Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12320 del 15/06/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12320 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 24874-2009 proposto da:
CAMERA D’AFFLITTO ANNA (c. f. CMRNNA49M44F839Z),
elettivamente

domiciliata

in ROMA,

VIA DEL

SEMINARIO 113/116, presso l’avvocato LODOVICO

Data pubblicazione: 15/06/2015

VISONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
ALESSANDRO PAGANO, SILVANO TOZZI, giusta procura a
2015

margine del ricorso;
– ricorrente –

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contro

COMUNE DI MASSALUBRENSE, COOPERATIVA EDILIZIA A

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R.L. PARCO DELLE SIRENE (C.F. 03653211213);
– intimati –

Nonché da:
COMUNE DI MASSA LUBRENSE (C.F. 006375609632), in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

l’avvocato MICHELE SANDULLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato FERDINANDO PINTO, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

CAMERA D’AFFLITTO ANNA, COOPERATIVA EDILIZIA PARCO
DELLE SIRENE S.C.AR.L.;
– intimate –

Nonché da:
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA PARCO DELLE SIRENE A
R.L.

(P.I. 03653211213), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO V. EMANUELE 18, presso

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso

GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO MARIA DI LEVA, giusta procura
a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

CAMERA D’AFFLITTO ANNA, COMUNE DI MASSALUBRENSE;

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- intimati

avverso la sentenza n. 1871/2009 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/05/2015 dal Consigliere

udito,

per il

controricorrente e ricorrente

incidentale COMUNE DI MASSA LUBRENSE, l’Avvocato G.
RENDITISO, con delega, che ha chiesto
l’accoglimento dei propri motivi;
udito,

per

la controricorrente e

ricorrente

incidentale COOPERATIVA, l’Avvocato A.M. DI LEVA
che ha chiesto l’accoglimento dei propri motivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso
principale per quanto di ragione, rigetto del
ricorso incidentale.

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 2.4.2005 Anna Camera d’Afflitto adiva la Corte di appello di Napoli e
premesso di essere proprietaria di un suolo esteso mq 15.700, che il Comune di

espropriazione per la realizzazione di 24 alloggi di edilizia residenziale convenzionata,
destinati alla Società Cooperativa Edilizia Parco delle Sirene a r.1., chiedeva che fossero
determinate nei confronti del Comune e della Cooperativa le indennità di
espropriazione e di occupazione legittima del suo fondo.
Con sentenza del 29.04-5.06.2009 la Corte di appello di Napoli, anche in base all’esito
della disposta CTU e dei successivi chiarimenti del medesimo ausiliare, rigettava la
domanda nei confronti della Società Cooperativa; determinava in E. 647.920,00
l’indennità di espropriazione ed in E. 74.605,62 l’indennità di occupazione legittima,
ordinando al Comune di Massalubrense di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti
le somme di cui sopra, detratti gli importi già versati, oltre agli interessi legali secondo
le modalità di cui in motivazione;
La Corte territoriale osservava e riteneva che:
dovesse essere disattesa l’eccezione del Comune di tardività dell’opposizione alla
stima, giacché non risultava se l’avviso di deposito della relazione di stima fosse stato
pubblicato nel FAL e neppure se e in che data il decreto di espropriazione fosse stato
notificato alla ditta espropriata;
poiché l’espropriazione era volta all’attuazione del programma di edilizia
residenziale pubblica ai sensi della legge n. 865 del 1971 ed in particolare alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti il PEEP di via Bagnulo, il
Comune, essendo l’ente espropriante nonché il beneficiario dell’espropriazione, era
l’unico obbligato al pagamento delle indennità pretese dalla Camera D’Afflitto, sicché

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Massalubrense aveva in parte sottoposto a procedimenti di occupazione e di

doveva essere respinta la domanda introduttiva nei confronti della Cooperativa Edilizia
Parco delle Sirene, priva di legittimazione passiva;
quanto alla determinazione delle pretese indennità, emergeva che il terreno della

mq 8.054 occupato d’urgenza in base al decreto n. 24555 del 12.12.2000, seguito in
data 16.1.2001 dall’immissione in possesso in favore della Cooperativa Edilizia Parco
delle Sirene, e poi definitivamente espropriato (per mq 7.280) con decreto n. 26937 in
data 11.11.2004; risultava, altresì, che questo terreno era urbanisticamente inserito in
Zona Omogenea C (integrazione residenziale) ed incluso nei Piani di zona per l’edilizia
economica e popolare, per cui doveva considerarsi legalmente edificabile e, quindi,
indennizzabile a valore pieno di mercato ( per effetto anche della sentenza n. 348 del
2007 della Corte Costituzionale);
per la quantificazione degli indennizzi, andava in effetti fatto ricorso, per le ragioni
esposte dal ctu, al c.d. criterio di trasformazione, di tipo analitico ricostruttivo, in luogo
del c.d. metodo sintetico, mentre non era condivisibile e recepibile l’applicazione che
l’ausiliare aveva effettuato dell’assunto criterio ed il relativo esito, che, corretto,
portava al diverso e minore valore venale di € 89,00 al mq, da riferire soltanto alla
superficie espropriata, pari in totale a mq 7.280, senza includere nell’indennizzo anche
l’ulteriore porzione, estesa mq 575 (p.11a 1840 poi soppressa) e solo di fatto occupata,
semmai passibile di diversa iniziativa giudiziaria della proprietaria, volta al
risarcimento del subito danno;
l’indennità di espropriazione andava quindi determinata in €. 647.920,00,
escludendo il deprezzamento della parte residua estesa mq 2.747; (di cui alla p. 1820 di
mq 345, alla p.11a 1818 di mq 919 ed alla p.11a 1823 di mq 1483);

5

Camera d’Afflitto, sito nel Comune di Massalubrense, era stato dapprima e per totali

l’indennità di occupazione legittima doveva essere calcolata col criterio degli
interessi legali sull’indennità di esproprio, ammontante ad e 647.920,00;
doveva infine essere respinta per difetto di prova, la domanda della Camera

Avverso questa sentenza la Camera D’Afflitto ha proposto ricorso per cassazione
affidato a cinque motivi e notificato il 20-26.11.2009 al Comune di Massa Lubrense,
che ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a due motivi,
notificato il 22-23.12.2009 alla Camera D’Afflitto ed il 23-30.12.2009 alla Società
Cooperativa Edilizia Parco delle Sirene, che a sua volta 1’8.02.2010 ha replicato con
controricorso e proposto ricorso incidentale per un motivo. Tutte le parti hanno
depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in rito, si rivela superflua, prima che contrastante con l’esigenza di
sollecita conclusione dei processi, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della
società Cooperativa, come dalla stessa chiesto in ragione della mancata notifica anche a
lei del ricorso principale; tale società si è, infatti, costituita in giudizio a seguito della
ricevuta notifica del ricorso incidentale del Comune di Massa Lubrense pure
implicante, col secondo motivo, censure che, a differenza dei motivi dedotti col ricorso
principale, la involgono.
A sostegno del ricorso principale la Camera D’Afflitto denunzia:
“Art. 360 n. 5 c.p.c. – insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio – sulla motivazione relativa alla inidoneità di un
unico atto di cessione volontaria a fungere da adeguato parametro di riferimento.”
Precisa che << Si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere, la stessa, posto a base della ritenuta 6 D'Afflitto di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.. incomparabilità dell'atto di cessione volontaria del 13.7.04, indicato dagli enti convenuti, la sola mancanza di prova circa la omogeneità del bene preso in considerazione in tale atto e non anche la inidoneità di un unico atto di cessione a giurisprudenza di codesta Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 2008, n. 3175)». Il motivo è inammissibile, prima che per l'illustrato suo contenuto, per l'irritualità del formulato quesito, che non appare integrare la sintesi delle svolte censure, già prescritta dall'art. 366 bis cpc (nella specie applicabile ratione temporis) per i vizi relativi alla motivazione delle sentenze impugnate in questa sede. In particolare la ricorrente, formula un interrogativo generico, esplorativo, muto in ordine all'esistenza nel caso di altri, acquisiti ma trascurati atti comparabili col metodo di stima c.d. sintetico, argomentatamente non applicato dai giudici di merito, nonché involgente, con non ravvisabile per lei interesse, il prezzo della cessione del 2004, inferiore a quello poi determinato dai medesimi giudici col seguito, diverso metodo c.d. analitico. Inoltre, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la determinazione del valore del fondo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito che sceglie se utilizzare il metodo analitico-ricostruttivo, teso ad accertare il valore di trasferimento del fondo, o il metodo sintetico-comparativo, volto invece a desumere dall'analisi del mercato il valore commerciale attraverso il riferimento alle aree omogenee; ne consegue l'incensurabilità della sentenza di merito che, come nel caso, abbia, con motivazione logica e basata su dati obiettivi, ritenuto non praticabile il metodo sintetico - comparativo, e proceduto alla valutazione fondata sul metodo analitico (in tema, cfr anche Cass. n. 9207 del 1999; n. 7288 del 2013). 2. "Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla scelta degli elementi estimativi posti a base della determinazione delle indennità ablativa - immotivata, 7 fungere da adeguato e sufficiente parametro di stima comparativa, come emerge dalla completa adesione alle conclusioni estimative contenute nella Relazione del Consulente di parte convenuta." Con riguardo alle censure sussunte sub 2a (erroneità dell'epoca di riferimento della il suolo) 2d ( erronea attribuzione di natura economico e popolare della tipologia edilizia abitativa costituita dal complesso immobiliare realizzato), il motivo è inammissibile per assenza della già menzionata, imposta sintesi ex art. 366 bis c.p.c. . Inammissibili per genericità e difetto di autosufficienza, si rivelano anche le censure di cui sub 2c ( erronea individuazione delle superfici di trasformazione, utili alla stima del valore venale del complesso immobiliare realizzato, essendo stato prescelto quello del tecnico del Comune, piuttosto che quello più favorevole del c.t.u.); non viene, infatti, anche chiarito in base a quali parametri i due tecnici siano pervenuti a risultati diversi (non bastando registrare tale diversità); e soprattutto non viene evidenziato e dimostrato che il c.t.u. si fosse nella stima attenuto all'indice territoriale medio (piuttosto che a quello fondiario relativo alla costruzione della singola villetta), né che quello di parte si fosse arrestato ad un indice inferiore. 3. "Art. 360, n. 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione di norma contrattuale errata riduzione del valore di mercato in ragione dei vincoli stabiliti dall'art. 4 della Convenzione, rep. n. 1098/1999, tra il Comune e la Cooperativa edilizia. Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis <>
Il motivo non merita favorevole apprezzamento, essendo nel caso l’individuazione del
Comune quale unico legittimato passivo aderente al dettato normativo ed al relativo,
noto e consolidato orientamente giurisprudenziale, e non smentita ma suffragata dal

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occorrendo anche il deposito della relazione di stima nella segreteria del Comune,

trascritto tenore della Convenzione intercorsa tra l’ente locale e la società cooperativa,
in cui espressamente si chiarisce che il trasferimento attiene ad immobili espropriati.
Col ricorso incidentale la società Cooperativa Edilizia deduce: “Violazione e falsa

Formula il seguente quesito di diritto« E’ utile al fine di configurare la conoscenza
legale del decreto di esproprio n. 26934 dell’11.11.2004, ai fini della decorrenza del
termine di cui all’art. 19 della L. 865/71, l’avvenuta dichiarazione della parte
opponente di avvenuta conoscenza e presa visione dello stesso provvedimento,
attraverso la documentazione resa in data 17.12.2004 in altro giudizio pendente tra le
stesse parti (R. G. 642/04) presso il Tribunale di Torre Annunziata Sez. Distaccata di
Sorrento>>
Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse, evidenziato dal difetto di
legittimazione passiva della società Cooperativa statuito nella sentenza impugnata e
confermato dall’avvenuto rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale del
Comune di Massa Lubrense.
Conclusivamente si devono respingere sia il ricorso principale della Camera d’Afflitto e
sia il ricorso incidentale del Comune di Massa Lubrense, mentre va dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale della Società Cooperativa Edilizia Parco delle
Sirene a r.1..
L’esito del giudizio di legittimità e le relative ragioni giustificano l’integrale
compensazione delle spese di questo giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale della Camera d’Afflitto ed il ricorso incidentale del
Comune di Massa Lubrense, dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Società
Cooperativa Edilizia Parco delle Sirene a r.I.Cooperativa.

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applicazione di legge ( Art. 360 c.p.c. n. 3 — L. 22.10.1971 n. 865 art. 19)”

Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Cons.est.

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