Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12322 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. II, 09/05/2019, (ud. 08/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10253-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, e

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ex

lege;

– ricorrenti –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO n. 23

presso il suo studio, che si rappresenta e difende in proprio;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

vista la requisitoria scritta del P.G., nella persona del Sostituto

Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. F.S. proponeva istanza per la liquidazione del compenso dovutogli per prestazioni di assistenza rese in favore di un imputato inserito nel programma di protezione per i collaboratori di giustizia di cui alla L. n. 82 del 1991, e quindi ammesso ope legis al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ottenendo dal Tribunale di Sorveglianza di Roma la liquidazione di un compenso pari ad Euro 700.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e ss. l’avv. F. proponeva opposizione avverso detta liquidazione e il Tribunale, con il provvedimento oggi impugnato, accoglieva parzialmente il reclamo liquidando la maggior somma di Euro 1.411 oltre spese. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Interno affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso F.S.. I ricorrenti hanno depositato memoria tardivamente.

Il P.G., nella persona del sostituto Dott. Alessandro Pepe, ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè il Tribunale non avrebbe ravvisato l’inammissibilità del reclamo proposto dal F., che avrebbe dovuto essere proposto al Presidente del Tribunale penale, e non invece al Presidente del Tribunale civile di Roma. Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 2 prevede infatti che “Il ricorso è proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato” e ciò, secondo le amministrazioni ricorrenti, radicherebbe la competenza funzionale del Presidente del Tribunale penale di Roma.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente, senza affrontare minimamente il tema dell’inammissibilità del reclamo, che era stato tempestivamente dedotto dalle amministrazioni nel corso del giudizio di merito.

Le due censure, che per la loro connessione vanno esaminate congiuntamente, sono infondate.

Va invero ribadito che “Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018, Rv.651158; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018, Rv.647132 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013, Rv.628214). Del pari, va ribadito che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011, Rv. 619134).

Poichè nel caso di specie la domanda è stata esaminata nel merito, è evidente che si configura una pronuncia di implicito rigetto dell’eccezione di rito sollevata dalla difesa pubblica.

In ogni caso, va anche osservato che “In tema di spese di giustizia, stante la previsione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (secondo cui, quando sia proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica) la competenza a provvedere spetta ad un giudice singolo del Tribunale o della Corte di Appello, ai quali appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione dell’indennità oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato. Ne consegue che, non essendo configurabili, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il Presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell’ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal Presidente del Tribunale” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 9879 del 15/05/2012, Rv. 622760; conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 18080 del 25/07/2013, Rv.627327 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 15940 del 28/07/2015, Rv.636079). Ne consegue che non si configura alcun profilo di inammissibilità dell’opposizione proposta dal F., posto che essa è stata radicata innanzi il Tribunale di Roma, territorialmente competente in relazione al giudizio presupposto, ed è stata decisa da un giudice appartenente al predetto ufficio, evidentemente delegato a provvedere dal Presidente dello stesso.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè il Tribunale non ha ravvisato la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, unica amministrazione originariamente evocata in giudizio dall’opponente.

La doglianza è infondata.

Pur dovendosi infatti ribadire che il procedimento di opposizione alla liquidazione dei compensi degli ausiliari inerenti attività espletate nell’ambito di un giudizio penale è un giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, del quale è parte necessaria il titolare passivo del rapporto di debito, e quindi – in relazione ai procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’Erario – quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv.622818), deve essere riaffermato il principio secondo cui nelle controversie in cui è parte convenuta o resistente la pubblica amministrazione “… l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della Legge 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3117 del 14/02/2006, Rv.586830; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12557 del 22/05/2013, Rv. 626274).

Nel caso di specie, inoltre, sia Ministero dell’Interno che Ministero della Giustizia si erano costituiti nel giudizio di merito, onde non sussiste alcun vizio di integrità del contraddittorio. Ed ancora, il Tribunale ha motivato sul punto, ritenendo comunque sussistente la legittimazione passiva anche del Ministero dell’Interno, a cagione del fatto che nel caso specifico l’imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato era sottoposto allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia previsto dalla L. n. 82 del 1991, al cui svolgimento sovraintende proprio il predetto dicastero, che eroga materialmente le somme liquidate dall’Autorità giudiziaria per il tramite del Servizio Centrale di protezione.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.500 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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