Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12321 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. I, 10/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/05/2021), n.12321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 15696/2020 proposto da:

M.H., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Macaluso,

giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n.

658/2019, pubblicata il 22 ottobre 2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere CARADONNA Lunella.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 22 ottobre 2019, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l’appello proposto da M.H., cittadino del Pakistan (Sahiwal – Punjab), avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 4 settembre 2017.

2. Il richiedente aveva dichiarato di essere fuggito dal Pakistan per timore di essere ucciso dal gruppo terroristico “Sepah Sahaba”, perchè aveva venduto il proprio terreno al rappresentante degli sciiti, i quali avevano iniziato a costruire sul terreno un “imam bargah”; che aveva denunciato l’accaduto alla polizia, che tuttavia non si era attivata, e che successivamente in due diversi attentati erano rimasti uccisi il padre e il fratello.

3. La Corte di appello ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente lacunose, contraddittorie e non documentate; ha affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche in ragione della situazione del paese di provenienza, alla luce delle fonti internazionali consultate e specificamente indicate; quanto alla protezione umanitaria, è stato precisato che il richiedente aveva fatto riferimento al rischio cui si sarebbe sottoposto in caso di rientro nel paese di provenienza e alla condizione di equilibrio conseguita in Italia, in relazione alla quale aveva prodotto solo una busta paga relativa ad aprile 2019 in relazione ad un rapporto di lavoro part time.

4. M.H. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e degli artt. 5, 7 e 8, anche alla luce del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, avendo errato la Corte di appello nel non riconoscere lo status di rifugiato per la sussistenza di una chiara forma di persecuzione per motivi religiosi ed essendo il narrato del ricorrente verosimile alla luce delle notizie pervenute sulla sua zona di provenienza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la situazione di violenza indiscriminata che sussisteva nella regione di provenienza e di instabilità che caratterizzava il paese di origine.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in ordine al riconoscimento di una protezione di tipo umanitaria, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo la Corte valutato la tessera di autista GLS e, soprattutto il fatto che era stata prodotta anche la Comunicazione Unilav dell’1 ottobre 2018, da cui si evinceva che il rapporto, già in essere con l’odierno ricorrente, era stato trasformato a tempo indeterminato.

4. Occorre prendere atto che il terzo motivo di ricorso sottopone allo scrutinio della Corte il tema della correttezza e della congruità della motivazione resa dalla Corte territoriale a corredo del diniego della richiesta di protezione umanitaria in rapporto ai presupposti della misura di protezione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 il cui apprezzamento svolge la considerazione di questioni di diritto che sono state rimesse al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 28316 depositata in data 11 dicembre 2020.

5. Ne consegue che, avuto riguardo al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e all’interesse alla salvaguardia della stabilità giurisprudenziale di cui all’art. 374 c.p.c., si impone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo e dispone che, all’esito della decisione delle Sezioni Unite, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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