Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12324 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 03/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3498/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

E.M.G., rappresentato e difeso dall’Avv.

Giuseppe Rianna, con domicilio eletto in Roma, viale Angelico, n.

39, presso lo studio dell’Avv. Rocco Marsiglia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 188/32/09 depositata il 18 dicembre 2009.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2017 dal

Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Paolo Marchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo

l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, nei confronti di E.M.G. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza della C.T.R. della Campania che ha rigettato l’appello da essa proposto, ritenendo illegittimo, conformemente alla decisione di primo grado, l’avviso di accertamento emesso nei confronti del predetto per il recupero a tassazione della plusvalenza realizzata in relazione alla vendita, con atti del 15/6/1999 e del 23/9/1999, di due terreni.

La Commissione regionale ha, infatti, rilevato che “dalla documentazione allegata ai contratti di compravendita… risulta che, secondo il P.R.G. vigente all’epoca, i terreni oggetto della vendita avevano destinazione urbanistica “agricola semplice” e, pertanto, non erano suscettibili di edificazione in base alla normativa tributaria indicata”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia “insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essersi la C.T.R. limitata ad esaminare la documentazione allegata ai contratti di compravendita attestante la destinazione urbanistica “agricola semplice” dei terreni, omettendo di considerare il contenuto degli atti medesimi, i quali evidenziavano che i terreni, ceduti alla società “Treno Alta Velocità, TAV S.p.A.”, erano destinati alla realizzazione dell’opera pubblica di alta velocità ferroviaria ed avevano pertanto acquisito un’edificabilità di fatto, attesa la natura delle opere da realizzare.

2. La censura è infondata.

E’ ben vero che, come rimarcato dalla ricorrente, questa Corte ha già affermato che ai fini della determinazione della base imponibile, “l’area edificabile costituisce un genere articolato nelle due specie dell’area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e dell’area edificabile di fatto, vale a dire del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria di fatto in quanto sia potenzialmente edificatorio anche al di fuori di una previsione programmatica. Una siffatta edificabilità non programmata, o fattuale o potenziale, si individua attraverso la constatazione dell’esistenza di taluni fatti indice, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, e l’esistenza di qualsiasi altro elemento obbiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica…. Ne deriva che, essendo l’edificabilità di fatto una specie di edificabilità rilevante giuridicamente – perchè presa in considerazione dalla legge sia ai fini dell’ICI (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), primo periodo, seconda ipotesi) che della determinazione dell’indennità di espropriazione (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 3, convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359 e D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 5) -, tale va considerata anche ai fini della plusvalenza, trattandosi di un’edificabilità “di diritto”, differenziandosene per il fatto di non essere (ancora) oggetto di pianificazione urbanistica, in quanto l’edificabilità di fatto è una situazione giuridica oggettiva, nella quale può venirsi a trovare un bene immobile e che influisce sul suo valore” (Cass. 01/03/2013, n. 5166; Cass. 19/04/2006, n. 9131: nella specie, il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che la mancata inserzione dell’area in un piano urbanistico ne escludesse l’edificabilità di fatto, e quindi la rilevanza giuridica ai fini delle dette imposte).

Tale principio è tuttavia erroneamente richiamato nella fattispecie, nella quale, diversamente dalla ipotesi ivi considerata e secondo puntuale ed espresso accertamento in fatto contenuto in sentenza, in sè non fatto segno di alcuna critica, non si è in presenza di immobili non urbanisticamente qualificati, ma al contrario si tratta di immobili posti ad oggetto di specifica programmazione urbanistica e segnatamente destinati ad attività “agricola semplice”: destinazione che, secondo altro espresso accertamento operato dai giudici d’appello, rendeva i beni medesimi non suscettibili di edificazione.

Non potrebbe dunque nemmeno invocarsi l’altro principio, pure costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la qualificazione agricola del terreno non è di per sè, in astratto, ostativa alla determinazione della plusvalenza tassabile ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. b), dovendo interpretarsi il riferimento ivi contenuto a “terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, nel senso di ritenere assoggettata a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico vigente consenta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare, senza che, pertanto, a nulla rilevi cosa e a qual fine si costruisca, e che la prevista “utilizzazione edificatoria” sia meramente strumentale alla sua destinazione agricola, e, che, quindi, la possibilità di costruire sia soggetta a restrizioni (v. Cass. 15/10/2013, n. 23316, che ha conseguentemente ritenuto tassabile la plusvalenza realizzata in relazione cessione di un terreno inserito nel P.R.G. in “Zona Agricola Specializzata AS2”, per la quale le norme di attuazione già all’epoca vigenti consentivano una utilizzazione edificatoria e, precisamente, la possibilità di realizzare edifici ed attrezzature per l’agricoltura, costruire residenze connesse alla conduzione agricola del fondo, demolire e ricostruire anche con cambio di destinazione d’uso).

Come detto, infatti, nel caso di specie, secondo espressa indicazione contenuta in sentenza, la destinazione urbanistica dei terreni (“agricola semplice”) non consente alcuna attività edificatoria.

Tale accertamento non è fatto segno di alcuna specifica critica, limitandosi l’amministrazione ricorrente a invocare indici di asserita edificabilità di fatto dei terreni che, però, per quanto detto, costituisce aspetto valorizzabile ai fini in questione solo in via sussidiaria, in mancanza di alcuna programmazione urbanistica, e non riveste invece nessun rilievo nel contesto descritto, in presenza di specifica programmazione urbanistica la quale non prevede alcuna attività edificatoria, sia pure strumentale alla destinazione medesima.

3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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