Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12328 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9684-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G. SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 43, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 30/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MONTAGNOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LIZZA per delega

dell’Avvocato ROMANO che si riporta agli atti e alle memorie.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’agenzia delle entrate propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 21/35/13 del 30 gennaio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale notificato alla “G srl” in sede di riqualificazione, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20 dell’operazione complessa con la quale la “G srl” aveva: – costituito, quale socio unico, la Are Alfa srl (31 maggio 2007); – conferito a quest’ultima un ramo aziendale (13 giugno 2007); – ceduto alla Atlantis Capital Special Situation spa la totalità della partecipazione da essa detenuta nella neocostituita Are Alfa srl (13 giugno 2007).

In particolare, ha ritenuto la commissione tributaria regionale che: – l’operazione in questione (comportante la tassazione in misura fissa, e non proporzionale) non avesse natura elusiva, non potendo quest’ultima essere fatta valere nè D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis (norma relativa alle sole imposte dirette), nè D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20 cit. (sussistendo la valida ragione economica rappresentata dalla salvaguardia dei livelli occupazionali di G srl mediante conferimento dell’azienda alla Are Alfa invece che alla Atlantis; avendo quest’ultima natura di holding pura di partecipazione e non di società operativa).

Resiste con controricorso e memoria la G srl in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 53 Cost., art. 1362 cod. civ., D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20, 23 e 41, tariffa Prima Parte all. al D.P.R. n. 131 del 1986 cit., art. 4, comma 1; nonchè del divieto generale di abuso del diritto. Per avere la commissione tributaria regionale discostandosi dal dominante orientamento di legittimità – erroneamente escluso il potere dell’amministrazione finanziaria di riqualificare, ex art. 20 citato, un’operazione caratterizzata, come nella specie, dal compimento di negozi giuridici collegati; inoltre, posti in essere allo scopo, esclusivo o prevalente, di conseguire un indebito risparmio d’imposta.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, rappresentato dalla insussistenza, nella specie, di valide ragioni economiche e patrimoniali. Contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione tributaria regionale, la natura di holding finanziaria della Atlantis non ostava infatti all’acquisto diretto da parte sua del ramo aziendale, posto che – ex art. 2384 bis cod. civ. – l’atto eccedente l’oggetto sociale non comportava nullità negoziale ma, al più, l’inefficacia ed inopponibilità dell’atto nei rapporti con i terzi consapevoli. Con la conseguenza che l’acquisizione diretta dell’azienda da parte Atlantis non trovava impedimento giuridico nella natura di holding da quest’ultima rivestita; tanto più che lo strumento utilizzato (cessione della partecipazione della società conferitaria di ramo aziendale) comportava esso stesso l’aggiramento di istituti tipici della cessione di azienda, in primo luogo quello della responsabilità patrimoniale dell’acquirente per i debiti aziendali ex art. 2560 c.c., comma 2.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce analoga censura sotto il profilo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012 – dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; appunto costituito dall’assenza di valida ragione economica escludente l’elusività dell’operazione. Tanto più considerando che sussisteva abuso del diritto anche qualora lo scopo economico diverso dal risparmio fiscale, ancorchè esistente, avesse rilevanza del tutto marginale, come nella specie.

Con il quarto motivo di ricorso si ripropone la stessa violazione che precede (affermazione di una sostanziale ragione economica diversa dal risparmio fiscale) sotto il profilo della violazione degli artt. 2384 e 2697 cod. civ.. Non essendo conforme alla legge l’individuazione in capo alla Atlantis, in quanto holding pura, di un impedimento di ordine giuridico all’acquisto diretto dell’azienda. Ciò perchè l’atto eccedente i limiti dell’oggetto sociale non era invalido ma comportava, al più, la responsabilità degli amministratori nei confronti della società.

p. 2. Il ricorso è improcedibile.

Si rileva infatti che la parte ricorrente – pur dopo aver dato atto, in ricorso, dell’avvenuta notificazione ad essa della sentenza impugnata – non ha depositato, come sarebbe stato suo onere ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), copia autentica della stessa con la pertinente relata di notificazione (risulta unicamente l’annotazione a protocollo di tale notificazione).

Si tratta di incombente finalizzato alla verifica di tempestività del ricorso, e riscontrabile anche d’ufficio dal giudice; esso, inoltre, è scevro dalla possibilità di equipollenti, così come ritenuto da costante giurisprudenza di legittimità: Cass. nn.14207/15; 6712/13.

In particolare, Cass. 14207/15 cit. ha stabilito (proprio in fattispecie di contenzioso tributario) che: “in materia d’impugnazione di cassazione, l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, esigendo, a pena d’improcedibilità, che con il ricorso venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude che al mancato deposito possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo e, in particolare, dalla copia depositata dalla controparte o dall’esistenza della sentenza nel fascicolo d’ufficio”.

Si sono pronunciate nel senso della improcedibilità del ricorso per cassazione in ipotesi di mancata allegazione della copia autentica con relata di notifica – tra le altre – Cass. SSUU 9005/09 e Cass. 16498/16.

Cass. 9987/16 ha riaffermato (in fattispecie L. Fall., ex artt. 98 e 99 ma sulla base di un principio di portata generale) che il mancato deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, corredata dalla prova della sua notificazione, “determina l’improcedibilità del relativo ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, atteso che tale omissione impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione; a nulla valendo la mera indicazione delle corrispondenti date nell’epigrafe del ricorso, o la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il deposito, da parte sua, di una copia con la relata, o la presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione”.

Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico dell’agenzia delle entrate, in ragione di soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara improcedibile il ricorso;

condanna l’agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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