Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12325 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25931-2019 proposto da:

CONSORZIO INTERPROVINCIALE TERRITORIO DEI TRULLI E DELLE GROTTE, in

persona del suo Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCESCO PANNARALE;

– ricorrente –

contro

COMUNE CEGLIE MESSAPICA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato CATALDO GIANFREDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 21164/2014 il Tribunale di Taranto accoglieva l’opposizione proposta dal Comune di Ceglie Messapica avverso il decreto ingiuntivo n. 1140/2018 con cui il Comune era stato condannato a pagare in favore del Consorzio Interprovinciale dei Trulli e delle Grotte la somma di Euro 51.172,22 per ripartizione tra gli Enti consorziati del disavanzo complessivamente pari a Euro 846.317,20, risultante dalla Delib. del Commissario liquidatore, n. 2 del 2008, derivante da omesso pagamento dei contributi consortili maturati nel corso degli anni. Il Tribunale riteneva che il Consorzio non avesse fornito elementi probatori esaustivi in ordine all’an e al quantum della pretesa creditoria monitoriamente azionata, in quanto la documentazione allegata non consentiva di individuare con esattezza il titolo del credito vantato nei confronti del Comune.

2. Con sentenza n. 184/2019 depositata il 29-3-2019 la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto -, rigettava l’appello proposto dal Consorzio Interprovinciale dei Trulli e delle Grotte avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che confermava.

3. Avverso la sentenza d’appello il Consorzio Interprovinciale dei Trulli e delle Grotte propone ricorso affidato a un solo motivo, resistito con controricorso dal Comune di Ceglie Messapica. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

4. Con unico motivo il Consorzio ricorrente denuncia la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, introdotto dalla L. n. 15 del 2005, per avere la Corte territoriale ritenuto nulla in quanto priva di adeguata motivazione la Delib. del Commissario Liquidatore 25 marzo 2008, n. 2. Deduce che l’adeguata motivazione non è elemento essenziale dell’atto amministrativo e che dalla stessa sentenza impugnava risultava che nella delibera erano stati precisati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della delibera stessa, con cui era stato accertato il disavanzo finanziario del Consorzio. Inoltre rileva che la delibera era stata regolarmente pubblicata nell’Albo Pretorio e non era stata impugnata dal Comune in quanto illegittima. Richiama due precedenti decisioni della stessa Corte d’appello con cui erano stati accolti, in casi a suo dire analoghi, i motivi di gravame del Consorzio, per non avere il Comune impugnato la Delib. di approvazione del disavanzo n. 2 del 2008, nei termini di legge. Afferma di aver impugnato per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, la medesima sentenza d’appello per non aver la Corte territoriale considerato il fatto che la citata delibera era stata pubblicata nell’Albo Pretorio e non era stata impugnata neanche davanti al Giudice amministrativo, ed espone che l’istanza ex art. 398 c.p.c., era stata rigettata dalla Corte d’appello con ordinanza del 17-7-2019 per mancanza di solido fumus boni iuris dell’impugnazione per revocazione.

5. Il motivo è inammissibile.

5.1. La Corte d’appello, nel rigettare l’appello del Consorzio, ha affermato che: a) vi era palese contraddittorietà tra la motivazione a base dell’ingiunzione (mancato pagamento nel corso degli anni del contributo da parte dei comuni consorziati) e quello della Delib. n. 2 del 2008, da cui non si evinceva che il disavanzo fosse determinato anche dall’omessa contribuzione di alcuni consorziati, ed il Comune aveva dimostrato di aver pagato le proprie quote contributive fino al 1991, allorquando il Consorzio venne posto in liquidazione; b) il Consorzio, poichè svolgeva attività esterna, ex art. 2615 c.c., aveva una propria autonomia patrimoniale e negoziale, pur essendo sfornito di personalità giuridica, e non era rinvenibile nell’ordinamento, anche alla stregua di quanto previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 6, comma 19, la sussistenza di un dovere in capo agli enti locali partecipanti al consorzio di ripianare automaticamente le perdite gestionali accumulate, vigendo, anzi, un principio generale di “divieto di soccorso finanziario” fondato su esigenze di tutela dell’economicità gestionale e della concorrenza, estensibile anche ai consorzi, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte dei Conti sul punto, che richiamava, anche in considerazione del fatto che nella specie era un soggetto di diritto pubblico (ente locale) ad accollarsi il debito di un soggetto terzo; c) il suddetto principio, secondo cui l’ente locale (in tesi il Comune di Ceglie Messapica) non era tenuto a ripianare automaticamente le perdite gestionali accumulate dal soggetto partecipato, era applicabile anche nella fase della liquidazione relativa alle operazioni di ripianamento del deficit finanziario, non disciplinando il codice la procedura di liquidazione dei consorzi, sicchè detta procedura avrebbe dovuto essere regolamentata nei contratti costitutivi del Consorzio, mentre nel caso di specie nulla prevedeva lo statuto del Consorzio stesso; d) il credito azionato in sede monitoria derivava da una situazione patrimoniale formalizzata dal Commissario Liquidatore con la Delib. n. 2 del 2008, in cui veniva effettuata in maniera oltremodo sintetica la ricognizione della situazione finanziaria del consorzio stesso e ripartito il disavanzo al 31.12.2007 fra gli Enti già consorziati in proporzione alla popolazione residente; e) la Delib. del Commissario liquidatore 25 marzo 2008, n. 2, era in ogni caso priva di adeguata motivazione e pertanto nulla, così come ritenuto dal primo giudice.

5.2. Ciò posto, il Consorzio censura solo la motivazione sub e) e non le altre rationes decidendi idonee da sole a sorreggere la motivazione, come eccepito dal Comune. In estrema sintesi, la Corte di merito ha ritenuto che, in assenza di previsione dello Statuto, non vi fosse l’obbligo degli Enti consorziati di ripianamento automatico della situazione debitoria del Consorzio, che la Delib. n. 2 del 2008, genericamente riguardasse solo la ricognizione della situazione finanziaria e la ripartizione del disavanzo tra i consorziati e che, solo come ultima ratio di chiusura del percorso motivazionale, già autonomamente sorretto da distinte argomentazioni, la stessa delibera fosse, in ogni caso, priva di adeguata motivazione.

Il ricorrente non svolge alcuna critica specifica sulla mancanza di fonte negoziale o legale dell’obbligo di ripianamento a carico del Comune, ma si limita solo ad affermare che la motivazione adeguata non è elemento essenziale della delibera e che quest’utima non è stata impugnata in via amministrativa. Peraltro il Consorzio neppure riporta il contenuto della delibera, o allega che dalla delibera possa evincersi quale sia la fonte dell’obbligo suddetto, sicchè la censura, sotto tale profilo, difetta anche di autosufficienza.

Nella memoria illustrativa il Consorzio assume che le argomentazioni svolte dalla Corte di merito, sintetizzate sub a), b), c), d) del p. 5.1., non siano autonome rationes decidendi in quanto tutte conducenti alla nullità della Delib. n. 2 del 2008, il che non è, come già rimarcato e come risulta chiaramente dal tenore della sentenza impugnata di cui si è detto.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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