Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12325 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. II, 09/05/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21801-2017 proposto da:

P.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO FANTINI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

09/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.G.P., in proprio e in qualità di unico erede di P.G.A., e di d.D.I.E., proponeva opposizione avverso il decreto del presidente della Corte d’Appello di Milano con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagare la somma di Euro 1867 a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento di civile instaurato avanti al Tribunale di Milano, in data 24 maggio 2000, contro Igei s.p.a. e liquidazione Inps, avente ad oggetto l’accertamento della nullità o inefficacia del contratto di locazione concluso tra i genitori del ricorrente e l’Inps, recante la data del 19 gennaio 1999, e l’accertamento delle somme effettivamente dovute per canone e spese oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.

2. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente l’opposizione, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 533,33 in favore del ricorrente in qualità di erede di d.D.I.E..

La Corte d’Appello riteneva condivisibili le considerazioni espresse nel provvedimento opposto in merito alla condotta ostruzionistica svolta nel giudizio presupposto dal ricorrente, così come quelle in merito all’adeguatezza della somma riconosciuta.

Veniva accolta, invece, la domanda del ristoro del pregiudizio patito in qualità di erede della madre d.D.I.E., deceduta il (OMISSIS).

3. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione P.G.P. sulla base di sei motivi di ricorso.

4. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della decisione e del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 161 c.p.c., comma 2, in relazione all’omessa sottoscrizione del relatore.

Il ricorrente evidenzia che la sentenza collegiale priva della firma dell’estensore è affetta da nullità assoluta ed insanabile. Pertanto, il decreto impugnato, privo della sottoscrizione del relatore, deve essere cassato non essendo possibile neanche procedere all’integrazione della sottoscrizione.

1.2 Il motivo è manifestamente infondato.

La L. n. 89 del 2001, art. 5 ter prevede che “Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione. L’opposizione si propone con ricorso davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l’art. 125 c.p.c.. La Corte d’appello provvede ai sensi degli artt. 737 c.p.c. e ss.. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

Il provvedimento impugnato, pertanto, è un decreto che, quando è collegiale come nella specie, deve essere firmato solo dal Presidente ai sensi dell’art. 135 c.p.c..

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, commi 2 bis e 2 ter, nn. 1, 2, 3 e artt. 3,10,24,97,111 e 117 Cost. dell’art. 6, paragrafo 1, 13 e 41CEDU, nonchè vizio di motivazione con riguardo alla determinazione dell’indennizzo che, tenuto conto dell’oggetto del giudizio, (omesso esame della domanda ex art. 2532 c.c.) della relazione della (Ndr: testo originale non comprensibile), non avrebbe potuto essere determinato nella misura minima, per di più mediante una motivazione meramente apparente.

Il ricorrente, dunque, lamenta l’insufficiente liquidazione dell’indennizzo effettuata sulla base di una motivazione illogica, incongrua e contraria alla giurisprudenza della corte CEDU e a quella di legittimità.

Si lamenta, inoltre, della frammentazione della durata del giudizio che, invece, andava considerato unitariamente. Infine, il ricorrente lamenta l’omesso esame delle puntuali articolate censure circa l’assenza di condotta ostruzionistica, tenuto conto peraltro del principio consolidato secondo il quale la condotta processuale non collaborativa tenuta da una o entrambe le parti, ovvero da un’autorità terza, non esclude la responsabilità dello Stato per la conseguente dilazione dei tempi processuali.

2.1 Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente invoca la violazione di un cospicuo numero di norme, e contestualmente censura la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’omesso esame delle proprie difese sull’assenza di condotta ostruzionistica.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, Ord. n. 26874 del 2018).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione L. n. 89 del 2001, art. 6, paragrafo 1, CEDU e art. 2056 c.c., in relazione al danno iure successionis.

Il ricorrente lamenta che, per il danno patito dalla madre, la Corte d’Appello non ha tenuto conto della durata del giudizio di primo grado e lo ha fatto decorrere dall’introduzione del giudizio di appello, senza neanche tener conto del maggior danno morale sofferto. Lo stesso anche con riferimento alla posizione del padre deceduto dopo un anno dall’inizio del giudizio di primo grado.

3.1 Il terzo motivo è infondato.

Risulta corretta la decisione della Corte d’Appello di rigettare la domanda di riconoscimento dell’indennizzo in qualità di erede del padre deceduto nel corso del giudizio di primo grado che era durato meno di tre anni. Per lo stesso motivo risulta altrettanto corretta la decisione di limitare il riconoscimento dell’indennizzo richìesto in qualità di erede della madre d.D.I.E. al giudizio di appello che aveva superato il limite di durata ragionevole, limitandolo fino al momento del decesso avvenuto il (OMISSIS).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 6, art. 13 CEDU, art. 111 Cost., nonchè degli artt. 1223,1226,2043 e 2056 c.c., artt. 112 e 132 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all’ingiustificato mancato riconoscimento del danno patrimoniale.

Il ricorrente lamenta che non sia stata data risposta alla propria richiesta di prendere in considerazione, ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale ex legge Pinto, gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla lungaggine del procedimento presupposto, in relazione al mancato esame della domanda ex art. 2932 c.c. di corretta quantificazione dei canone di locazione quali conseguenza immediata e diretta dell’irragionevole durata dello stesso.

La durata irragionevole del processo, secondo il ricorrente, ha fatto sì che venisse meno l’interesse all’azione ex art. 2932 c.c. con conseguente compromissione dei propri interessi patrimoniali e irreparabilità del danno.

4.1. Il quarto motivo è infondato.

Il ricorrente pretende di collegare la irragionevole durata del processo presupposto al venir meno del suo interesse ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c. con conseguente compromissione dei propri interessi patrimoniali ed irreparabilità del danno.

Tale doglianza, tuttavia, non si confronta con la motivazione della Corte d’Appello in primo luogo nella parte in cui si è riscontrata la totale soccombenza del ricorrente nel giudizio presupposto. Inoltre, deve ribadirsi che non è compito del giudice dell’equa riparazione valutare l’eventuale erroneità del giudizio presupposto, e che il ricorrente non indica le ragioni per le quali sarebbe venuto meno il suo interesse alla domanda ex art. 2932 a causa dell’irragionevole durata del processo.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e D.M. n. 55 del 2014, in relazione alla liquidazione delle spese, nonchè ex art. 112 c.p.c.

Il decreto impugnato, sulla base del notevole divario tra il domandato e l’accolto, ha condannato il Ministero a rifondere al ricorrente solo un terzo delle spese del giudizio di opposizione. Secondo il ricorrente la quantificazione operata dal giudice di merito è erronea ed immotivata, stante l’esito sostanzialmente vittorioso in entrambi i gradi e la complessità del giudizio. Peraltro, doveva considerarsi erronea la compensazione delle spese oltre il terzo sulla base di criteri non esplicitati, tenuto conto che la soccombenza non si verifica quando vi è una riduzione sensibile della somma richiesta con la domanda giudiziale.

5. Il quinto motivo è infondato.

Il giudizio sulle spese appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non si rinviene alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato.

In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale della parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione; non integra, del resto, il presupposto della soccombenza, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito può tener conto per l’eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese” (Sez. 3, Sent. n. 2124 del 1994).

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: omessa disapplicazione delle norme interne e rinvio alla consulta in relazione alle modifiche apportate alla L. n. 89 del 2001.

Il ricorrente ritiene non condivisibili la motivazione circa l’irrilevanza dell’eccezione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del giudizio.

6.1 Il motivo è infondato.

L’omessa pronuncia su una questione di costituzionalità non è ricorribile per cassazione dovendo la parte ricorrente riproporre nel giudizio di cassazione l’eccezione di costituzionalità.

Vale richiamare in proposito il seguente principio di diritto: “Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la rilevanza e la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perchè il relativo provvedimento (benchè ricompreso nella specie, da un punto di vista formale, nel decreto che ha concluso il giudizio di opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale, e, d’altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio. Pertanto, le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulle dedotte questioni di legittimità costituzionale non si presentano come fine a se stesse, ma hanno funzione strumentale in relazione all’obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con il decreto impugnato, sicchè l’impugnazione deve intendersi che investa sostanzialmente il punto del provvedimento regolato dalle norme giuridiche la cui costituzionalità è contestata (Sez. 2, Ord. n. 9284 del 2018).

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 1500 più 200 per esborsi;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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