Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12322 del 15/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 15/06/2016), n.12322
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27411/2012 proposto da:
COMUNE DI GALLARATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 259, presso
lo STUDIO BONELLI EREDE PAPPALARDO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DOMENICO IELO giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE MELINDA DI V.M. & C. SAS, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA S. LEO 48-C, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA BERNARDI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE LORENZO CAMPO giusta
delega in calce;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI VARESE, AGENZIA DEL
TERRITORIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 121/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 19/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DI GIANDOMENICO per delega
dell’Avvocato IELO che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DI GAETANO per delega
dell’Avvocato CAMPO che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di
ragione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso d’accertamento e liquidazione emesso dal comune di Gallarate, con il quale l’ente locale, richiedeva il pagamento dell’imposta Ici per l’annualità 2004 relativamente ad immobili censiti in categoria D. La ctp rigettava il ricorso della contribuente, mentre la CTR ne accoglieva l’appello sulla base della considerazione che per l’applicazione dell’imposta dovesse operare il criterio di determinazione del valore, sulla base dei costi contabili, fino all’anno d’imposizione in cui si fosse provveduto alla formale attribuzione della rendita catastale, che si sarebbe resa operante dalla data di notifica della stessa (e non dalla data del suo inserimento agli atti), da parte dell’Agenzia del Territorio (nella specie, non avvenuta, senza che si potesse dar rilievo alla notifica dell’atto impositivo, da parte dell’ente locale, per le annate precedenti a quelle in contestazione), e senza alcuna efficacia retroattiva.
Avverso la sentenza della CTR, il comune di Gallarate ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo di ricorso (corredato di memoria illustrativa), mentre la contribuente ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, il Comune ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, se pure gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, sono efficaci dal momento della loro notifica alla parte contribuente sottoposta alla pretesa impositiva da parte dell’ente locale, tuttavia, l’applicabilità delle nuove rendite può essere fatta risalire al momento della variazione che ha determinato la modifica, quindi, anche per le annualità cd. sospese, cioè, ancora suscettibili di accertamento, liquidazione e rimborso.
Il motivo è fondato.
E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica, ma non esclude la utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi, anche per annualità di imposta anteriori (“sospese”), ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso. Ne consegue che la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall’epoca di notificazione o di definitiva attribuzione” (Cass. n. 23600/2011) e ancora “In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica sino a quando non sia stata richiesta l’attribuzione della rendita. Per contro, una volta formulata tale istanza, deve applicarsi, e nei limiti in cui sia definitiva, la rendita già richiesta, anche se solo successivamente attribuita, ad ogni unità immobiliare come – dal momento della richiesta o dell’accertamento di intervenuta variazione della consistenza immobiliare – alla nuova e diversa unità immobiliare derivante dalla ristrutturazione, atteso che la previsione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, secondo cui “gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione”, va intesa nel senso che detta notifica è mera condizione di efficacia, ma non esclude l’utilizzabilità di tale rendita, una volta notificata, per le annualità di imposta sospese, ossia suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso” (Cass. n. 9111/2012, 13443/2012, Cass. ord. n. 14773/2011, Cass. sez. un. 3160/11). Nel caso di specie, la notifica della rendita, presupposto dell’avviso d’accertamento, risulta pacificamente avvenuta il 31 marzo 2008, con la notifica dell’atto impositivo (v. della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3:
“…i relativi atti impositivi, costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita), nel rispetto de termine decadenziale di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere effettuato), da parte dell’ente impositore titolare del credito. In questa prospettiva, non ha pregio, l’eccezione formulata dalla società contribuente, in sede di controricorso, secondo la quale l’Agenzia del Territorio, non costituendosi in giudizio, avrebbe riconosciuto l’errore nella determinazione della rendita, in quanto, nella presente vicenda, l’Agenzia del Territorio ha svolto il ruolo di organo tecnico per la determinazione della rendita, che è stata fatta propria dall’ente impositore, che è l’unico legittimato ad agire e resistere in giudizio.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016