoga censura sotto il profilo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012 – dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; appunto costituito dall’assenza di valida ragione economica escludente l’elusività dell’operazione. Tanto più considerando che sussisteva abuso del diritto anche qualora lo scopo economico diverso dal risparmio fiscale, ancorchè esistente, avesse rilevanza del tutto marginale, come nella specie.

Con il quarto motivo di ricorso si ripropone la stessa violazione che precede (affermazione di una sostanziale ragione economica diversa dal risparmio fiscale) sotto il profilo della violazione degli artt. 2384 e 2697 cod. civ.. Non essendo conforme alla legge l’individuazione in capo alla Atlantis, in quanto holding pura, di un impedimento di ordine giuridico all’acquisto diretto dell’azienda. Ciò perchè l’atto eccedente i limiti dell’oggetto sociale non era invalido ma comportava, al più, la responsabilità degli amministratori nei confronti della società.

p. 2.1 Con il motivo di ricorso incidentale, la Atlantis deduce nullità della sentenza e del procedimento di appello; per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato sulla sua eccezione di tardività dell’appello, in quanto proposto dall’agenzia delle entrate oltre lo scadere del termine lungo semestrale qui applicabile, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado successivamente all’entrata in vigore della legge 69/09, modificativa dell’art. 327 cod. proc. civ..

p. 2.2 E’ fondato, con effetto assorbente del ricorso principale, il motivo di ricorso incidentale così proposto dalla società.

L’appello introdotto dall’agenzia delle entrate avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Genova era, infatti, tardivo; con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Tale profilo – che la commissione tributaria regionale non ha minimamente considerato, pur a fronte di specifica eccezione di inammissibilità sul punto – trova riscontro nelle seguenti circostanze oggettive, evincibili dagli atti e liberamente attingibili da questa corte in ragione della loro rilevanza prettamente processuale: trattandosi di giudizio introdotto in primo grado (impugnativa dell’atto impositivo del luglio 2010) successivamente alla data (4 luglio 2009) di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, il termine “lungo” per la proposizione dell’appello era nella specie quello semestrale dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327 c.p.c.come risultante dalle modificazioni apportate dalla L. n. 69 del 2009 cit., art. 46, comma 17; – a fronte di sentenza di primo grado pubblicata l’11 aprile 2011, il termine semestrale così individuato veniva dunque a scadenza, considerata la sospensione dei termini in periodo feriale, il 27 novembre 2011; – l’atto di appello risulta essere stato notificato, a mezzo di consegna del plico raccomandato all’ufficio postale per l’inoltro e la consegna, in data 30 novembre 2011 (con effettivo recapito in data 1^ dicembre 2011).

Come detto, la convergenza di tali elementi trova riscontro documentale in atti; nè essa è stata in alcun modo confutata, in replica al ricorso incidentale avversario, dalla agenzia delle entrate.

Ne segue la cassazione senza rinvio della sentenza di appello, stante la tardività dell’appello ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Quanto alle spese di lite dei gradi di appello e legittimità, se ne dispone l’accollo a carico dell’agenzia delle entrate, in ragione di soccombenza.

La liquidazione avviene come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale;

– cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando la tardività dell’appello e l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

condanna l’agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in Euro 4.000,00, e di quello di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00; il tutto oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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