Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12323 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34779-2018 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI

1, presso lo studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M., A.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ANTONINO PASTORE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1591/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

– con atto di citazione del 20.1.2003, B.M. ed Ai.Sa. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Paternò, L.A., titolare dell’omonima ditta individuale, chiedendo la risoluzione del contratto d’appalto per grave ritardo nella ultimazione dei lavori;

– L.A. si costituì per resistere alla domanda;

– all’esito dei giudizi di merito, la Corte d’Appello di Catania, confermò la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda e dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore;

– il ricorso per cassazione proposto dal L. venne accolto da questa Corte in quanto, in sede di appello, era stata dichiarata inammissibile per tardività, la documentazione proposta dall’appellante L. senza verificare se si trattasse di prove indispensabili, ai sensi dell’art. 345 c.p.c.;

– il giudizio veniva riassunto da B.M. ed L.A. e si svolse nel contraddittorio con il L.;

– la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 6.7.2018, rigettò l’appello in quanto la documentazione prodotta dal L. in sede di gravame non era idonea a rovesciare la decisione di primo grado;

– per la cassazione di detta sentenza, ha proposto ricorso L.A. sulla base di un unico motivo;

– hanno resistito con controricorso B.M. ed Ai.Sa.; il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè la corte di merito non avrebbe attribuito rilevanza probatoria alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del direttore dei lavori, che avrebbe dato atto dell’ultimazione dei lavori nel gennaio 1999;

– il motivo non è fondato;

la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del direttore dei lavori è una dichiarazione proveniente dal terzo, con valore indiziario, idoneo ad integrare il fondamento della decisione in concorso con altre risultanze istruttorie (Cassazione civile sez. I, 04/10/2005, n. 19354).

– la corte di merito ha rilevato che la dichiarazione del direttore dei lavori, nella quale si dava atto che le opere erano state ultimate nel gennaio 1999, quanto alle finiture interne, e nel luglio 1999 quanto agli esterni, non risultavano corroborate dalle altre risultanze istruttorie, che, anzichè convergere nel confermare tale indizio, erano di segno contrario;

– infatti, non solo il dichiarante non era stato sentito come teste per confermare l’accertamento ma la circostanza dell’ultimazione dei lavori era contraddetta dalla documentazione fotografica allegate alla dichiarazione;

– secondo l’accertamento di fatto compiuto dalla corte di merito, dette foto raffiguravano un’opera incompleta quanto alla finitura dei prospetti ed erano corredate da un timbro illeggibile, dal quale non poteva evincersi nè la data, nè la provenienza;

– era, pertanto, insussistente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), emerga direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cassazione civile, sez. III, 22/09/2011, n. 192549; Cass. Civ. Sez. I, 20/06/2006 n. 14267);

– la violazione dell’art. 115 c.p.c., inoltre, può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass. Civ. Sez. III, 10/06/2016, n. 11892);

– il ricorso va pertanto rigettato;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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