Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1232 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22086/2015 proposto da:

VIRO S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 21, presso

lo studio dell’Avvocato FAUSTO MARIA AMATO, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MARCO ZUMMO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

GIUSEPPE RAO, giusto mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1969/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

emessa il 02/12/2014 e depositata il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dalla Viro s.r.l. nei confronti di P.A., volta al pagamento dell’indennità ex art. 1592 c.c., per le migliorie apportate ad un fondo ad uso non abitativo di cui la stessa era stata conduttrice o, in subordine, al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c..

Ricorre per cassazione la soccombente, affidandosi a due motivi; resiste l’intimato a mezzo di controricorso.

Col primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e degli artt. 1592, 1593 e 2041 c.c., nonchè “contraddittorietà della motivazione”), la ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto determinante il richiamo all’art. 1592 c.c., compiuto dall’attrice senza tener conto che le opere realizzate “esulano le mere migliorie e/o addizioni e hanno comportato una modifica strutturale e volumetrica dell’immobile” e senza considerare che la rinuncia all’indennità prevista dall’art. 6 del contratto di locazione era riferibile esclusivamente “alle migliorie e non ad altri tipi di interventi innovativi che siano addizioni od opere di profonda trasformazione”, tanto più che il locatore aveva prestato il proprio consenso alle innovazioni necessarie al fine di rendere gli immobili adatti all’uso previsto; aggiunge che – trattandosi di alterazioni strutturali profonde – la Corte avrebbe dovuto comunque riconoscere l’indennizzo ex art. 2041 c.c..

Il motivo va disatteso, essendo – in parte – inammissibile e – in parte – infondato.

Inammissibile laddove prospetta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sul presupposto che gli interventi realizzati non fossero consistiti in “miglioramenti” (secondo la stessa impostazione originaria della domanda), con ciò postulando un diverso apprezzamento in fatto che è tuttavia riservato al giudice di merito e che non è stato adeguatamente censurato sotto il profilo del vizio motivazionale.

Inammissibile, altresì, in quanto non censura in modo adeguato (con specifico riferimento alla violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale) l’affermazione della Corte secondo cui non risultava rilevante la qualificazione della natura degli interventi (se come miglioramenti o come trasformazioni) in quanto le parti “avevano concordato di apportare alla cosa locata dei radicali mutamenti, con dispensa del locatore dalla corresponsione di qualsiasi indennità in favore dell’esecutore”.

Infondato nella parte in cui insiste per l’applicazione dell’art. 2041 c.c., che la Corte ha correttamente escluso sul rilievo che l’arricchimento del locatore era giustificato dal consenso prestato dalla conduttrice alla clausola n. 6 del contratto di locazione.

Il secondo motivo (che si risolve nella doglianza circa la mancata compensazione delle spese di lite) è inammissibile, atteso che la Corte ha provveduto in base al criterio della soccombenza e non è sindacabile il mancato esercizio del potere di disporre (in presenza delle necessarie condizioni) la compensazione delle spese processuali (cfr. Cass., S.U. n. 14989/2005).

Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite”.

A seguito della discussione svolta in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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