Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12322 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. I, 10/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/05/2021), n.12322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 17668/2020 proposto da:

J.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Giampà,

giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1971/2019,

pubblicata il 15 ottobre 2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere CARADONNA Lunella.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 15 ottobre 2019, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da J.O., cittadino della Nigeria (Edo State), avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 24 settembre 2018.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il suo Paese in seguito alla minacce di morte ricevute dai membri della sua comunità che lo avrebbero impiccato se non avesse preso il posto di sua madre, che era una curatrice di malati.

3. La Corte di appello, dopo avere precisato che non era necessaria una nuova audizione del richiedente, perchè era stato sentito dalla Commissione territoriale e nel corso del giudizio di primo grado e aveva illustrato con chiarezza le ragioni del suo espatrio, ha ritenuto non credibili e circostanziate le dichiarazioni del richiedente; i giudici di secondo grado, inoltre, hanno affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche in ragione della situazione del paese di provenienza, alla luce delle fonti internazionali consultate ed indicate; quanto alla protezione umanitaria, è stato precisato che il richiedente non aveva neppure allegata la sussistenza di una emergenza sanitaria o alimentare nel suo Paese tale da non offrire alcuna garanzia di vita in caso di ritorno, tenuto conto anche della ritenuta non credibilità del racconto; l’istante peraltro non aveva chiarito le ragioni per cui la Polizia gli aveva chiesto dei soldi, anche considerato che non risultava che il sistema giudiziario in Nigeria fosse carente o inefficiente e che la mera aspirazione a condizioni di vita migliori non poteva giustificare la protezione umanitaria.

4. J.O. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a cinque motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, nonchè della Direttiva 2005/95/CE, artt. 10-16, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 14 e 27 e l’omessa audizione del ricorrente.

Si duole il ricorrente che la Corte erroneamente aveva ritenuto che il ricorrente fosse stato ascoltato personalmente nel giudizio di primo grado, cosa di fatto mai avvenuta.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, con riguardo alla credibilità del richiedente, affermando che non era vero che le vicende narrate non fossero circostanziate e che il ricorrente non poteva produrre alcuna documentazione comprovante l’attività svolta dalla madre o riguardante le vicende della sua comunità, perchè nulla era documentabile e che in Nigeria la stessa autorità statale era soggiogata alla magia, come era stato raccontato anche dal reporter indipendente T.M. nell’articolo pubblicato su (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; dell’art. 9 CEDU, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7 e 11, con riguardo alla sussistenza dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

4. Con il quarto motivo il ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, 6, e 7, 14, lett. c), nonchè dell’art. 17, con riguardo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, degli artt. 2,8 e 9 EDU, nonchè degli artt. 2 e 10 Cost. e dell’art. 112,c.p.c., dell’art. 111Cost., dell’art. 132c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non avendo la Corte di appello tenuto conto dei report internazionali che davano atto delle gravi carenze del sistema giudiziario nigeriano, inclusa la corruzione e l’inefficienza della polizia, giudici e procuratori.

6. Deve evidenziarsi che agli atti del ricorso manca il fascicolo di ufficio dei giudizi di primo e secondo grado, la cui acquisizione appare opportuna al fine di verificare l’avvenuta audizione del ricorrente nel giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone che venga acquisito, a cura della cancelleria, il fascicolo di ufficio relativo ai giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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