Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12321 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. II, 09/05/2019, (ud. 08/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16042-2015 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in SALERNO, VIA DELLE ACACIE

C/O CENTRO CAF, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato A.F.;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il

26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RITENUTO

che:

1. Il Tribunale di Salerno in composizione monocratica rigettava l’opposizione dell’avvocato A.F. alla liquidazione dei compensi professionali relativi ad un’azione giudiziaria dinanzi al Tribunale del lavoro di Salerno svolta nell’interesse di P.M., ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nei confronti dell’Inps, per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro agricolo subordinato e la reiscrizione negli elenchi nominativi agricoli.

2. In particolare il giudice monocratico, premesso che si doveva applicare il D.M. n. 140 del 2012, determinava il compenso professionale tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del suo oggetto e della non particolare complessità dello stesso, secondo lo scaglione fino a Euro 25.000 e quindi in Euro 300 per la fase di studio della controversia, in Euro 300 per la fase introduttiva del ricorso, in Euro 352 per la fase istruttoria e in Euro 410 per la fase decisoria e, quindi, in complessivi Euro 1412 ridotti della metà D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 130.

3. L’Avvocato A.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza sulla base di due motivi.

4. Il Ministero della Giustizia intimato non si è costituito.

5. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza il ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 del D.M. n. 140 del 2012, artt. 1 – 4 – 11 e dei parametri di cui alla tabella avvocati e della relazione ministeriale allegata a detto decreto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente lamenta che la controversia aveva valore indeterminabile e lo scaglione di riferimento non era quello applicato bensì quello da Euro 25.000 ad Euro 50.000.

Pertanto, il compenso professionale da riconoscere doveva essere di Euro 1125 calcolato sulla base del valore medio di liquidazione per il detto scaglione: Euro 1200 per la fase di studio, Euro 600 per la fase introduttiva, Euro 1200 per la fase istruttoria, Euro 1500 per la fase decisoria, ridotto fino al 50% e ulteriormente ridotto di altro 50% D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 130.

1.2 Il motivo è fondato.

Si premette che, alla stregua della tabella “A – Avvocati”, allegata al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, (tabella “A” i cui parametri sono di regola applicabili D.M. n. 140 del 2012, ex art. 11, comma 1), per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile il valore medio di liquidazione corrisponde a quello medio dello scaglione “di riferimento”, di importo compreso tra Euro 25.000,00 ed Euro 50.000,00.

L’onorario medio per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, altresì, può essere aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%.

Ne consegue che l’onorario complessivo medio per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile è pari ad Euro 4.500,00 (Euro 1.200,00 per la fase di studio, Euro 600,00 per la fase introduttiva, Euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed Euro 1,500,00 per la fase decisoria); l’onorario complessivo massimo per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile è pari ad Euro 11.250,00 (Euro 3,000,00 per la fase di studio, Euro 1.500,00 per la fase introduttiva, Euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed Euro 3.750,00 per la fase decisoria); l’onorario complessivo minimo per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile è pari – siccome indica il ricorrente – ad Euro 2.250,00 (Euro 600,00 per la fase di studio, Euro 300,00 per la fase introduttiva, Euro 600,00 per la fase istruttoria ed Euro 750,00 per la fase decisoria). L’onorario minimo di Euro 2.250,00, inoltre, giusta la previsione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 va ridotto alla metà fino all’importo di Euro 1.125,00.

Ne discende quindi che l’importo liquidato dal Tribunale di Salerno, applicando lo scaglione di riferimento fino ad Euro 25.00,00, non si conforma ai parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, in particolare dell’art6. 74, comma 1, art. 75, comma 1, art. 82 D.P.R. citato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente ritiene erronea la decisione di escludere dall’attività liquidabile anche quelle di redazione e deposito dell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio gratuito e quelle di deposito e redazione dell’istanza di liquidazione.

2.1 Il secondo motivo è infondato.

Il giudice a quo ha ritenuto correttamente che il difensore della parte ammessa al patrocinio dei non abbienti non ha diritto al compenso relativo anche all’attività di redazione dell’istanza di ammissione al suddetto patrocinio e dell’istanza di liquidazione dei propri onorari, trattandosi di attività che non esprime l’esercizio della difesa del non abbiente nel processo (cfr. Cass., Sez. IV pen., 16 gennaio 2007-22 febbraio 2007, n. 7290);

L’ordinanza impugnata, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso va cassata.

Si rileva, che non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, sicchè nulla osta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., a che la causa sia decisa nel merito e, dunque, applicando lo scaglione delle cause di valore indeterminabile ed i valori minimi, l’avv. A. avrebbe avuto diritto, per l’attività professionale espletata, all’importo di Euro 2.250,00 e, dunque, operata la riduzione alla metà D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 130 e D.M. n. 140 del 2012, art. 9 alla somma di Euro 1.125,00.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida, in favore dell’avv. A.F., la somma di Euro 1.125,00, oltre IVA e Cpa, ponendola a carico dell’Erario, e condanna il Ministero della Giustizia al rimborso in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida, quanto al precedente grado, in Euro 300,00 e, quanto al presente grado, in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA