Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12328 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Michele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 42,

presso lo studio dell’avvocato LONETTI PEPPINO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AMA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 27065-2007 proposto da:

AMA – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CIRO MENOTTI 1, presso lo studio dell’avvocato COCCONI GIOVANNI, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

G.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5645/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/09/2006, R.G.N. 3303/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’estinzione per rinuncia del

ricorso.

La Corte:

Fatto

OSSERVA IN FATTO

con ricorso, pendente al numero 23650 di Ruolo generale dell’anno 2007, il sig. G.E., rappr.to e difeso dall’avv. Peppino Lonetti, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma del 5.7- 15.9.2006, n. 5645, che aveva respinto le sue richieste nei confronti dell’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. di Roma, volte ad ottenere il pagamento delle differenze del compenso del lavoro straordinario;

l’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. di Roma con l’aVV. Giovanni M. Cocconi si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso principale con il favore delle spese giudiziali e proponendo a sua volta ricorso incidentale pendente al numero 27065 di Ruolo generale dell’anno 2007;

entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi.

Diritto

rilevato che sia il lavoratore, ricorrente principale, che l’Azienda Municipale Ambiente (AMA) S.p.A., ricorrente incidentale, non solo hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, ma hanno anche aderito reciprocamente alle suddette rinunce;

rilevato che sia gli atti di rinuncia che quelli di adesione sono stati sottoscritti dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori;

ritenuto, quindi, che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia senza che si debba provvedere in ordine alle spese.

P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinuncia; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA