Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12320 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. I, 10/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/05/2021), n.12320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 12917/2020 proposto da:

A.A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Macaluso,

giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n.

645/2019, pubblicata il 16 ottobre 2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere CARADONNA Lunella.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 16 ottobre 2019, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l’appello proposto da A.A.A., cittadino del Pakistan (Rawalpindi), avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 18 settembre 2017.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato una prima volta il paese, nel 2011, per andare in Gran Bretagna perchè si era sentito in pericolo a seguito di un attacco posto in essere dalle forze armate pakistane presso il quartier generale di Rawalpindi; che andato prima a Narowal dal suocero e poi a Karachi, era entrato nel partito MQM e, dopo avere saputo di rischiare l’arresto come attivista del MQM, era tornato a Narowal e poi a Rawalpindi e a Quetta; infine, era partito per l’Europa, lasciando a Narowal la moglie e la figlia.

3. La Corte di appello ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente lacunose e contraddittorie e ha affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche in ragione della situazione del paese di provenienza (nell’atto di appello intercettato ora con riferimento alla Provincia del Sindh, ora a quella del Punjab), alla luce delle fonti internazionali consultate e specificamente indicate; quanto alla protezione umanitaria, è stato precisato che se la documentazione prodotta profilava un significativo radicamento nel territorio italiano, la scarsa credibilità del racconto impediva di avere adeguata contezza di uno sradicamento dal territorio di origine, emergendo di contro il profilo di un migrante economico fortemente motivato, che dopo avere tentato di insediare il proprio nucleo familiare in Gran Bretagna, aveva cercato un’occasione di riscatto in Italia senza però inserirsi nei flussi dell’immigrazione legale; nè la situazione del Paese di origine giustificava, in caso di rientro, il timore di essere ucciso.

4. A.A.A. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e degli artt. 5, 7 e 8, anche alla luce del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, avendo errato la Corte di appello nel non riconoscere lo status di rifugiato per la sussistenza di una chiara forma di persecuzione per motivi politici ed essendo il narrato del ricorrente verosimile alla luce delle notizie pervenute nel contesto della società pakistana e nella sua zona di provenienza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e l’omesso esame del fatto che, tornando in Pakistan, avrebbe potuto subire trattamenti inumani e degradanti per motivi di persecuzione politica; la Corte, inoltre, non aveva riconosciuto il clima di assoluta instabilità che caratterizzava il paese di provenienza.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in ordine al riconoscimento di una protezione di tipo umanitaria, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la popolazione pakistana viveva attualmente in un contesto di grave emergenza umanitaria e che egli, mancando dal suo Paese dal 2015, in caso di rientro rincorrerebbe nelle difficoltà tipiche di un nuovo inserimento sociale e lavorativo.

4. Occorre prendere atto che il terzo motivo di ricorso, alla luce dell’affermato radicamento del ricorrente sul territorio italiano da parte dei giudici di merito, sottopone allo scrutinio della Corte il tema della correttezza e della congruità della motivazione resa dalla Corte territoriale a corredo del diniego della richiesta di protezione umanitaria in rapporto ai presupposti della misura di protezione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, il cui apprezzamento svolge la considerazione di questioni di diritto che sono state rimesse al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 28316 depositata in data 11 dicembre 2020.

5. Ne consegue che, avuto riguardo al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e all’interesse alla salvaguardia della stabilità giurisprudenziale di cui all’art. 374 c.p.c., si impone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso.

PQM

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo e dispone che, all’esito della decisione delle Sezioni Unite, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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