Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12327 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Michele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

Fatto

OSSERVA IN FATTO

con ricorso, pendente al numero 23647 di Ruolo generale dell’anno 2007, il sig. M.F., rappr.to e difeso dall’avv. Peppino Lonetti, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma del 10.5 – 13.9.2006, n. 3949, che aveva respinto le sue richieste nei confronti dell’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. di Roma, volte ad ottenere il pagamento delle differenze del compenso del lavoro straordinario;

l’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. di Roma con l’avv. Prof. Massimo Pallini si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso principale con il favore delle spese giudiziali e proponendo a sua volta ricorso incidentale pendente al numero 26783 di Ruolo generale dell’anno 2007;

entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi.

Diritto

rilevato che sia il lavoratore, ricorrente principale, che l’Azienda Municipale Ambiente (AMA) S.p.A., ricorrente incidentale, non solo hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, ma hanno anche aderito reciprocamente alle suddette rinunce;

rilevato che sia gli atti di rinuncia che quelli di adesione sono stati sottoscritti dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori;

ritenuto, quindi, che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia senza che si debba provvedere in ordine alle spese.

P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinuncia; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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