Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12325 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35916-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32,

presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ SCHITTONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE FERRO;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4,

presso lo studio dell’avvocato CHRISTIAN ARTALE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE BALSAMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1076/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza del 22.5.2018, la Corte d’appello di Palermo confermò la sentenza del Tribunale di Marsala, che aveva accolto la domanda proposta da L.M. nei confronti di G.G., con cui aveva chiesto l’accertamento della violazione delle distanze legali;

– per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso G.G. sulla base di tre motivi;

– ha resistito con controricorso L.M..

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., degli artt. 633 e 634 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito non avrebbe integrato il contraddittorio nei confronti del sig. Ditta G., proprietaria dell’immobile che avrebbe subito il pregiudizio dalla costruzione del fabbricato in violazione delle distanze, come risultante dalla visura catastale e dalla richiesta di concessione in sanatoria dell’immobile, oltre che dalla CTU; inoltre, pur ammettendo che la proprietaria dell’immobile fosse la Leggio, sarebbe stato pretermesso L.P., comproprietario del bene;

– il motivo non è fondato;

– in disparte il difetto di specificità del motivo per omessa allegazione degli atti su cui esso si fonda, la corte di merito ha accertato che dall’atto di compravendita del 6.6.1967 risultava che l’attrice era comproprietaria del bene unicamente a L.P.;

ne consegue che i dati catastali o la presentazione della concessione in sanatoria sono recessivi rispetto al titolo di proprietà;

– quanto all’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario L.P., la corte distrettuale ha correttamente applicato il consolidato principio secondo cui il comproprietario può agire a tutela della proprietà comune al fine di far valere l’osservanza delle distanze legali, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri (Cassazione civile sez. II, 15/04/2009, n. 8949);

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 873 c.c. e dell’art. 16 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Santa Ninfa in quanto la corte palermitana non avrebbe tenuto conto che le parti avevano regolato i rapporti di vicinato, derogando alle distanze, con due scritture private, del 10.10.1997 e del 15.2.2006;

– il motivo è inammissibile;

– la corte di merito ha accertato che la scrittura privata del 10.10.1997 si riferiva ad altri fondi di proprietà delle parti e non a quello oggetto di causa e che, in ogni caso, l’accordo prevedeva che la deroga fosse consentita nei limiti delle distanze fissate dagli strumenti urbanistici; poichè il regolamento del Comune di Santa Ninfa consentiva la costruzione al confine solo nell’ipotesi in cui le costruzioni fossero aderenti, il giudice di merito, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, aveva accertato che dette costruzioni non lo erano;

– anche con riguardo alla scrittura del 15.2.2006, la contestazione riguarda accertamenti di fatto sulla violazione della convenzione, insindacabili in sede di legittimità;

– con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del contenuto della convenzione del 15.2.2006, dalla quale emergerebbe la rinuncia al rispetto delle distanze;

– il motivo è inammissibile;

– il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’11.9.2012, e, trattandosi di “doppia conforme”, l’art. 349 ter c.p.c., comma 4, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L.134/2012, il ricorso per cassazione non è ammesso per vizio di motivazione in relazione ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012;

nella specie, il giudizio d’appello è successivo a tale data, sicchè il vizio motivazionale non può essere dedotto con il ricorso per cassazione;

Il ricorso va pertanto rigettato;

le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso “12 a e, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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