Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12326 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13242-2020 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato STEFANIA RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

12/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 656/2020 pubblicato il 12-2-2020, il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso proposto da M.A., cittadino della Costa d’Avorio, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha affermato che, anche ove credibile la vicenda personale, risalente nel tempo, narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese per le minacce rivolte dai ribelli al suo datore di lavoro in quanto ritenuto responsabile di un furto di un autoveicolo e dell’uccisione della guardia del corpo, il pericolo paventato riguardava il datore di lavoro, che era scappato dalla Costa d’Avorio, e non il richiedente. Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale e geo-politica della Costa d’Avorio, descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5”. 2. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”. Con il primo motivo il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità della vicenda narrata e dell’asserita violazione dei criteri di legge in ordine a detto giudizio. Con il secondo motivo si duole dell’errata valutazione delle condizioni socio-politiche del suo Paese da parte del Tribunale e deduce che il quadro sociopolitico che emerge dalle pronunce di merito richiamate in ricorso è molto più drammatico di quello rappresentato dal giudice di prime cure, che non aveva acquisito le necessarie informazioni, essendo, invece, sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

4. In via pregiudiziale, il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile per difetto del requisito – prescritto dall’art. 365 c.p.c., – di specialità della procura. Si è andato consolidando nel tempo l’orientamento più restrittivo della giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti Cass., ord., 24/07/2017, n. 18257; Cass., ord., 30/03/2018, n. 6070; Cass., ord., 11/10/2018, n. 25177; Cass., 2/07/2019, n. 17708; Cass., ord., 18/02/2020, n. 4069), al quale il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione qualora – come nel caso all’esame – la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso peraltro privo di timbro di congiunzione- contenga espressioni incompatibili con la proposizione di detta impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri gradi o fasi processuali.

2.1. Nel caso di specie la procura, dopo un generico riferimento alla “facoltà di proporre ogni tipo di impugnazione ed istanza disciplinata dalle leggi vigenti in materia di immigrazione”, conferisce al difensore la facoltà di difendere la parte nel procedimento avanti alla Corte d’appello di Brescia e non contiene alcun riferimento al provvedimento impugnato o al giudizio di cassazione, difettando, pertanto, del requisito di specialità.

3. Nulla si dispone circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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