Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1232 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 17/01/2019), n.1232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14661-2017 proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO – SOCIETA’

COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI N. 1, presso

lo studio dell’avvocato VANESSA CARANCINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE MORETTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 3236/2016 del TRIBUNALE di MACERATA,

depositato il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipato dell’11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE

1. – La Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano Soc. coop. propone ricorso per cassazione per tre motive illustrate da memoria, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., avverso il decreto del 3 maggio 2017 con cui il Tribunale di Macerata ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dalla banca.

2. – Il Fallimento intimato non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 66, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la sentenza impugnata omesso l’esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, mancando di considerare che a seguito dell’erogazione del mutuo ipotecario n. (OMISSIS) dell’importo di Euro 163.312,50, detta somma era stata accreditata su un conto corrente della società poi fallita, la quale alcuni giorni dopo l’aveva bonificata a C.E. & C. S.n.c., sicchè era da escludere che il mutuo ipotecario fosse stato concesso al fine di ripianare una esposizione debitoria di rango chirografario della mutuataria.

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento alla L. Fall., art. 66, e all’art. 132 c.p.c., n. 4, nella parte in cui, applicando il principio giuridico di cui alla sentenza di questa Corte numero 20622 del 2007, il collegio aveva ritenuto revocabile il mutuo anche in presenza di circostanze accertate e richiamate in sentenza radicalmente diverse da quelle previste dalla norma di riferimento, generando così un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ed una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo il Tribunale ingiustamente compensato parzialmente nella misura di un quarto le spese di lite anche in presenza del rigetto totale della domanda riconvenzionale proposta dal fallimento.

CONSIDERATO CHE:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente infondato.

5.1. – E’ manifestamente infondato il primo motivo.

La banca ricorrente afferma contro l’evidenza che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare la circostanza concernente l’effettiva erogazione del mutuo alla società mutuataria, la quale aveva bonificato la somma altra società, giacchè, al contrario, il Tribunale ha debitamente esaminato la circostanza evidenziando che anche la destinataria del bonifico, collegata alla mutuataria, C.E. & C. S.n.c., era esposta nei confronti della stessa banca e che, grazie a detto bonifico, la sua esposizione era scesa da Euro 176.646,46 a Euro 12.746,46.

5.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

di là della scarsa intelligibilità di alcuni passaggi di esso e dell’incomprensibilità del richiamo in rubrica all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che non si intende come il Tribunale avrebbe mai potuto avere violato, il provvedimento impugnato è evidentemente sostenuto da una chiarissima motivazione che varca la soglia del minimo costituzionale (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), avendo in buona sostanza il giudice di merito ritenuto, con ragionamento non sindacabile in questa sede, che il bonifico dalla società fallita all’altra società ad essa collegata, fosse un mero espediente volto ad evitare che la finalità dell’erogazione del mutuo ipotecario, consistente nel ripianare una pregressa esposizione debitoria (finalità ben nota alla giurisprudenza di questa Corte, debitamente richiamata dal Tribunale, che ha citato Cass. 1 ottobre 2007, n. 20622, riferita all’ipotesi di utilizzazione della somma accreditata a titolo titolo di mutuo ad estinzione di preesistente credito del mutuante verso il mutuatario), risultasse troppo palese.

Ha difatti osservato il decreto impugnato: “Ora, posto che l’azienda della C.E. & C. S.n.c. era stata conferita nella (OMISSIS) S.r.l., a fronte dell’acquisto di quote societarie della Società poi fallita, risultanti da un aumento del capitale sociale di quest’ultima … e che dunque nell’azienda, ex art. 2560 c.c., erano ricomprese anche le passività nei confronti della Banca … risulta evidente come l’operazione complessiva posta in essere dalla banca, riducendo l’esposizione debitoria … ha avuto come effetto quello di trasformare crediti già chirografari in crediti privilegiati…”.

Trattasi di motivazione che varca la soglia del minimo costituzionale (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), e che dunque si sottrae al sindacato di questa Corte.

5.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di rettifica dello stato passivo proposta dalla Curatela, ma anche rigettato l’opposizione della banca, sicchè, versandosi in ipotesi di soccombenza reciproca ha ritenuto di compensare parzialmente le spese di lite nell’esercizio di un potere discrezionale che, in presenza di tale presupposto, sfugge, quanto alla misura dell’operata compensazione, al sindacato della Corte di cassazione.

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso, dichiarando ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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